Esimente provocazione nei delitti contro l’onore: ultime sentenze


Ingiuria e diffamazione: la provocazione e i presupposti per l’applicazione dell’articolo 599 del Codice penale.
L’articolo 599 del Codice penale prevede la cosiddetta esimente della provocazione nei delitti contro l’onore. In buona sostanza, ai sensi del secondo comma, non è punibile chi commette diffamazione o ingiuria (ormai depenalizzata) se lo fa nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Secondo la giurisprudenza, tale norma si può applicare solo nel caso in cui la reazione sia immediata e non più quando sia decorso un certo lasso di tempo dall’offesa subita.
Ecco allora le ultime sentenze in materia di esimente della provocazione nei delitti contro l’onore.
Indice
- 1 Esclusa l’esimente della provocazione se non vi è immediatezza tra i fatti
- 2 L’esimente della provocazione è applicabile anche quando l’azione dell’agente è diretta verso persona diversa dal provocatore
- 3 Esclusa l’esimente della provocazione se sono decorsi alcuni giorni dalla pronuncia delle parole ingiuriose
- 4 Provocazione
Esclusa l’esimente della provocazione se non vi è immediatezza tra i fatti
Ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore (nella specie, l’imputata aveva utilizzato i social network per pubblicare dei messaggi diffamatori contro l’ex marito e la donna con cui lui l’aveva tradita; la condotta diffamatoria era stata posta in essere dalla donna allorquando la relazione extraconiugale tra il marito e l’amante era già terminata, e comunque per un tempo eccedente rispetto alla immediatezza dei fatti).
Cassazione penale sez. V, 08/01/2021, n.3204
Ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio.
Cassazione penale sez. I, 07/10/2015, n.48859
Ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finchè duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicchè il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore.
(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente lo stato d’ira per le offese pronunciate all’indirizzo della persona offesa lo stesso giorno della condotta provocatoria, a seguito di un incontro casuale in strada, ma non per le dichiarazioni diffamatorie rese ai giornali il giorno dopo, le quali, persa la natura di sfogo immediato per l’ingiustizia subita, avevano assunto la veste di mera ritorsione vendicativa).
Cassazione penale sez. V, 06/07/2015, n.7244
L’esimente della provocazione è applicabile anche quando l’azione dell’agente è diretta verso persona diversa dal provocatore
In materia di delitti contro l’onore, l’esimente della provocazione, di cui all’art. 599 c.p., è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell’agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore quando quest’ultimo sia legato all’offeso da rapporti tali da giustificare la reazione offensiva nei suoi confronti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di secondo grado che aveva tralasciato di verificare il rapporto esistente tra la vittima ed il provocatore).
Cassazione penale sez. V, 20/06/2017, n.37950
Esclusa l’esimente della provocazione se sono decorsi alcuni giorni dalla pronuncia delle parole ingiuriose
Ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore (nella specie, le parole ingiuriose che l’imputato avevo rivolto alla persona offesa, rea, a suo dire, di averlo raggirato a causa del mancato riconoscimento di una vincita nel gioco “Gratta e vinci’, non erano state pronunciate nella immediatezza dei fatti, ma qualche giorno dopo).
Cassazione penale sez. V, 15/09/2016, n.21226
Provocazione
Ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa (nella specie, le ingiurie erano scriminate dal comportamento non proprio irreprensibile dell’avvocato, che aveva predisposto una parcella sproporzionata rispetto all’opera svolta ed aveva ottenuto la promessa di un compenso con la prospettazione di defatiganti azioni giudiziarie, omettendo anche di rilasciare fattura per il compenso percepito).
Cassazione penale sez. V, 24/11/2015, n.9513
L’esimente della provocazione è prevista a favore di chi commette uno dei fatti previsti dagli artt. 594 e 595 c.p. nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. E’ pur vero che, nei reati contro l’onore, ai fini dell’integrazione dell’esimente della provocazione, l’immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell’esimente in questione e di frustarne la “ratio”; tuttavia occorre comunque che l’azione reattiva sia condotta a termine persistendo l’accecamento dello stato d’ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l’insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, così da escludere che il fatto ingiusto altrui diventi pretesto di aggressione alla sfera morale dell’offeso, da consumare nei tempi e con le modalità ritenute più favorevoli (esclusa, nella specie, la contiguità temporale, posto che il “fatto ingiusto”, concretante un errore professionale, era stato commesso vari anni prima e per esso il ricorrente aveva avviato le opportune azioni legali ottenendo, infine, soddisfazione).
Cassazione penale sez. V, 13/04/2015, n.33274
In materia di delitti contro l’onore, l’esimente della provocazione è applicabile non già ai soli casi in cui la reazione offensiva sia orientata contro il provocatore ma anche ove le ingiurie abbiano quale destinatario diretto un terzo legato al provocatore da rapporti tali da giustificare lo stato d’ira e la reazione offensiva.
Cassazione penale sez. V, 07/06/2013, n.12179
In materia di delitti contro l’onore, l’esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell’agente sia diretta nei confronti di persona diversa dal provocatore e quando quest’ultimo sia legato all’offeso da rapporti tali da giustificare la reazione offensiva nei suoi confronti.
Cassazione penale sez. V, 28/11/2012, n.12308
Nei delitti contro l’onore, l’esimente della provocazione quale causa di esclusione della pena (art. 599 comma 2 c.p.), è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell’agente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest’ultimo sia legato all’offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d’ira e, quindi, la reazione offensiva. (La Corte ha ritenuto che erroneamente il giudice di merito, in ordine alla possibile applicabilità dell’esimente, aveva ritenuto irrilevanti le ingiurie profferite nei confronti dell’imputata dai congiunti della persona offesa).
Cassazione penale sez. V, 23/05/2012, n.30333