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Che cos’è il sequestro amministrativo?

29 Agosto 2021 | Autore:
Che cos’è il sequestro amministrativo?

Prevista la possibilità di sottrarre un bene mobile o immobile al legittimo proprietario per evitare che quest’ultimo possa disporne liberamente e utilizzarlo in modo improprio.

Nell’ordinamento giuridico italiano il sequestro è un provvedimento che comporta la sottrazione di un bene alla disponibilità del detentore in caso di violazione di determinate norme. Si tratta di un istituto presente sia in diritto penale sia in diritto civile nonché in diritto amministrativo. In particolare, con riferimento a quest’ultimo, che cos’è il sequestro amministrativo? È il provvedimento sanzionatorio di natura cautelare, finalizzato alla custodia e alla conservazione dei beni che sono stati lo strumento o il risultato di un illecito amministrativo o che sono comunque pertinenti all’illecito stesso e come tali utili ai fini dell’accertamento della infrazione, in vista di un eventuale provvedimento definitivo di confisca.

In parole più semplici, i predetti beni, inerenti a un illecito amministrativo, vengono sottoposti a sequestro per evitare che il trasgressore possa goderne e disporne liberamente – anche al fine di impedire a quest’ultimo di commettere ulteriori trasgressioni – nonché per agevolare l’accertamento definitivo dell’illecito.

Il sequestro amministrativo si applica in campi diversi come ad esempio in ambito igienico-sanitario, di tutela dell’ordine pubblico o di circolazione stradale. In quest’ultimo caso, che forse è quello più conosciuto, viene disposto dalle autorità competenti a seguito della violazione di specifiche norme del codice della strada e ha ad oggetto un veicolo.

Com’è disciplinato il sequestro amministrativo dal Codice della strada

L’articolo 213 del Codice della strada disciplina le ipotesi di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo in tutti i casi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

A norma del predetto articolo, l’organo di polizia che accerta l’infrazione, provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Il mezzo sequestrato viene affidato in custodia al proprietario o, in sua assenza al conducente, con l’obbligo di depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo in un’area non soggetta a pubblico passaggio. Se tali soggetti si rifiutano di assumere la custodia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo compreso tra 1.835 euro a 7.341 euro nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Come si può impugnare il provvedimento di sequestro del veicolo

Contro il provvedimento di sequestro è possibile proporre ricorso al:

  1. Prefetto, entro 60 giorni dalla contestazione immediata dell’infrazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione [1];
  2. Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla contestazione immediata dell’infrazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

In entrambi i casi, se viene dichiarata l’infondatezza dell’accertamento, tale pronuncia si estende alla misura cautelare ad importa il dissequestro del veicolo.

Quando viene pronunciata la confisca del mezzo

Il provvedimento di confisca del mezzo sottoposto a sequestro viene pronunciato, qualora ne ricorrono i presupposti, dal Prefetto mediante un’ordinanza-ingiunzione o con una distinta ordinanza, stabilendo comunque le prescrizioni relative alla sanzione accessoria [2].

La confisca implica la sottrazione definitiva del mezzo alla disponibilità del trasgressore. Si tratta, cioè, di una sorta di espropriazione definitiva a favore dello Stato tanto che il mezzo verrà, poi, venduto all’asta.

Se il veicolo è stato alienato, il Prefetto dispone la confisca della somma ricavata dalla vendita.

Nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, è fatto divieto di farne uso e chiunque circola abusivamente con il mezzo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.006 euro a 8.025 euro e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Si può chiedere il dissequestro del mezzo?

Se non sussistono validi motivi per proporre opposizione al provvedimento di sequestro, è possibile chiedere il dissequestro del veicolo. Prima di presentare la relativa istanza all’organo che ha redatto il verbale, è necessario pagare la sanzione, eventualmente anche a rate se il richiedente si trova in una situazione economica disagiata, da documentare mediante la presentazione di un’autocertificazione dello stato reddituale ed economico, nonché il premio assicurativo per almeno 6 mesi.

Qual è la differenza tra sequestro e fermo amministrativo

Il sequestro va tenuto distinto dal fermo amministrativo. Quest’ultimo si tratta di una misura cautelare provvisoria che non comporta la sottrazione del veicolo alla disponibilità del proprietario anche se lo stesso non può comunque utilizzarlo.

Il Codice della strada prevede che quando all’accertamento della violazione consegue l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, ha l’obbligo di cessare la circolazione e di provvedere alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio [3].

Rispetto al sequestro, il fermo si applica per infrazioni più lievi quali ad esempio per il mancato pagamento del bollo auto, per guida senza patente, perché mai conseguita o perché ritirata o sospesa, oppure per circolazione con una targa rubata o contraffatta.

Di solito, il fermo ha una durata compresa tra i 30 e i 60 giorni, mentre il sequestro è un provvedimento di tipo provvisorio che tende alla pronuncia del provvedimento definitivo di confisca.


note

[1] Art. 203 cod. strada.

[2] Art. 204 cod. strada.

[3] Art. 214 cod. strada.


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