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Quanto preavviso deve dare il datore di lavoro prima di licenziare?

27 Gennaio 2021
Quanto preavviso deve dare il datore di lavoro prima di licenziare?

Termine di preavviso e indennità sostitutiva: quando il rapporto di lavoro si interrompe in tronco.

Ci sono tante ragioni per cui può scattare un licenziamento. Ci sono i motivi collegati alla produzione e all’organizzazione dell’azienda (cosiddetto «licenziamento per giustificato motivo oggettivo») come la riduzione dei ricavi, la vendita di un ramo d’azienda, l’esternalizzazione delle mansioni, una più proficua distribuzione delle risorse interne. E, poi, ci sono i motivi collegati al comportamento colpevole del dipendente e alle sue violazioni disciplinari; in questo seconda seconda ipotesi, il licenziamento può avvenire, nei casi più gravi, con effetto immediato ossia in tronco (cosiddetto «licenziamento per giusta causa») o, nei casi meno gravi, nel rispetto di un periodo di preavviso (cosiddetto «licenziamento per giustificato motivo soggettivo»). 

Di qui un ricorrente dubbio: «Quanto preavviso deve dare il datore di lavoro prima di licenziare?». Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Comprenderemo innanzitutto cos’è il preavviso, quando va dato e quando invece non c’è alcun obbligo sicché il licenziamento può avvenire in tronco; spiegheremo poi quali sono i termini di preavviso nel licenziamento individuale e cosa succede se tale preavviso non viene rispettato. Ma procediamo con ordine.

Cos’è il preavviso?

Il periodo di preavviso è un arco temporale in cui, nonostante l’avvenuta comunicazione di licenziamento o di dimissioni, il rapporto di lavoro continua regolarmente: pertanto, il dipendente sarà ugualmente tenuto a lavorare e il datore di lavoro a pagargli lo stipendio. 

A dare il preavviso deve essere la parte che intende risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è un obbligo quindi che ricade sia sul dipendente (in caso di dimissioni volontarie) che sul datore di lavoro (in caso di licenziamento).

In questo modo, il preavviso funge da “cuscinetto”: è un periodo intermedio che consente alle parti di organizzare in anticipo il proprio futuro, per quando cioè il rapporto sarà cessato; così il dipendente potrebbe mettersi alla ricerca di nuove offerte di lavoro e il datore trovare un sostituto.

Quando non c’è preavviso

Non sussiste l’obbligo del preavviso nei contratti a tempo determinato e durante o alla fine del periodo di prova. 

Inoltre, il preavviso non va dato in caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro, il che avviene solo quando c’è una giusta causa, ossia una grave violazione del contratto ad opera di una delle due parti. 

Quindi, sia nel caso di «licenziamento per giusta causa» che di «dimissioni per giusta causa» il rapporto di lavoro si estingue con effetto immediato. 

Il licenziamento per giusta causa può avvenire, ad esempio, nel caso di furto da parte del dipendente o di un suo atto di insubordinazione, una reazione fisica nei confronti del datore, una malattia falsa, un’assenza non giustificata per più giorni, ecc.

Le dimissioni per giusta causa invece ricorrono in caso di mancato pagamento dello stipendio per più mensilità, atti di mobbing o di straining, ecc.

In tutti questi casi, il licenziamento decorre con effetto immediato, senza quindi bisogno di un preavviso.

Come interrompere il contratto di lavoro con effetto immediato

Se anche il periodo di preavviso è obbligatorio (fuori dai suddetti casi di recesso per giusta causa) è possibile anche optare per un recesso immediato dal rapporto di lavoro. In tal caso, però, la parte che voglia interrompere il contratto con effetto immediato è tenuta a versare all’altra un risarcimento: la cosiddetta indennità sostitutiva del preavviso.

Preavviso nel lavoro a tempo determinato

Nel contratto a tempo determinato, non è prevista la possibilità di cessare il rapporto prima del termine dello stesso. Il rapporto di lavoro cessa infatti alla scadenza prevista oppure per giusta causa. 

Non è ammissibile stipulare un patto iniziale col quale le parti prevedono, in caso di recesso durante lo svolgimento del rapporto a termine, l’obbligo di dare il preavviso. Tale accordo è inammissibile. 

Diverso è invece prevedere, sempre nel contratto a termine, una quantificazione preventiva e forfetaria del danno che potrebbe emergere in caso di recesso anticipato dal rapporto: tale indennità potrebbe essere commisurata all’indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente prevista.

Nell’apprendistato, se al termine del periodo previsto, il datore di lavoro non intende confermare in servizio l’apprendista, è tenuto a dare disdetta dando il preavviso, nel rispetto dei termini di durata previsti dal Ccnl applicabile.

Durata del preavviso

Vediamo ora quanto preavviso deve dare il datore di lavoro prima di licenziare.

La durata del preavviso è regolata dai contratti collettivi nazionali (Ccnl). In mancanza di regolamentazione, si applica per gli impiegati la Legge 1825/24 e per gli operai si applicano gli usi.

Il periodo di preavviso si calcola in base ai giorni di calendario oppure ai giorni lavorativi sulla base delle previsioni dei Ccnl. La durata del preavviso può essere estesa con un accordo individuale tra le parti.

Ecco la durata del preavviso prevista dalla legge.

In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

  • 15 giorni, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • 30 giorni, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.

Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali, il preavviso dovrà essere:

  • 8 giorni, fino a due anni di anzianità;
  • 15 giorni, oltre i due anni di anzianità.

Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore, i suddetti termini sono ridotti a metà.

Per quanto riguarda gli impiegati, i termini di preavviso sono i seguenti:

  • impiegati direttivi: 2 mesi con anzianità fino a 5 anni; 3 mesi con anzianità da 5 a 10 anni; 4 mesi con anzianità oltre 10 anni;
  • impiegati di concetto: 1 mese con anzianità fino a 5 anni; 45 giorni con anzianità da 5 a 10 anni; 2 mesi con anzianità oltre 10 anni;
  • impiegati tecnici: 15 giorni con anzianità fino a 5 anni; 30 giorni con anzianità da 5 a 10 anni; 45 giorni con anzianità oltre 10 anni.

Sospensione del periodo di preavviso

Il calcolo del periodo di preavviso viene automaticamente sospeso (salva diversa previsione nel Ccnl) nel caso in cui ricorra uno dei seguenti eventi:

  • ferie;
  • malattia e infortunio;
  • servizio di leva e richiamo alle armi;
  • maternità fino al compimento di un anno di età del bambino.


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