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In presenza di un tradimento, la vendetta costituisce reato?

29 Gennaio 2021 | Autore:
In presenza di un tradimento, la vendetta costituisce reato?

Vendicarsi dell’amante è reato? Scrivere su Facebook che il marito o la moglie è un traditore è giustificato?

Cosa succede a chi si sfoga contro l’ex coniuge o il partner perché scopre che ha un’altra relazione? In presenza di un tradimento, la vendetta costituisce reato? Ci sono alcune reazioni che, per quanto violente, sono quasi tollerate e ritenute giustificabili dalla società. Si pensi alla moglie che lancia piatti e bicchieri verso il marito o che lo graffia dopo aver trovato dei messaggi dell’amante sul telefonino; oppure al marito che offende la moglie, con epiteti di tutti i tipi, dopo averla trovata a letto con un altro uomo. Difficile pensare che, in questi casi, la vittima delle aggressioni – fisiche o verbali – passi al contrattacco e denunci l’abuso subito, dovendo però, nel contempo, rivelare la propria colpa, quella cioè del tradimento. Ed allora si accetta mal volentieri la reazione “fuori dalle righe” pur di mettere tutto a tacere.

Ma c’è chi non ci sta e magari, dopo la scoperta dell’adulterio, ha uno sfogo su un social network, mettendo tutti i propri amici al corrente del fattaccio. La forza di internet è anche questa: dare la possibilità di una vendetta molto più incisiva rispetto al semplice “passaparola”. 

Immaginiamo allora una moglie tradita che, non riuscendo a perdonare l’ex, abbia un rigurgito di violenza su Facebook e che, con un post denigratorio nei suoi confronti, gliene dica di tutti i tipi, non risparmiando neanche l’amante. Pur senza fare nomi, il pubblico ben comprende il destinatario delle offese, potendo solo essere il coniuge. Ed allora, ci si è chiesto se questo comportamento possa rientrare nella diffamazione aggravata. In altri termini, in presenza di un tradimento, la vendetta costituisce reato? 

Sul punto, è intervenuta la Cassazione con una recente sentenza [1]. La pronuncia è la scusa per tornare su un argomento sempreverde. Ma procediamo con ordine.

Reazione contro un tradimento

Così come il delitto passionale non è tollerato dal nostro ordinamento, non lo è neanche una reazione più lieve. Quindi, la moglie che tira schiaffi o graffia il marito dopo aver scoperto la sua relazione adulterina può essere querelata per violenze. Chiaramente, la vittima dovrà procurarsi una prova, per quanto le sue dichiarazioni potrebbero essere ritenute dal giudice sufficienti per pronunciare una sentenza di condanna. 

Se non è ammessa la reazione violenta, posta in essere proprio nel momento stesso della triste scoperta, non lo è, a maggior ragione, la vendetta eseguita a sangue freddo, quella cioè realizzata qualche giorno dopo. Qui, è ancora più chiaro l’intento di volersi fare giustizia da sé.

Le sanzioni per il tradimento

In un certo senso, la “giustizia privata” è quasi abituale in caso di tradimento. La nostra legge difatti non sanziona il tradimento come reato, non consentendo perciò alla vittima di trarre soddisfazione da una punizione “legale”. Né sono previste rilevanti sanzioni sotto il profilo civilistico. Chi tradisce perde solo la possibilità di chiedere il mantenimento o di rivendicare diritti sull’eredità del coniuge. Non è però ammesso chiedere il risarcimento del danno, neanche in caso di una depressione.

Questo significa che chi tradisce, ma non avrebbe comunque diritto agli alimenti per via del suo reddito più alto dell’altro coniuge, non subisce conseguenza alcuna dalla sua relazione adulterina.  

Le offese dopo il tradimento sono giustificate?

Abbiamo visto che gli atti di violenza, immediatamente successivi alla scoperta del tradimento, non sono ammessi dal nostro ordinamento. Vediamo ora se lo è invece la semplice offesa verbale o la diffamazione eseguita a mezzo internet.

L’ingiuria e la diffamazione sono giustificate solo in un caso: quando sono l’immediata e diretta reazione a una precedente ingiuria o diffamazione subita. Si pensi a chi viene pubblicamente offeso e, spinto dall’ira, pronuncia nei confronti del colpevole una frase altrettanto offensiva: in tal caso, viene punito solo il primo illecito, non anche il secondo.

Dunque, poiché la diffamazione (così come l’ingiuria, sebbene quest’ultima non costituisca più reato) non è ammessa come reazione a un tradimento, la stessa integra un illecito penale e dunque può essere oggetto di querela. E ciò vale a maggior ragione nel caso di un post su Facebook o su un altro social network: in tal caso lo scopo vendicativo è ancora più evidente e non è possibile parlare di uno sfogo.

Fondamentale il richiamo al principio secondo cui «ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito. Sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore», chiariscono i giudici.

