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Denuncia di sinistro: la raccomandata è obbligatoria?

26 Gennaio 2021
Denuncia di sinistro: la raccomandata è obbligatoria?

Denuncia di sinistro: come deve essere fatta? La diffida è necessaria o basta la semplice denuncia verbale? Il termine entro cui presentare la denuncia all’assicurazione. 

Il codice delle assicurazioni, nel disciplinare la procedura di risarcimento del danno a seguito di incidente stradale, impone al danneggiato di presentare – entro tre giorni dall’accaduto – una richiesta espressa alla propria compagnia, indicando il luogo, la data e le modalità del sinistro, le generalità degli aventi diritto. È dal ricevimento di tale richiesta che decorrono i sessanta giorni (in caso di danni solo a cose) o i novanta giorni (in caso di feriti) entro cui la compagnia deve presentare l’offerta di indennizzo.

Il più delle volte però l’assicurato, quando non si vale dell’ausilio di un avvocato, si limita a recarsi presso il proprio assicuratore per formulare verbalmente la denuncia di sinistro. Di tale attività quindi non resta alcuna traccia, né l’interessato potrebbe dimostrare di aver rispettato il termine dei tre giorni. Solo di rado si deposita il Cid firmato dai soggetti coinvolti nello scontro.

Ci si è allora chiesto se, per ottenere il risarcimento per l’incidente stradale e quindi ai fini dell’invio della denuncia di sinistro, la raccomandata è obbligatoria. Cosa succede, in altre parole, se l’assicurato non ha la prova di aver spedito la lettera di diffida alla propria compagnia, limitandosi a un’esposizione orale dei fatti? E quali sono le conseguenze di una denuncia di sinistro presentata dopo tre giorni dal fatto o se non c’è modo di dimostrare il rispetto di tale termine?

La questione è stata oggetto di una recente decisione della Cassazione [1]. L’ordinanza in commento offre una serie di spunti interessanti. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi in merito.

Denuncia di sinistro: entro quanto tempo?

La legge stabilisce che la denuncia di sinistro debba essere fatta entro tre giorni dall’incidente. La richiesta va ovviamente presentata dall’assicurato che può anche rivolgersi alla propria compagnia tutte le volte in cui il sinistro abbia visto coinvolte non più di due auto. In alternativa potrebbe presentare l’istanza anche alla compagnia della parte responsabile. 

Tuttavia il mancato rispetto del termine dei tre giorni, in assenza di malafede e di un danno per l’assicurazione, non comporta la perdita del risarcimento. In altri termini, anche presentando all’assicurazione la richiesta dal quarto giorno in poi si ha diritto all’indennizzo.

Di tanto abbiamo parlato nell’articolo Incidente: quanto tempo per fare la denuncia di sinistro?

Raccomandata per denuncia sinistro: è necessaria?

Secondo la Cassazione, il danneggiato può anche fare a meno di spedire all’assicurazione la raccomandata con la richiesta di risarcimento. Non almeno quando la compagnia è venuta comunque a sapere del sinistro e della relativa pretesa di ristoro in altro modo, ad esempio per le vie informali con una richiesta verbale da parte del danneggiato o quando la compagnia stessa è citata nel giudizio penale come responsabile civile. 

L’importante, per far scattare i termini per ottenere l’indennizzo (che come detto sono di 60 o 90 giorni a seconda che il sinistro sia senza o con feriti), è che all’assicurazione siano stati forniti tutti i dati e gli elementi affinché questa possa decidere se formulare un’offerta risarcitoria, giungendo così a un accordo che eviti la causa, oppure se rigettare la richiesta del danneggiato.  

Come già detto in passato sempre dalla Cassazione [2], l’onere imposto al danneggiato di avvisare la compagnia può essere soddisfatto con atti equipollenti rispetto alla raccomandata: atti che consentano all’assicurazione di valutare l’opportunità di un accordo, evitando controversie inutili, con conseguente dispendio economico (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti e siano state, poi, condotte trattative di liquidazione del danno, o sia stata pagata una provvisoriale). L’importante è che risulti che l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito e abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste


note

[1] Cass. ord. n. 1699/21 del 26.01.2021.

[2] Cass. ord. n. 22883/2007, n. 10371/2008, n. 14385/2019.

Autore immagine: depositphotos.com


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