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Retribuzione: la guida completa

28 Gennaio 2021 | Autore:
Retribuzione: la guida completa

Come viene calcolato uno stipendio, dal lordo al netto. Quali sono le voci che lo compongono e quali le varie tipologie.

È bello lavorare per passione, per realizzare il sogno di svolgere l’attività da sempre sognata, per dare un senso alla propria vita. Eccetera eccetera. Tutto questo è legittimo. Ma bisogna anche guardare negli occhi la realtà: si lavora (anche o soprattutto, dipende dalle esigenze di ciascuno) per portare uno stipendio a casa. C’è chi si può permettere di scegliere quello che più gli piace. C’è chi deve accettare quello che passa il convento. C’è chi ha l’invidiabile capacità di creare con successo un’attività in proprio. C’è chi riesce a dare il meglio di sé come lavoratore dipendente con successo. Il primo deve fare i conti con l’andamento del mercato. Il secondo deve tenere d’occhio la busta paga. Non sempre leggibile a prima vista, questo è vero. Deve capire com’è calcolata la retribuzione. La guida completa, la troverai qui.

È doveroso partire da una premessa: chi ti versa lo stipendio non ti sta facendo un favore ma ti sta dando quello che ti spetta per l’impegno che ti sei preso nei suoi confronti. Viceversa, con il tuo lavoro tu non stai facendo un favore a chi ti versa lo stipendio ma stai facendo il dovere per cui sei pagato. Un contratto presuppone un vincolo che va rispettato da entrambe le parti. Questo vuoi, questo mi paghi. Questo ti pago, questo devi fare. Punto. Ogni virgola in più va retribuita. Ogni virgola in meno va decurtata.

Ovvio che, a questo punto, ci vuole una normativa che stabilisca come calcolare quello che un datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente. La retribuzione non va decisa solo con le regole del buon senso, delle strette di mano. Deve rispettare anche dei parametri dettati dalla legge o dalla contrattazione collettiva di ciascun settore produttivo. Ecco una guida completa per capire su quali criteri si deve basare una retribuzione corretta, nell’interesse di entrambe le parti.

Retribuzione: che cos’è?

Sarebbe troppo semplice dire che la retribuzione è lo stipendio che un lavoratore porta a casa per l’attività svolta nell’arco di un mese. Volendo, si potrebbe dire così. Ma il discorso è più complesso.

Secondo il Codice civile [1], la retribuzione «è la principale obbligazione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore a seguito della prestazione resa da quest’ultimo nel rispetto della regola di corrispettività propria del rapporto di lavoro».

E qui troviamo il principio a cui abbiamo fatto riferimento all’inizio: la retribuzione è il frutto di un obbligo reciproco delle parti. Infatti, il dipendente deve svolgere il suo compito con estremo impegno e rispettando quello che gli è stato chiesto al momento dell’assunzione. Dal canto suo, il datore deve garantirgli il diritto a ricevere una retribuzione «proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» [2].

Retribuzione diretta o indiretta

In base alla sua natura, la retribuzione può essere considerata diretta o indiretta, vale a dire:

  • per retribuzione diretta si intende quella legata alla prestazione lavorativa;
  • per retribuzione indiretta, invece, si intende quella corrisposta anche in assenza di prestazione lavorativa: maternità, malattia, ferie, ecc.

C’è, poi, una retribuzione non dovuta quando la prestazione diventa impossibile per cause che non dipendono dal datore di lavoro. È il caso dell’azienda distrutta da un terremoto o da un altro evento calamitoso. Inoltre, la retribuzione non è dovuta quando il dipendente aderisce ad uno sciopero.

Retribuzione: come viene calcolata?

Affinché rispetti la legge, la retribuzione deve essere proporzionata:

  • alla qualità e alla quantità della prestazione resa dal lavoratore;
  • alla difficolta, all’importanza e alla complessità della prestazione;
  • alla responsabilità che comporta lo svolgimento della prestazione;
  • all’anzianità di servizio del lavoratore;
  • alle attribuzioni patrimoniali accessorie (i benefit) che concorrono al trattamento economico globale.