Definitiva, quindi, la condanna della moglie tradita.


note

[1] Cass. sent. n. 3204/21 del 26.01.2021.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 – 26 gennaio 2021, n. 3204

Presidente Palla – Relatore Riccardi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 29/05/2019 la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 08/03/2017 che aveva affermato la responsabilità di C.N. , condannandola alla pena di Euro 1500,00 di multa ed al risarcimento dei danni, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo internet, per avere, attraverso il social Facebook, diffuso notizie relative alla relazione extraconiugale tra il proprio ex coniuge, separato, L.L. e A.A. , offendendo l’onore e la reputazione della donna, apostrofandola con epiteti volgari (zoccola, puttana, rovina famiglie), e asserendo falsamente che il suo ultimogenito, F.S. , fosse nato in seguito alla relazione extraconiugale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C.N. , Avv. Massimo Saracino, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata perché, al momento in cui la persona offesa A. è stata ascoltata, vi erano agli atti del fascicolo del dibattimento elementi da cui desumere che la stessa era indagata e imputata in procedimenti connessi per il reato di atti persecutori ai danni della C. .

L’eccezione di inutilizzabilità della prova raccolta è stata rigettata dalla Corte di appello con motivazione ritenuta viziata perché tra i procedimenti penali sussisteva quanto meno un legame di collegamento probatorio rilevante ai sensi dell’art. 371 c.p.p., e, comunque, perché, sussistendo in atti la prova di detta pendenza, il collegio avrebbe potuto rilevare d’ufficio il vizio lamentato.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione, negata con riferimento alla relazione extraconiugale, ma senza alcuna considerazione delle condotte persecutorie, moleste e diffamatorie poste in essere dalla A. tra il 2013 ed i 2015.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla pena illegale inflitta, in quanto superiore al massimo edittale di Euro 1032,00.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile.

In tema di prova dichiarativa, l’omissione dell’avvertimento previsto dall’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 c.p.p.) dà luogo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell’esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624, con riferimento ad una fattispecie nella quale la Corte ha escluso l’inutilizzabilità dell’esame testimoniale di una persona della quale, soltanto in udienze successive a quella di assunzione della prova, era stata documentata la qualità di imputato in un procedimento per reato cd. reciproco).

Nel caso in esame, non soltanto la posizione processuale, e la dedotta inutilizzabilità, non sono state eccepite prima dell’esame, ma, dal verbale dell’udienza del 21/10/2015, risulta che è stato espresso il consenso delle parti all’acquisizione della querela sporta da A. ai sensi dell’art. 493 c.p.p., comma 3.

Peraltro, nell’evidenziare che la persona offesa risulta costituita parte civile, va rammentato che, il mancato avvertimento di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), all’imputato di reato probatoriamente collegato costituito parte civile, che renda testimonianza con l’assistenza del difensore nominato per l’esercizio dell’azione civile, non determina l’inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta del medesimo di deporre contro l’imputato è implicita nell’atto costitutivo e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 27433703).

Va, infine, rilevato i difetto di specificità dell’eccezione di inutilizzabilità proposta, essendo consolidato il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).

Nel caso in esame, la ricorrente ha omesso di dedurre in ordine alla c.d. prova di resistenza, e, dalla sentenza impugnata, risulta che la piattaforma probatoria era costituita anche dalle dichiarazioni dell’ex marito dell’imputata, e dalla copia dei “post” pubblicati su Facebook.

3. Il secondo motivo, con cui si lamenta l’omesso riconoscimento della provocazione, è inammissibile per genericità.

Invero, la sentenza impugnata ha escluso l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 599 c.p., rilevando che la condotta diffamatoria dell’imputata è stata posta in essere allorquando la relazione extraconiugale tra il marito e la A. era già terminata, e comunque per un tempo eccedente rispetto alla immediatezza dei fatti, essendo dunque espressione più di un proposito di vendetta, di uno sfogo della rabbia (come pure ammesso dalla C. ), che di una reazione ad una provocazione.

Al riguardo, ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore (Sez. 5, Sentenza n. 7244 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 267137, che, nella specie, ha ritenuto sussistente lo stato d’ira per le offese pronunciate all’indirizzo della persona offesa lo stesso giorno della condotta provocatoria, a seguito di un incontro casuale in strada, ma non per le dichiarazioni diffamatorie rese ai giornali il giorno dopo, le quali, persa la natura di sfogo immediato per l’ingiustizia subita, avevano assunto la veste di mera ritorsione vendicativa).

Anche la deduzione concernente atti persecutori asseritamente commessi dalla A. , indagata e in un caso anche imputata in un procedimento per la violazione dell’art. 612 bis c.p., con condotte commesse a mezzo social network, risulta del tutto generica e priva di specificità, e dunque insuscettibile di apprezzamento.

Peraltro, anche con riferimento a tali condotte – che, stando al ricorso, risalirebbero al periodo tra il 2013 ed il 2015 – va evidenziata l’assenza di immediatezza rispetto alla condotta diffamatoria oggetto del presente processo, trattandosi di fatti (anche) successivi, e dunque insuscettibili di integrare un fatto ingiusto causalmente collegabile al reato di cui all’art. 595 c.p..

4. Il terzo motivo è fondato, in quanto la pena di Euro 1.500,00 di multa è superiore al massimo edittale previsto, per la pena pecuniaria alternativa, dall’art. 595 c.p., comma 1.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), e tenuto conto della determinazione nel massimo del giudice del merito, va rideterminata in Euro 1.032,00 di multa.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in Euro 1.032,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.


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