Maltrattamenti agli alunni: ultime sentenze


L’insegnante che reiteratamente picchia e offende gli alunni risponde del reato di maltrattamenti in famiglia.
Sussiste il più grave reato di maltrattamenti agli alunni (art. 572 cod. pen.) e non di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 cod. pen.) tutte le volte in cui il comportamento offensivo tenuto dal docente è reiterato nel tempo e non occasionale.
Ecco allora le ultime sentenze in tema di maltrattamento agli alunni.
Indice
Maltrattamenti agli alunni: presupposti del reato
Risponde del reato di maltrattamenti in famiglia l’insegnante di una scuola che picchia reiteratamente gli alunni con calci, pugni, schiaffi sulle mani, colpendoli altresì con i quaderni e libri in testa offendendoli quotidianamente apostrofandoli con epiteti quali “ ciucci, asini, cretini, stupidi, ritardati mentali”.
Tribunale Benevento sez. uff. indagini prel., 29/05/2018, n.137
In tema di maltrattamenti posti in essere da un’insegnante nei confronti dei propri alunni, rientra nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p., e come tale va punita, la condotta caratterizzata da un atteggiamento fortemente persecutorio della maestra nei confronti dei bambini finalizzata a realizzare un metodo di educazione e apprendimento fondato sull’intimidazione e sulla violenza, soprattutto psicologica ma pure fisica, anche con irrisioni ingiustificate, offese, bestemmie e denigrazioni degli alunni generando un permanente clima di stabile mortificazione e sopraffazione (nella specie erano stati posti in essere, ripetutamente, atti vessatori idonei a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della persona offesa, vessazioni, fisiche e morali, che avevano determinato comprovati turbamenti psichici e danni psicologici).
Cassazione penale sez. VI, 13/03/2014, n.14753
Ritenuto quanto disposto dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale sulla tutela d’ogni minore, in conformità agli attuali, consolidati e ormai irreversibili postulati delle scienze psicologiche e pedagogiche, non può considerarsi lecito, ex art. 571 c.p., l’uso della violenza psichica costruttiva finalizzata, sul piano soggettivo, a scopi ritenuti educativi perché correttivi e disciplinari, tanto più quando il mezzo è usato a scopi, o con modalità d’ordine chiaramente vessatorio, o con finalità di punizione “esemplare”, o con umiliazione della dignità personale e relazionale del minore, o per mero esercizio di “autorità”, di esibizionistico prestigio, di profondo ed insindacabile potere personale ed istituzionale: non può, invero, perseguirsi, quale meta educativa e formativa, un armonico sviluppo della personalità minorile “in itinere”, sensibile ai valori di pace, di moderazione, di tolleranza, di razionalità, di moderazione, di solidale convivenza anche scolastica, usando metodi e mezzi di violenza psichica, costrittivi od ultronei che tali finalità contraddicono.
Cassazione penale sez. VI, 14/06/2012, n.34492
La condotta di un insegnante mirante al rimprovero aspro dell’alunno in relazione a piccole manchevolezze ed al suo allontanamento arbitrario dalla scuola non costituisce né abuso dei mezzi di correzione e né maltrattamento, ai sensi dell’art. 572 c.p., ma è espressione di un modo di intendere l’insegnamento e la didattica, non più attuale, ma pur sempre rientrante nel legittimo uso dei mezzi di correzione ed educazione che l’ordinamento riconosce in capo a coloro che hanno il compito, non soltanto di insegnare, ma altresì di educare.
Tribunale Lecce, 13/04/2006
Risponde del reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli l’insegnante che ponga in essere nei confronti dei propri alunni una condotta, espressione di un unico disegno volontario e consapevole, che renda dolorose e mortificanti per i suoi alunni le relazioni con lui, e agisca in esplicazione della coscienza e della volontà di sottoporre gli alunni in sè e la classe affidatagli ad una serie di sofferenze fisiche e morali, vietate – prima che dalla legge – dalle regole di pedagogia, metodologia e didattica. (Nella specie, i maltrattamenti consistevano nell’imbrattamento del viso, nello schiaffeggiamento, nel taglio dei capelli degli alunni).
Cassazione penale sez. VI, 25/06/1996, n.8314
Differenze tra i reati di abuso dei mezzi di correzione e di maltrattamenti verso fanciulli
In tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, deve escludersi che l’intento educativo e correttivo dell’agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all’art. 571 c.p. Ne consegue che l’esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti, o con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell’ambito di diverse fattispecie incriminatrici.
