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Come rimediare nel caso di bonifico non parlante

27 Gennaio 2021 | Autore:
Come rimediare nel caso di bonifico non parlante

È possibile avere la detrazione sulle spese di ristrutturazione pagate con bonifico ordinario? Si può cedere il credito d’imposta alla banca?

La detrazione fiscale del 50% prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia impone che i pagamenti vengano effettuati con il cosiddetto «bonifico parlante». È un modo per garantire che gli interventi edilizi vengano sempre dichiarati, cioè non si facciano «in nero» ma alla luce del sole. In cambio, lo Stato riconosce la possibilità di recuperare nell’arco di 10 anni attraverso la dichiarazione dei redditi la metà della spesa effettuata.

Tuttavia, il bonifico parlante non è un semplice strumento di pagamento tracciabile, ma ha delle peculiarità che lo distinguono da quello tradizionale. Quindi, se per qualsiasi motivo il pagamento non è stato fatto come richiesto dalla normativa pur avendo dichiarato al Fisco la spesa, come rimediare nel caso di bonifico non parlante? Un paio di possibilità ci sono. Vediamo quali.

Bonifico parlante o non parlante: qual è la differenza?

Innanzitutto, è opportuno capire la differenza tra il bonifico parlante ed il bonifico non parlante. Si potrebbe dire che la differenza la svela lo stesso nome: il primo fornisce più informazioni su un pagamento, il secondo è più «taciturno»: si limita a riportare nome, cognome, indirizzo e codice Iban del beneficiario e la causale del trasferimento del denaro.

Il bonifico parlante, invece, comunica all’Agenzia delle Entrate una serie di dati su un pagamento per consentire al contribuente di accedere a molte agevolazioni fiscali come la detrazione del 50% sui lavori di ristrutturazione edilizia oppure l’ecobonus del 65%.

Oltre ai dati già citati, sul bonifico parlante occorre precisare:

  • codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari della detrazione;
  • codice fiscale o partita Iva del soggetto che ha effettuato i lavori;
  • normativa di riferimento per ottenere l’agevolazione fiscale, da riportare nella causale del bonifico.

Lavori con bonifico non parlante: come avere la detrazione?

Abbiamo, dunque, detto che per ottenere la detrazione fiscale sulla ristrutturazione edilizia (o su altri interventi agevolati) è necessario effettuare i pagamenti con un bonifico parlante. Che succede, però, se è stato utilizzato per qualsiasi motivo un bonifico non parlante? Si perde la detrazione?

Non è detto: può non sembrare vero ma anche il Fisco ha un cuore. Una delle possibili soluzioni è quella di chiedere all’impresa che ha effettuato i lavori di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che i corrispettivi erogati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito.

Dice l’Agenzia delle Entrate: «Il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi – scrive ancora l’Agenzia – è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa» [1].

Altra possibilità, forse meno immediata ma, comunque, valida è quella di spiegare l’errore all’impresa edile, di farsi restituire i soldi versati e di fare nuovamente il pagamento, questa volta con bonifico parlante, per avere accesso alla detrazione fiscale.

Si pone, però, un altro problema: avendo fatto i primi bonifici nel 2020 e dovendo rifare il bonifico parlante nel 2021, in quale dei due periodi d’imposta va collocata la detrazione? Anche qui, la normativa viene in soccorso del contribuente: è possibile ricorrere alla cessione del credito a una banca, inviando la relativa comunicazione «entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione». Significa che per recuperare la parte delle spese sostenute nel 2020, occorre inviare la comunicazione della cessione del credito entro il 16 marzo 2021, mentre per quanto riguarda i pagamenti effettuati nel 2021 la comunicazione andrà inviata entro il 16 marzo 2022.


note

[1] Ag. Entrate circ. n. 43/E del 18.11.2016.


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