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Annullamento contratto per errore: ultime sentenze

26 Gennaio 2021
Annullamento contratto per errore: ultime sentenze

L’errore ostativo e l’errore vizio: l’essenzialità e la riconoscibilità. Condizioni per la pronuncia di annullamento del contratto a titolo oneroso e gratuito. 

L’annullamento del contratto per errore è la soluzione prevista dall’ordinamento quando la volontà di una delle due parti è viziata. In particolare, l’errore può influire:

  • sulla dichiarazione negoziale del contraente (errore ostativo) determinata da distrazione o ignoranza: in questo caso, la volontà contrattuale si è formata correttamente, ma per errore è stata manifestata in modo errato. Ad esempio, è il caso di chi, indicando la quantità di merce che vuole ordinare, scrive 100 anziché 10 oppure, conoscendo poco la lingua straniera nella quale le trattative si svolgono, dichiara di voler comprare oggetti diversi da quelli che realmente desidera;
  • sulle circostanze che determinano la formazione della volontà contrattuale (errore vizio). È l’errore che si riscontra nel caso di chi accetta di acquistare un gioiello, credendolo d’oro, mentre in realtà è di ottone. In questo caso, non vi è errore sulla dichiarazione, ma proprio sul processo di formazione della volontà. 

Se non è possibile sanare l’errore o conservare il contratto, la parte che ha stipulato un contratto per errore può agire in giudizio per chiedere l’annullamento del contratto per errore.

L’annullamento è consentito solo se l’errore sia stato determinante del consenso.

Se il contratto è a titolo oneroso, l’errore deve anche essere giuridicamente rilevante deve cioè essere:

  • essenziale, e dunque ricadere su elementi propri del regolamento contrattuale;
  • riconoscibile, e dunque la controparte avrebbe potuto accorgersi dell’errore nel quale la parte stava cadendo.

Se il contratto è a titolo gratuito (ad esempio, una donazione), l’errore è causa di annullamento anche se non è essenziale né riconoscibile e anche se cade sui motivi.

Qui di seguito riportiamo alcune delle ultime sentenze in tema di annullamento del contratto per errore.

Il difetto di qualità 

Il difetto di qualità previsto dall’articolo 1427 del Cc come causa di annullamento e dall’articolo 1497 del Cc come causa di risoluzione del contratto, in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti e obblighi in relazione a una società, può riguardare unicamente la qualità dei diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire: infatti, il valore economico della partecipazione non attiene all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, potendo assumere, pertanto, rilievo giuridico solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che rende annullabile il contratto in relazione a ogni tipo di errore determinante del consenso.

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, n.3658

La rilevanza dell’errore: essenzialità e riconoscibilità

La rilevanza dell’errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest’ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti.

A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, “quoad effectum”, la concreta ed effettiva conoscenza dell’errore da parte dell’altro contraente, attesa la “ratio” della norma di cui all’art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, n.31078

Affitto: errore sul canone 

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’errore nella determinazione del canone a misura, che sia stato specificamente pattuito sia con riferimento alla base di calcolo, sia con riferimento al risultato finale, collocandosi nel momento della formazione della volontà negoziale, e non in quello dell’esecuzione del contratto, non legittima direttamente all’azione di ripetizione di indebito, trovando il pagamento della somma convenuta giustificazione nell’accordo contrattuale, il quale rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l’azione di annullamento e questa non trovi accoglimento.

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20321

Ipotesi di errori determinanti l’annullamento del contratto

L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 c.c.). Le disposizioni codicistiche disciplinano anche quando l’errore può ritenersi essenziale (art. 1429 c.c.) e riconoscibile (art. 1431 c.c.). Sulla base di tali norme, dunque, l’errore – quale vizio della volontà – può determinare l’annullamento del contratto solo se cade sulla natura o sull’oggetto del negozio; sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso; quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

Tribunale Bologna sez. IV, 18/07/2019, n.1662

No all’annullamento del contratto fondata sull’esistenza di due distinti vizi del consenso

Inammissibile la domanda di annullamento di un contratto fondata sull’esistenza di due distinti vizi del consenso e cioè l’errore e la violenza, poiché va rilevata l’inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi.