Il riferimento per stabilire l’importo della retribuzione resta il contratto nazionale di categoria, strumento indispensabile, tra le tante altre cose, a garantire al dipendente che non ci sia un trattamento peggiorativo rispetto a quello fisato dalla legge. Sempre il Ccnl contiene i parametri che riguardano le maggiorazioni sul lavoro straordinario o festivo, il calcolo del Tfr, l’indennità di preavviso, ecc.

Tuttavia, la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva è solo uno dei parametri di riferimento quando si finisce per qualsiasi motivo davanti a un giudice: il tribunale, infatti, può decidere che la retribuzione proporzionale sia inferiore a quelle stabilite dal Ccnl a causa delle ridotte dimensioni dell’azienda o della qualità del lavoro svolto. Ma non a causa dell’andamento del mercato.

In sintesi, la retribuzione si determina:

  • facendo riferimento al contratto nazionale di categoria, che stabilisce il minimo inderogabile ma suscettibile di trattamenti migliorativi stabiliti tra il datore e il dipendente;
  • facendo riferimento all’accordo tra le parti quando non c’è un Ccnl che fissa l’importo della retribuzione.

Nel caso in cui venga fissato un importo inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva sotto la minaccia del licenziamento (dimostrabile, ovviamente), il datore può essere denunciato per il reato di estorsione.

Retribuzione: il diritto alla parità

La legge garantisce un trattamento retributivo paritario tra uomo e donna o tra maggiorenni o minorenni. Così recita la Costituzione: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione» [3].

Oltre alla Costituzione, interviene nel merito anche il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, secondo cui è vietata qualsiasi forma di discriminazione retributiva, diretta o indirette, inerente uno stesso lavoro o una mansione alla quale è attribuita lo stesso valore.

Retribuzione: com’è strutturata

Un lavoratore può essere retribuito non solo con i soldi ma anche con altri elementi che non si traducono in «soldoni» nella busta paga ma in prodotti o servizi di cui può usufruire, come ad esempio l’auto, la casa, una polizza assicurativa, il telefono aziendale, la mensa, ecc. Ci sono, quindi, degli elementi che vengono riconosciuti nella retribuzione anche quando la prestazione non viene eseguita (i benefit, appunto, di cui il dipendente fruisce anche il sabato e la domenica, nei giorni di ferie, ecc.).

La retribuzione ha delle caratteristiche diverse in base alla tipologia del lavoratore; nello specifico:

  • gli impiegati (ed in alcuni settori anche gli operai) ricevono una retribuzione fissa mensile a prescindere dal numero dei giorni del mese;
  • gli operai (tranne in alcuni settori) vengono retribuiti in base alle ore effettivamente lavorate;
  • i lavoratori a provvigione vengono retribuiti in misura proporzionale al valore degli affari conclusi, anche se di norma questa percentuale si aggiunge ad un fisso mensile stabilito al momento del contratto;
  • i lavoratori che partecipano agli utili dell’impresa per cui operano, che devono avere, comunque, un minimo garantito;
  • i lavoratori a cottimo, retribuiti in base al risultato della prestazione eseguita.

C’è, poi, da segnalare il premio di produzione, ovvero l’incentivo destinato ai lavoratori che raggiungono un determinato obiettivo.

Retribuzione corrente

Per retribuzione corrente si intende quella maturata:

  • nel periodo di paga che corrisponde a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e corrisposta nello stesso periodo;
  • in singoli periodi di paga e corrisposta in altri momenti, comunque concordati dalla contrattazione collettiva, come le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima).

