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Messaggi minatori notturni: cosa fare

31 Gennaio 2021 | Autore:
Messaggi minatori notturni: cosa fare

Determinanti le ripercussioni sulla vittima dei messaggi inviati di notte: il timore e la necessità di chiudere il cellulare possono far scattare lo stalking.    

Cosa fare in caso di messaggi minatori notturni? Chi riceve una raffica di sms in piena notte e, perciò, è costretto a cambiare le proprie abitudini di vita – come, ad esempio, chiudere il cellulare o cambiare del tutto il numero telefonico – può denunciare il responsabile per stalking. Lo stesso può succedere se la vittima, a causa di tale situazione, è sottoposta a uno stato d’ansia o di timore per sé o per i propri familiari. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1]. 

Il reato di atti persecutori, previsto dall’articolo 612bis del Codice penale, prevede infatti la reclusione da sei mesi a cinque anni per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Nel caso oggetto della pronuncia qui in commento, una donna era stata tempestata da messaggi minatori per tre notti di fila. 

Come appurato tra il primo e il secondo grado, «in conseguenza delle reiterate condotte minatorie» tenute dall’imputato, «era sorto nella persona offesa un perdurante stato di paura per la propria incolumità fisica, tale da determinare anche un mutamento rilevante delle sue abitudini di vita, costringendola ad evitare di uscire di casa, se non per le incombenze strettamente necessarie, nel timore che il mittente dei messaggi potesse raggiungerla e passare dalle parole ai fatti».

Evidenti, quindi, «lo stato di paura e il mutamento delle abitudini di vita» manifestati dalla donna e sufficienti per ritenere l’imputato colpevole del «delitto di stalking».

Per quanto concerne poi «le modalità della condotta criminosa», i giudici della Cassazione condividono la valutazione compiuta in Appello, laddove si è sottolineato come «i reiterati messaggi minatori di particolare intensità sono stati inviati, per mezzo del telefono, dall’uomo alla persona offesa nell’arco di tre giorni».

La Cassazione ricorda che «il delitto previsto dall’articolo 612-bis del Codice Penale, che ha natura di reato abituale e di danno, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento». 

 


note

[1] Cass. sent. n. 2496/21 del 21.01.2021.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 novembre 2020 – 21 gennaio 2021, n. 2496

Presidente Palla – Relatore Guardiano

Fatto e diritto

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Velletri, in data 13.3.2009 aveva condannato D.M.G. alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 612 bis c.p., commesso in danno di C.R. , in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: 1) alla insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, con riferimento sia alla reiterazione delle condotte persecutorie, posto che tali condotte nel caso in esame sono costituite dall’inoltro di una pluralità di messaggi telefonici dal contenuto minatorio, effettuato nella medesima notte, sia al mancato verificarsi di uno degli eventi ai quali la menzionata disposizione normativa condiziona la configurabilità della fattispecie criminosa di cui si discute, come si evince anche dalle dichiarazioni della stessa persona offesa; 2) alla determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio la cui eccessiva entità aveva formato oggetto di specifica censura alla quale la corte di appello non ha fornito risposta.

2.1. Con requisitoria scritta, depositata sulla base della previsione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, a partire dalla puntuale valutazione della credibilità personale della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie, che, come è noto possono anche da sole essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità (cfr., ex plurimis, cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214).

La corte territoriale, inoltre, ha evidenziato, sempre con logico argomentare, come, in conseguenza delle reiterate condotte minatorie dell’imputato, era sorto nella persona offesa un perdurante stato di paura per la propria incolumità fisica, tale da determinare anche un mutamento rilevante delle sue abitudini di vita, costringendola ad evitare “di uscire di casa se non per le incombenze strettamente necessarie, nel timore che il D.M. potesse raggiungerla in (OMISSIS) e passare dalle parole ai fatti”, stato di paura e mutamento delle abitudini di vita, che, come è noto, sono ricompresi tra gli eventi alternativamente previsti dal precetto penale, al cui verificarsi dipende la consumazione del delitto ex art. 612 bis, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 22/06/2010, n. 34015; Cass., sez. V, 28/02/2012, n. 14391).

Con particolare riferimento alle modalità della condotta criminosa contestata all’imputato, il rilievo difensivo appare anche manifestamente infondato. Da un lato, infatti, la corte territoriale ha sottolineato come i reiterati messaggi minatori di particolare intensità sono stati inviati, per mezzo del telefono, dall’imputato alla persona offesa nell’arco di tre giorni (cfr. p. 1 e p. 3 dell’impugnata sentenza).

Dall’altro, va ribadito che il delitto previsto dell’art. 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale e di danno, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, Rv. 275381).

Appare, pertanto, evidente che i singoli segmenti di una condotta unitaria possono essere realizzati anche in una medesima giornata o in una medesima notte.

Generico, infine, ed attinente a profili di merito sull’entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, deve ritenersi l’ultimo motivo di ricorso, a fronte di una motivazione specifica, affatto contraddittoria o manifestamente illogica sul punto della corte di appello (cfr. pp. 4-5).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Va, infine, disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

 


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