Affidamento e collocamento paritario figli: ultime sentenze


L’affido alternato del figlio come espressione dell’affido condiviso paritetico.
Indice
Affidamento condiviso: il giudice può cambiare tempi e modalità di frequentazione
Anche nel caso di affidamento condiviso, il Tribunale, per tutelare il minore, può cambiare i tempi e le modalità di frequentazione a scapito del genitore non collocatario. Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso del padre non affidatario. Per la Suprema corte non si applica il criterio del tempo paritario se, come nel caso di specie, il padre, non affidatario, abita lontano: i continui spostamenti influirebbero in modo negativo sull’attività scolastica e sulla vita sociale del figlio.
I giudici sul punto ribadiscono il recente orientamento giurisprudenziale per il quale “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”.
Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19323
Divorzio: il collocamento paritetico della prole non garantisce l’interesse dei figli ad un domicilio stabile e duraturo
In tema di divorzio, la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire. La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.
Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680
L’affido condiviso non comporta il collocamento paritetico
Nell’ambito del divorzio, la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
Tribunale Messina sez. I, 07/10/2020, n.1399
Divorzio: l’interesse morale e materiale del minore non coincide sempre con la collocazione prevalente
In tema di divorzio e provvedimenti riguardanti la prole, la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore ad una stabilità logistica, ma è (come dispone il secondo comma dell’art. 337-ter c.c. che specifica con una norma imperativa che il compito dell’Autorità Giudiziaria è realizzare la finalità indicata dal primo comma del medesimo articolo) il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Si tratta di comprendere che la determinazione della residenza abituale è del tutto autonoma (e successiva) rispetto alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore, poiché non coincide con le nozioni civilistiche e amministrative di domicilio e/o di residenza anagrafica, ma va individuata, con riguardo alla situazione di fatto esistente all’atto dell’introduzione del giudizio, tenendo conto del luogo dove si è svolta in concreto e continuativamente la vita dello stesso.
Quindi, a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza anagrafica del minore presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i genitori, se del caso attribuisce la casa familiare, attribuisce specifici obblighi economici a carico di ciascun genitore e individua un eventuale assegno perequativo in favore di uno di essi. In definitiva, dunque, far coincidere l’interesse morale e materiale del minore sempre e comunque con una collocazione prevalente appare francamente riduttivo e contraddetto dai sempre più numerosi casi giudiziari di affido paritario.
Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n.3539
Collocamento paritario dei figli: innovazione o illusione?
Il collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia. Non deve essere disposto l’assegno di mantenimento della minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore.
Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447
Trasferimento di residenza della madre e affidamento del minore a settimane alterne
Nel caso in cui la madre si trasferisca in un comune diverso da quello in cui si trova la casa familiare — presso la quale il figlio minore ha sempre vissuto, nei cui pressi frequenta la scuola, le sue amicizie e si dedica allo sport — l’affidamento a settimane alterne a ciascun genitore potrebbe non rivelarsi la soluzione più conforme all’interesse del minore stesso, là dove detta modalità di affidamento dovesse avere come conseguenza tempi di spostamento troppo lunghi per frequentare la scuola e difficoltà nella pratica dello sport da parte di quest’ultimo, pratica che, se gradita, deve essere incentivata, per i suoi effetti positivi sulla stato di salute e sull’interazione sociale del minorenne che la conduce [1].
Tribunale Civitavecchia, 09/04/2018
L’affido alternato del figlio come espressione dell’affido condiviso paritetico.
In virtù del cd. affidamento condiviso paritetico, la frequentazione di figli da parte della madre e del padre deve ispirarsi al principio secondo cui ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, seguendone il progressivo venir meno della figura del “coniuge prevalente collocatario” e l’assunzione dell’impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si trova di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio. In considerazione di ciò è legittima la modalità di collocamento del figlio minore che preveda l’alternanza dei genitori a vivere con il figlio presso l’abitazione di uno dei due coniugi.
Tribunale Rieti, 11/10/2018, n.489
note
[1] La pronuncia in epigrafe si colloca nel solco di una tendenza, sposata anche dalla Cassazione, volta ad evitare le conseguenze negative di un affidamento c.d. “alternato”, essendo quest’ultimo valutato, assai di frequente, come eccessivamente sacrificante per il minore. Cfr. Cass. 15 febbraio 2017 n. 4060; Cass. 17 dicembre 2015 n. 25418, che sottolinea l’importanza di assicurare al minore una stabilità psico-affettiva, la quale non potrebbe prescindere da una sua collocazione dotata di un minimo di stabilità.
A tale linea interpretativa sembra opporsi altra giurisprudenza di merito, incline invece ad assicurare la c.d. bigenitorialità tramite una alternata e, per quanto possibile, omogenea presenza del minore presso entrambi i genitori: cfr. l’orientamento del tribunale salernitano (ben sintetizzato dalla rubrica, a firma del Coordinatore della sua Prima Sezione Civile, J. Iachia, Dell’affido condiviso. Dalla residenza privilegiata alla partecipazione dei genitori alla quotidianità dei figli, in www.ilcaso.it), le tendenze di alcuni giudici milanesi (G. Buffone, Dall’affidamento condiviso all’affidamento paritario: una proposta per la revisione della normativa, in www.altalex.it), nonché le linee guida recentemente approvate dal Tribunale di Brindisi (reperibili in www.tribunale.brindisi.giustizia.it).
La mia ex cercava di mettermi contro i miei figli. Era diventata insopportabile. Si inventava scuse e storie false per mettermi in cattiva luce con loro e anche con le altre persone. Insomma, un bel giorno, le ho detto senza mezzi termini che se non si fosse rimangiata tutto avrei sporto querela per diffamazione e per alienazione parentale. Lei ha fatto un passo indietro anche su consiglio del suo avvocato. Quella vipera poi si è dovuta ridimensionare. Ora, i piccoli sono più legati a me e sono molto diffidenti verso di lei, anche se io ho provato a giustificarla per non farla sembrare un totale mostro ai loro occhi dicendo che lei diceva quelle brutte cose perché aveva paura di perderli. Cosa non farei per vedere i miei figli felici e sereni
La storia con il mio ex marito è finita quando entrambi abbiamo capito che non aveva più senso lottare e scannarci a vicenda per far funzionare il nostro rapporto. Così rischiavamo di fare del male a noi stessi ed ai nostri figli che ci vedevano litigare continuamente. Poi, un giorno, siamo arrivati alla stessa conclusione e abbiamo chiesto la separazione. Ora, viviamo in case separate e sembra che siamo tutti più sereni. Anche i nostri piccoli non sentono più le pressioni e lo stress dei nostri litigi e viviamo molto meglio il tempo in cui siamo insieme. Poi, siamo d’accordo sulla crescita e sull’educazione e questo ha semplificato il nostro rapporto e la crescita dei nostri figli