Quanto serve per il reddito di cittadinanza?


Requisiti per ottenere il sussidio per le famiglie in difficoltà economica, calcolo dell’importo mensile spettante.
Il reddito di cittadinanza rappresenta, ad oggi, l’aiuto economico più rilevante per le persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Ci si domanda, però, che cosa si intende per stato di bisogno economico, ossia quali siano le condizioni necessarie per essere considerati in stato di povertà.
In altri termini, quanto serve per il reddito di cittadinanza? A questo proposito, è necessario fare due importanti distinzioni: da un lato, bisogna considerare che, per il diritto al sussidio, la legge stabilisce specifici requisiti reddituali, patrimoniali, amministrativi e personali. Dall’altro lato, bisogna considerare che il sussidio non spetta nella stessa misura a tutti, ma è calcolato sulla base dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo. In pratica, se anche una sola persona appartenente alla famiglia beneficiaria del reddito di cittadinanza percepisce un piccolo stipendio, il sussidio viene ridotto sulla base delle entrate.
Ma procediamo con ordine e, dopo aver ricordato quelle che sono le condizioni da soddisfare per il diritto al sussidio, osserviamo come calcolare l’importo della ricarica della carta Rdc spettante ogni mese.
Indice
- 1 Requisiti per il reddito di cittadinanza
- 2 Requisiti di cittadinanza e residenza
- 3 Requisiti personali
- 4 Requisiti economici
- 5 Calcolo del reddito di cittadinanza
- 6 Calcolo quota A reddito di cittadinanza
- 7 Calcolo quota B reddito di cittadinanza
- 8 Importo minimo e massimo del reddito di cittadinanza
- 9 Scala di equivalenza
Requisiti per il reddito di cittadinanza
Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno al momento della domanda, e mantengono per tutta la durata del beneficio, congiuntamente, specifici requisiti personali, amministrativi, patrimoniali o di reddito: alcune condizioni, come i requisiti di cittadinanza e residenza, sono riferiti al solo richiedente, altri all’intero nucleo familiare.
Requisiti di cittadinanza e residenza
Le condizioni connesse alla cittadinanza ed alla residenza sono riferite al solo richiedente.
Chi richiede il sussidio deve essere:
- cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea;
- familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- titolare di protezione internazionale.
La residenza in Italia deve risultare da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Requisiti personali
Chi richiede il reddito di cittadinanza:
- non deve aver rassegnato le dimissioni nei 12 mesi precedenti (salvo dimissioni per giusta causa o durante il periodo di prova);
- non deve essere ricoverato presso un istituto di lungodegenza a spese dello Stato;
- non deve essere sottoposto a misure cautelari personali;
- non deve essere stato condannato in via definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per uno dei delitti previsti dalla legge [1].
Requisiti economici
Le condizioni connesse al patrimonio ed al reddito sono riferite all’intero nucleo familiare che richiede il sussidio.
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
- un Isee (vedi: Guida alla dichiarazione Isee) in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
- un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini Isee) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione e le pertinenze;
- un patrimonio mobiliare (come definito ai fini Isee: depositi, conti correnti, carte prepagate, libretti…) inferiore a:
- 6mila euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8mila euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10mila euro per i nuclei composti da tre o più componenti (la soglia aumenta di mille euro per ogni figlio a partire dal terzo);
- questi massimali sono incrementati di:
- 5mila euro per ogni componente disabile;
- 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- un reddito familiare inferiore alla soglia annua calcolata moltiplicando il parametro della scala di equivalenza per 6mila euro (7.560 euro in caso di pensione di cittadinanza; 9.360 euro se l’abitazione è in affitto).
Per calcolare il reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali presenti nell’Isee ma non più in godimento, mentre sono sommati quelli in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo (ad eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del bonus Bebè).
Nessun componente della famiglia deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di reddito di cittadinanza, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda (con esclusione di quelli per i quali è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto.
Calcolo del reddito di cittadinanza
L’importo del sussidio (sia per il reddito di cittadinanza che per la pensione di cittadinanza) è dato dalla somma di:
- una componente che integra il reddito familiare, detta quota A o quota base;
- un contributo per l’affitto o per il mutuo, detta quota B.
Calcolo quota A reddito di cittadinanza
La quota base del reddito di cittadinanza si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza, basato sulla composizione del nucleo, per:
- 6mila euro, in caso di reddito di cittadinanza;
- 560 euro, in caso di pensione di cittadinanza.
Dal risultato va detratto il reddito familiare riscontrato nell’Isee di riferimento ed il valore dei trattamenti di assistenza in corso di godimento dal nucleo.
Calcolo quota B reddito di cittadinanza
Nel caso in cui l’abitazione sia in affitto, la quota B del sussidio è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:
- 360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di reddito di cittadinanza;
- 800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di pensione di cittadinanza.
L’ammontare del canone di affitto è rilevato dalla dichiarazione Isee in corso di validità e, in caso di accoglimento, verificato a ogni rinnovo mensile. Ogni variazione relativa al contratto di locazione deve essere comunicata con una nuova dichiarazione Isee.
In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o per la costruzione della casa di abitazione, la Quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per il reddito che per la pensione di cittadinanza. Riguardo al mutuo, nella domanda di Rdc bisogna dichiarare chi è il titolare. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RDC com esteso.
Importo minimo e massimo del reddito di cittadinanza
Complessivamente, il reddito di cittadinanza non può avere un importo inferiore a 480 euro annui, tra quota A e quota B.
L’importo massimo del sussidio, in base alla scala di equivalenza, non può superare i 1.330 euro mensili (1.380 euro nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’Isee).
Scala di equivalenza
La scala di equivalenza aumenta l’importo del reddito spettante in base alla composizione del nucleo familiare.
Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
La scala di equivalenza può arrivare fino ad un massimo di 2,1 (2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’Isee).
La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che:
- si trovano in stato detentivo;
- sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di un’altra Pubblica Amministrativa;
- hanno rassegnato le dimissioni volontarie, per i 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa e durante il periodo di prova);
- sono sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva per i delitti previsti dalla legge [1].
note
[1] Artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis Cod. pen.
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