Cassazione penale sez. VI, 03/07/2017, n.47299
In tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti contro i fanciulli, per la configurabilità del reato di maltrattamenti l’art. 572 c.p. richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità.
Ne consegue che deve escludersi che l’intenzione dell’agente di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere in danno di alunni nella previsione di cui all’art. 571 c.p., in quanto l’esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti, o con mezzi di per sè illeciti o contrari allo scopo, anche se usati a fine emendativo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell’ambito di diverse fattispecie incriminatrici. (Nel caso di specie è stato ravvisato il delitto di maltrattamenti nei confronti di alunni affidati ad un insegnante di scuola primaria).
Tribunale Pisa, 18/04/2015, n.742
L’uso di violenza sugli alunni da parte dell’insegnante integra il reato di maltrattamenti in famiglia e giustifica l’interdizione
L’utilizzo da parte degli insegnanti di metodi violenti nei confronti degli alunni non configura il delitto di abuso di mezzi di correzione, ma integra gli estremi del più grave reato di maltrattamenti in famiglia, per il quale i giudici, nella fase delle indagini, possono disporre l’interdizione dall’esercizio del pubblico ufficio. E l’adozione di una tale misura non è influenzata dall’eventuale provvedimento di sospensione disposto dall’Amministrazione scolastica nei confronti del docente.
Cassazione penale sez. VI, 28/06/2017, n.40959
L’uso sistematico della violenza sul minore non configura la fattispecie di abuso dei mezzi di correzione ma quella del più grave delitto di maltrattamenti
L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (in applicazione del principio, la Suprema corte ha ritenuto correttamente qualificata a titolo di maltrattamenti, e non quale abuso dei mezzi di correzione come preteso dalla difesa, la condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta, per pretese finalità educative, da una maestra in servizio presso una scuola primaria a un’alunna iscritta alla classe prima).
Cassazione penale sez. VI, 30/05/2017, n.31717
La Nazione (ed. Firenze) del 19/10/19 pag. 56
Le telecamere negli asili a difesa dei piccoli alunni
Gentile direttore, lo scorso 17 ottobre l’attuale “governo” ha tolto l’obbligo di posizionare telecamere negli asili nido. Questo quando c’era l’aspettativa che le videocamere andassero inserite anche in scuole materne e in quelle elementari, visti i casi continui di maltrattamento nei confronti dei piccoli alunni da parte del personale didattico. Silvio Pammelati
Da mamma, non vorrei mai sentire storie di aggressioni da parte degli insegnanti specialmente perché quando mandiamo i nostri piccoli a scuola siamo certi che nell’istituto siano vigilati e sorvegliati dagli adulti…invece spesso sono i loro i mostri di cui aver paura. Fortuna che sono solo casi isolati, ma sono comunque casi da denunciare e punire severamente
Ma questi insegnanti violenti che ci stanno a fare ancora in circolazione? Il mio bambino mi ha raccontato che la maestra gli ha dato uno schiaffo in testa. Visto che a volte scherza ho chiesto al padre di un suo compagno e lui mi ha detto che il mio piccolo è stato più volte preso di mira da questa irresponsabile…non so come definirla per non essere volgare… Cosa posso fare?
Appena un genitore si rende conto che il proprio figlio è vittima di violenza deve subito denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Le autorità non intervengono immediatamente, ma tendono a monitorare la situazione in modo da raccogliere prove inconfutabili. Gli agenti potrebbero installare telecamere e apparecchi di intercettazione audiovisiva affinché l’insegnante violenta possa essere colta in flagrante. Intanto, se il bambino non vuole tornare a scuola, meglio non costringerlo e lasciarlo a casa.
La Spezia. La maestra di mia figlia confonde i calzoni con la camicia (in inglese), racconta i miti in modo sballato e usa i verbi intransitivi come i transitivi. Quando ha capito di essere stata smascherata a ha cominciato a perseguitare psicologicamente la bambina. L’ha sottoposta a prove di fiducia, facendole chiudere gli occhi e facendole ingerire alimenti sconosciuti (faccio presente che mia figlia non è iscritta a mensa pertanto la maestra non poteva essere a conoscenza di eventuali allergie), è arrivata a perquisirla. Fatta presente la situazione al DS, sono stata invitata a lasciare la scuola. Ed è quello che ho fatto. Ora la bimba fa l’istruzione parentale per forza dii cose. Sono ormai due mesi che mi domando come sia ammissibile. Mi sono rivolta all’ufficio scuola. Nessuna risposta.