Tribunale Modena sez. lav., 02/04/2019, n.53

Errore vizio del consenso e annullamento del contratto di compravendita

E’ motivo di annullamento del contratto di compravendita per errore vizio del consenso quando lo stesso errore è non solo essenziale cadendo su di una qualità essenziale dell’oggetto del contratto determinante del consenso (nella specie: compravendita di un’autovettura avente chilometraggio diverso da quello dichiarato dal venditore), ma anche riconoscibile quando un contraente di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (nella specie: con un semplice controllo dell’autovettura e/o una verifica dei tagliandi effettuati dalla stessa), a nulla valendo che la venditrice si sia posta in condizione di non poter effettuare alcuna verifica, significando la circostanza l’assoluta carenza di diligenza in capo alla medesima e l’assunzione del rischio di porre in vendita un bene diverso da quello dichiarato, posto che l’obbligo di controllare la regolarità del veicolo prima di porlo in vendita grava sul venditore e non sull’acquirente (nella specie un’acquirente si è determinato all’acquisto di un’autovettura nell’erronea convinzione che la stessa avesse una percorrenza di 96.000 chilometri, assunto rilevatosi errato, ma che, secondo ordinaria diligenza del venditore, quest’ultimo avrebbe potuto verificare prima di porre in vendita la vettura).

Tribunale Torino sez. VIII, 31/12/2018, n.6075

L’errore sulla valutazione economica del bene 

L’errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull’identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull’utilità economica dell’affare.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sussistenza della “servitus non aedificandi” gravante sul bene oggetto del compromesso di vendita, costituito da un fabbricato con area circostante di pertinenza e non da un fondo, non costituisse qualità essenziale del bene, ma fosse astrattamente idonea a diminuirne il valore, e che l’intenzione della promissaria acquirente di voler demolire il fabbricato e di edificare sul terreno, in assenza di indicazioni nel contratto, non fosse desumibile dalla sola qualità di società immobiliare della stessa).

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, n.29010

Contenuto del contratto differente dalla reale volontà delle parti: conseguenze

Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga “prima facie” dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell’errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.

Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, n.24208

Errore come causa di annullamento del contratto: presupposti e onere probatorio

L’errore quale causa di annullamento del contratto assume rilevanza qualora lo stesso sia essenziale, cioè incida sul processo formativo del consenso dando origine ad una rappresentazione distorta della realtà che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato e riconoscibile dall’altro contraente; il relativo onere probatorio incombe sulla parte che assume di essere caduta in errore. Presupposto per la configurabilità di un errore rilevante ex art. 1428 c.c., prima ancora della essenzialità e della riconoscibilità, è la sussistenza di una falsa o distorta rappresentazione della realtà fenomenica.

Tribunale Bergamo sez. IV, 10/02/2018, n.375

La valutazione sulla posizione delle parti del contratto di cui si chiede l’annullamento per errore non è sindacabile in cassazione

In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall’altro, se con l’uso della normale diligenza l’altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell’altrui errore, non essendo richiesto che l’errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l’astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L’indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.

Cassazione civile sez. II, 19/10/2017, n.24738

La riconoscibilità dell’errore costituisce l’elemento essenziale dell’annullamento del contratto per errore mentre la scusabilità è irrilevante

Le convinzioni ingenerate circa il benessere finanziario, l’esperienza di settore della concedente della vendita e sulla composizione sociale dell’impresa potrebbero essere ricondotte all’ipotesi di errore essenziale di cui all’art. 1429, n. 3.

La riconoscibilità, in particolare, va dunque valutata in astratto, secondo un parametro oggettivo; al contempo il fondamento dell’annullabilità risiede nell’affidamento del destinatario della dichiarazione, che deve essere tutelato se ha confidato nella manifestazione di volontà del dichiarante, salvo il caso in cui sia manifesta l’imperfetta formazione del processo volitivo.

Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n.33



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