Cartello autovelox mobile: quali sono le regole


La distanza della segnaletica e la regola del doppio cartello mobile al lato della strada.
Da quando esiste la direttiva Minniti, c’è un altro metodo per contestare le multe fatte dall’autovelox: ricorrendo alla segnaletica non idonea. Né mancano pronunce della giurisprudenza a confermare i nuovi obblighi cui la polizia deve attenersi tutte le volte che intende effettuare i controlli elettronici della velocità attraverso autovelox mobili, quelli cioè montati sui treppiedi ai bordi della strada e presidiati dalla presenza degli agenti.
Ecco allora quali sono le regole sul cartello dell’autovelox mobile. Per comprendere come impugnare le contravvenzioni è bene risalire alla fonte normativa. Lo faremo qui di seguito tenendo conto di una recente e interessante sentenza del giudice di pace di Fondi [1]. Ma procediamo con ordine.
Indice
Cartello autovelox: normativa
Gli aspetti principali riguardanti l’uso della segnaletica stradale in presenza di un autovelox sono i seguenti:
- l’obbligatorietà: il cartello con l’avviso agli automobilisti deve essere sempre presente ogni volta che viene effettuato un controllo elettronico della velocità (quindi sia tramite autovelox che tutor o telelaser). Questo serve ad evitare che i conducenti, all’improvvisa vista della postazione della polizia, freni rapidamente con conseguente pericolo di tamponamento;
- la visibilità: il cartello deve essere facilmente avvistabile dal conducente, il che significa che non deve essere oscurato da vegetazione o da altri segnali, non deve presentare scritte, deve essere della dimensione sufficiente a poter essere avvistato anche nelle strade a due o più corsie;
- la distanza: anche se non esiste una distanza minima prestabilita dalla legge, secondo la Cassazione il cartello deve essere posto a una «ragionevole distanza» dalla postazione della polizia, in modo da consentire al conducente uno spazio per una frenata dolce. Chiaramente, nelle strade ove è consentito una velocità più elevata, la distanza dovrà essere maggiore. Quanto invece alla distanza massima tra il cartello e l’autovelox, questa non può essere superiore a 4 chilometri, proprio per consentire all’automobilista di ricordare della potenziale presenza dell’apparecchio. Superati i 4 km, il cartello va ripetuto o la multa è illegittima.
Cartello autovelox mobile: regole
Di recente, si è posto un problema. Nel tempo, le amministrazioni titolari delle strade hanno collocato numerosi cartelli con l’avviso “controllo elettronico della velocità”, anche laddove i controlli non venivano eseguiti o avvenivano di rado.
Tutto questo ripetersi di avvertimenti, privi però della successiva presenza della polizia, ha fatto sì che gli automobilisti non avvertissero più la perentorietà e l’importanza degli avvisi, finendo per non prenderli più in considerazione.
Cosicché è intervenuta, nel 2017, la Direttiva Minniti. Tale normativa ha stabilito che, laddove un autovelox mobile venga collocato su una strada ove i controlli elettronici della velocità avvengono sporadicamente, oltre al cartello piantato nel terreno in modo stabile, è necessario aggiungerne un secondo, di quelli amovibili, collocato ai margini della strada. Anche quest’ultimo deve essere posizionato non a ridosso dell’autovelox ma ad un’adeguata distanza da esso, in modo da consentire ai conducenti di frenare per tempo.
Il secondo cartello funge così da vero e proprio avvertimento, visto che il primo non viene più osservato dagli automobilisti.
Autovelox mobile: è obbligatorio il cartello?
La giurisprudenza ha fatto proprio questo principio e, in forza di ciò, ha stabilito la nullità della multa e soprattutto del conseguente taglio dei punti dalla patente per l’eccesso di velocità rilevati da numerosi autovelox mobili. E ciò perché, quando la postazione non è fissa, la polizia deve utilizzare anche il cartello amovibile poggiato a terra, a una congrua distanza, per avvisare i conducenti che è in corso la misurazione elettronica della velocità dei veicoli.
Del resto. scopo del cartello stradale è orientare la condotta degli automobilisti e non coglierli in flagrante nell’infrazione: il tutto in linea coi principi di trasparenza, legalità e imparzialità che devono ispirare l’azione della Pubblica Amministrazione.
Autovelox scout-speed: è obbligatorio il cartello?
La sentenza del giudice di Pace di Fondi ha applicato la regola del cartello mobile anche in caso di uso dello scout-speed ossia l’autovelox collocato all’interno dell’auto della polizia e in movimento con essa. Anche per questa tipologia di controllo elettronico della velocità è dunque necessario il cartello con l’avviso preventivo, anche se non sempre viene disposto. Il che rende facilmente impugnabili tutte le multe. E non importa se non c’è un cartello fisso: la polizia deve dotarsi, anche in questo caso, di quello mobile, da predisporre all’occorrenza.
note
[1] GdP Fondi, sent. n. 499/2020.
Da quando esiste la direttiva Minniti, c’è un’infinità di garanzie di “correttezza e legalità”. Benedetto Minniti che ha migliorato ed ampliato quelle del già grande Maroni; ci torneranno molto utili tra qualche anno quando le strade statali, super ed autostrade potranno godere a tappeto dell’evoluzione tecnologica dei Nuovi Tutor a 500 metri.
Mi sono accorto però che sfugge di considerare il limite di velocità indicato in relazione all’art. 142 comma 1. È vero che al comma 2 si da facoltà all’Ente d’imporre dei limiti restrittivi ma purché siano temporanei e limitati nello spazio, con l’obbligo quindi di ripristinarli al più presto alla normalità. Sarà che utenti, avvocati, giudici e le associazioni più svariate non conoscano questo art. quindi non si avvedano che in concreto la quasi totalità degli impianti Autovelox e Nuovi Tutor operano con limiti restrittivi non limitati in spazio/tempo, richiamando quindi quantomeno l’attenzione dei Giudici su quei “cittadini” cui sono affidate pubbliche funzioni e non adempiute con disciplina ed onore (art. 54 Cost.ne).
Capisco che i circa 9.000 Gestori si prodigano nel darci indicazioni di grande prudenza per la nostra sicurezza come in ab-uso anche con i T-red dove al posto della velocità si riducono sempre i secondi del giallo, ma sfugge anche che questa marea di indicazioni entra in conflitto con gli effetti della profonda disuniformità segnaletica che la vera sicurezza manda in fumo e non attiene ai dettami normativi.
Tant’è che nel 2000 comparì una Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione della segnaletica, con tanto di termine e minacce, ed in quanto totalmente disattesa sia nell’adeguamento che nell’applicazione delle minacce, ne fu riproposta altra nel 2006, sempre disattesa! Non solo ma molte delle strade che hanno goduto di adeguamenti normativi o nuove, quindi di sicurezza, sono state dotate di limiti restrittivi eterni, statali 70 Km/h, superstrade 90/70 Km/h e interi territori urbani 30 Km/h!!!
Trovo strano che il ricorso con questa motivazione non venga accolto e se si fa un esposto alla Procura nessun illecito viene rilevato, ma il limite sparisce ancor prima dell’archiviazione. Ci sarà una ragione, che non sia la produttività finanziata dal Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale!?