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Finanziamento Covid: è possibile rinegoziare rata?

30 Gennaio 2021
Finanziamento Covid: è possibile rinegoziare rata?

Una società ha chiesto ed ottenuto un finanziamento “COVID” di 25 mila euro, la cui prima rata decorre dal 13/8/2020, con pre-ammortamento fino al 13/08/2022. A regime, la rata decorre dal 13/8/2022 e termina il 13/7/2025.  E’ possibile rinegoziare con la Banca la durata del finanziamento fino a 10 anni?

Rispondendo direttamente alla Sua domanda, Le dico che, ad oggi, non è possibile ottenere una rinegoziazione del finanziamento ottenuto col decreto liquidità per due ordini di motivi.

Con riguardo al primo motivo, il decreto liquidità (D.l. n.23/2020) prevedeva al suo articolo 13, lettera e), la possibilità di ottenere la  garanzia diretta dello Stato nella misura dell’80 per cento dell’importo garantito anche per la rinegoziazione di finanziamenti già esistenti, tramite l’erogazione di un nuovo finanziamento,  purché  il  nuovo   finanziamento prevedesse l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un credito  aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dell’importo  del  debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Pertanto, non si parlava della possibilità di ottenere la rinegoziazione del finanziamento Covid, ma solo di un finanziamento già pendente al momento dell’emissione del decreto.

Il secondo motivo riguarda il fatto che, ammessa e non concessa la previsione di una rinegoziazione sul finanziamento COVID ottenuto, tale possibilità sarebbe spirata comunque il 31 dicembre 2020, termine ultimo entro il quale fare richiesta di rinegoziazione secondo il decreto liquidità.

Per quanto, a prima vista, sembra si tratti dello stesso finanziamento, così non è.

Infatti, essendo un credito “garantito” dallo Stato, l’eventuale prolungamento della rateizzazione sarebbe, al pari della richiesta di maggiore liquidità, un impegno di spesa aggiuntivo per lo Stato, in quanto sarebbe costretto a garantire una somma per più  tempo; per tali motivi, quindi, tale richiesta dovrebbe essere avallata da un provvedimento espresso dallo Stato che, ad oggi, non esiste.

Quello che occorre fare è analizzare il contratto di finanziamento stipulato con la banca di riferimento, al fine di verificare se tale possibilità è stata, o meno, prevista nell’accordo tra le parti in modo indipendente (autonomia negoziale); infatti, non intervenendo, il legislatore ha lasciato ampia autonomia alle parti di stabilire tale opzione di rinegoziazione, ma senza garanzia dello Stato: in poche parole, il rischio di insolvenza dovuto alla rinegoziazione del finanziamento resta in capo alla Banca.

Se, invece, la possibilità di una rinegoziazione non è stata prevista, allora occorrerà avviare una trattativa con l’istituto di credito, al fine di far comprendere al direttore di quest’ultima che, sopravvenute e peggiorate condizioni societarie, non permettono alla società di affrontare l’importo della rata, così come originariamente previsto.

Certo, questa richiesta, per essere credibile, non andrà fatta oggi, ma poco prima della scadenza del preammortamento.

Il fatto che ci sia una collaborazione da parte della società cliente dovrebbe portare la Banca (strategicamente converrebbe loro) ad accettare un eventuale allungamento delle rate di finanziamento concordato.

Diversamente, la Banca stessa rischierebbe di non recuperare più le somme che vanta direttamente dal Cliente, ma di dover mettersi in coda per ottenere il ristoro dallo Stato.

In sintesi, la legge, sul punto, non riconosce alcun diritto al cliente di esigere la rinegoziazione del finanziamento a meno che non sia previsto dal contratto, o da un provvedimento legislativo ad hoc; difatti, essendo un accordo tra due privati (la Banca è una società privata), il legislatore non può intervenire, se non in aiuto e in casi eccezionali (come quello che stiamo vivendo) avendo l’obbligo di lasciare intatta l’autonomia contrattuale.

Tuttavia, si potrebbe fare affidamento, invocandole, nelle clausole generali della buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti, che nel caso di specie dovrebbero agire proprio nel senso di imporre alle finanziarie di rinegoziare le clausole del prestito al consumo.

Inoltre, è ben probabile, visto il prolungarsi della situazione emergenziale, che il legislatore intervenga in futuro per permettere a chi ha ottenuto un finanziamento, e abbia continuato a non poter svolgere attività imprenditoriale, di diluire l’importo della rata in più anni; di questo non Le posso dare certezza, ma è di certo una probabilità non remota.

Pertanto, il mio consiglio è quello di attendere buone nuove dal governo e di approfittare del periodo di preammortamento, non gravoso per le tasche della società.

A ridosso della scadenza del periodo di preammortamento, se non dovesse intervenire alcuna assistenza da parte del legislatore, allora procederei con una richiesta formale alla banca, ben corredata delle motivazioni e dell’opportunità di rinegoziare le rate, posto che, in mancanza, la società sarebbe costretta a non poter sostenere più quel determinato salasso economico.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla



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