Inoltre, la retribuzione corrente comprende gli arretrati dovuti:

  • per legge o in forza ad un contratto (ad esempio quelli relativi ad un rinnovo contrattuale);
  • a causa dell’organizzazione aziendale;
  • a causa di un errore di calcolo;
  • a causa di una sentenza o di una vertenza.

Retribuzione straordinaria

È quella che deriva all’eccedenza delle ore lavorate rispetto al limite delle 40 ore settimanali.

Retribuzione lorda

È quella che comprende tutti gli elementi retributivi relativi alla prestazione lavorativa, sulla quale si calcolano le trattenute a carico dell’azienda e del lavoratore.

Retribuzione imponibile

È quella che serve come base per operare le ritenute fiscali a carico del lavoratore. Si tratta della retribuzione lorda decurtata dai contributi previdenziali.

Retribuzione netta

È quella che il lavoratore porta effettivamente a casa. Si calcola decurtando dalla retribuzione lorda le trattenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore ed altre eventuali trattenute come, ad esempio, quelle sindacali, la cessione del quinto dello stipendio, il riscatto della laurea, ecc.

Retribuzione: composizione

I principali elementi che compongono la retribuzione sono:

  • la paga base: è il trattamento economico minimo che spetta al lavoratore per la prestazione dell’attività, fissato di solito dal contratto nazionale di categoria in base all’inquadramento del dipendente e alla tipologia della sua mansione. È soggetta agli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale;
  • indennità di contingenza: si tratta di un elemento retributivo inserito per adeguare lo stipendio alle variazioni del costo della vita. Dal 1991, è stata congelata e compresa nella paga base o nel minimo contrattuale;
  • EDR o elemento distinto della retribuzione: viene corrisposto a tutti i livelli di inquadramento ad eccezione dei dirigenti. È frazionabile a giornata e a ora ed è ridotta in proporzione per i contratti part-time. È riconosciuto per la tredicesima, per le ferie e le festività godute, per il lavoro domenicale, per l’indennità sostitutiva di preavviso, per i permessi retribuiti e per il trattamento di fine rapporto;
  • scatti di anzianità: si tratta di aumenti periodici previsti dal contratto di categoria, riconosciuti per la teorica acquisizione di maggiore esperienza da parte del lavoratore a seguito della prolungata permanenza in azienda;
  • superminimo: si tratta di un elemento retributivo aggiuntivo che riguarda il singolo lavoratore. Può essere o non essere «assorbibile» rispetto agli aumenti contrattuali previsti. Non è consentito il superminimo accordato dal datore di lavoro per la rinuncia ad uno sciopero o all’iscrizione ad un sindacato;
  • lavoro straordinario: è la voce che corrisponde al riconoscimento economico delle ore lavorate in eccedenza rispetto al monte settimanale previsto dal contratto. L’importo varia a seconda di quanto previsto dal Ccnl. Può essere anche forfettario quando datore e dipendente stabiliscono un importo da riconoscere indipendentemente dal numero di ore di straordinario effettivamente prestate;
  • indennità di trasferta: viene riconosciuta quando il lavoratore viene spostato temporaneamente in un’altra sede diversa dal luogo in cui abitualmente svolge la sua attività;
  • indennità chilometrica: è il rimborso da parte del datore di lavoro del costo dei chilometri percorsi dal dipendente per motivi di lavoro utilizzando il proprio veicolo;
  • indennità di cassa: viene erogata al lavoratore che, per le sue mansioni, maneggia continuativamente del denaro per riscossioni o per pagamenti, con un certo margine di responsabilità per eventuali errori;
  • l’indennità di mensa o ticket restaurant;
  • tredicesima e/o quattordicesima: si tratta delle mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva. Comprendono la paga conglobata, gli scatti di anzianità, il superminimo, l’indennità di mansione, le provvigioni, l’indennità sostitutiva di mensa e l’indennità di cassa.

note

[1] Art. 2094 cod. civ.

[2] Art. 36 Costituzione italiana.

[3] Art. 37 Costituzione italiana.


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