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Chi paga il sussidio di disoccupazione?

31 Gennaio 2021 | Autore:
Chi paga il sussidio di disoccupazione?

Indennità Naspi per il lavoratore che perde in volontariamente l’impiego, indennità Dis-coll per i collaboratori: a carico di chi?

Alla generalità dei lavoratori dipendenti, in caso di perdita involontaria dell’occupazione, spetta, al verificarsi di determinate condizioni, l’indennità di disoccupazione Naspi. Alla generalità dei collaboratori che cessano l’attività, invece, spetta una differente indennità di disoccupazione, la Dis-coll.

Ma chi paga il sussidio di disoccupazione?

Sul punto c’è un po’ di confusione: per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, c’è chi afferma che sia a carico dell’Inps, chi a carico del datore di lavoro, che paga una tassa per il licenziamento.

Per quanto riguarda i collaboratori, c’è chi afferma che la Dis-coll sia a carico dell’Inps, chi a carico del committente e chi a carico del lavoratore. Chi ha ragione?

Sul punto, è importante non fare confusione: un conto, difatti, è l’ente che eroga la prestazione, un altro conto chi paga la contribuzione che finanzia il trattamento. Ma procediamo con ordine.

Disoccupazione Naspi: i contributi a carico del datore di lavoro

Molti lavoratori sono convinti che sia il datore di lavoro a dover corrispondere la disoccupazione, una volta cessato il rapporto. In realtà, ciò che corrisponde il datore di lavoro al termine del contratto non è l’indennità di disoccupazione, ma la liquidazione, cioè il Tfr, Il trattamento di fine rapporto: non si tratta di un’indennità, ma di una somma che fa parte a pieno titolo della retribuzione del lavoratore e che matura ogni mese, ma è pagata in differita, una volta terminato il contratto.

Al dipendente cessato può eventualmente spettare anche l’indennità di mancato preavviso, nell’ipotesi in cui il licenziamento non sia stato comunicato per tempo dal datore; possono poi essere corrisposti eventuali ulteriori incentivi legati alla cessazione del rapporto: in nessun caso, comunque, si tratta dell’indennità di disoccupazione.

Ciò che realmente paga il datore, in relazione alla disoccupazione Naspi, è la contribuzione previdenziale destinata all’indennità. Per quanto riguarda i contratti a termine, poi, l’azienda corrisponde una contribuzione addizionale dell’1,40%, ugualmente destinata alla Naspi.

In merito ai rapporti a tempo indeterminato, il contributo addizionale non è dovuto, ma, per finanziare la Naspi, il datore corrisponde una tassa sul licenziamento, pari a 503,30 euro (valore 2021) per ogni anno di servizio, sino a un massimo di tre. In sostanza, l’esborso del datore di lavoro può arrivare fino a un massimo di 1.509,90 euro. Solo in rarissimi casi il ticket sul licenziamento può essere posto a carico del dipendente. Per approfondire: Guida alla tassa sul licenziamento.

Disoccupazione Dis-coll: i contributi a carico del committente

Per quanto riguarda la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori parasubordinati, che è stata istituita di recente, è previsto un contributo dello 0,51% per il suo finanziamento. Il contributo è da versare unitamente alla contribuzione dovuta alla gestione separata, complessivamente pari al 34,23%.

I contributi dovuti alla gestione separata sono per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente.

Pagamento dell’indennità di disoccupazione

Per quanto riguarda il pagamento dell’indennità, sia Naspi che Dis-coll, avviene a cura dell’Inps, mensilmente.

Ricordiamo, a questo proposito, che:

  • la Naspi spetta per la metà del periodo contribuito utile negli ultimi 4 anni, sino a un massimo di 24 mesi;
  • la misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, se la retribuzione è inferiore a uno specifico importo rivalutato annualmente; in ogni caso, non può superare 1.335,40 euro mensili; l’ammontare diminuisce del 3% dal 4° mese di spettanza;
  • la Dis-coll ha una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la fine del rapporto di collaborazione e il termine del rapporto stesso, sino a un massimo di 6 mesi;
  • la misura della Dis-coll è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali dell’anno in corso e dell’anno precedente, se la retribuzione è inferiore a uno specifico importo rivalutato annualmente; in ogni caso, non può superare 1.335,40 euro mensili; l’ammontare diminuisce del 3% dal 4° mese di spettanza.

Come è pagata l’indennità di disoccupazione?

L’indennità di disoccupazione, sia Naspi che Dis-coll, Può essere corrisposta dall’Inps con diverse modalità:

  • bonifico domiciliato alle Poste;
  • accredito presso il proprio conto corrente, bancario o postale, o nella carta prepagata con Iban; queste modalità sono le uniche possibili nelle ipotesi in cui il pagamento sia superiore a 1.000 euro.

Pagamento in un’unica soluzione

Il beneficiario dell’indennità Naspi, che intende avviare un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata all’Inps in un’unica soluzione dell’importo complessivo della disoccupazione.



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