Assoluzione per particolare tenuità del fatto se l’evasione dell’Iva supera di poco la soglia del reato.
È controversa, in giurisprudenza, la questione se si possa incriminare per evasione fiscale l’imprenditore che, non avendo sufficienti disponibilità di cassa, coi pochi soldi rimasti preferisce pagare gli stipendi ai dipendenti anziché versare le tasse allo Stato. L’orientamento maggioritario, in realtà, sposa la tesi più rigorosa e favorevole al Fisco: sicché, anche in caso di ristrettezze economiche, la Cassazione ritiene che gli impegni con l’Erario vadano sempre rispettati. Ma esistono anche alcune pronunce che scagionano l’imprenditore il quale mette davanti l’interesse dei lavoratori, anche al fine di non bloccare la produzione.
Alla luce di ciò ci si chiede, in caso di evasione Iva, come ottenere l’assoluzione. A fare il punto è stata una recente sentenza della Cassazione [1]. Ecco cosa tenere in considerazione sull’argomento.
Evasione Iva: è reato?
Chi non versa l’Iva risponde del reato di omesso versamento Iva solo a condizione che l’importo evaso sia superiore a 250mila euro nell’ambito dello stesso anno tributario. Al di sotto di questa soglia, scattano solo sanzioni di carattere tributario (e, ovviamente, le immancabili cartelle esattoriali).
Quindi chi, in due differenti anni d’imposta, omette il versamento di 300mila euro di Iva non può essere incriminato se, per ciascun anno, l’importo sottratto al Fisco resta sotto la soglia di 250mila euro.
È irrilevante la situazione di crisi che abbia colpito l’azienda (e quindi l’incolpevolezza del contribuente). Così com’è irrilevante il fatto che le fatture da questa emesse non siano state riscosse: l’imprenditore deve accantonare comunque l’imposta dovuta allo Stato. Quindi, chi non riesce a recuperare i crediti dai propri clienti o dalla stessa Pubblica Amministrazione è comunque responsabile penalmente per l’omesso versamento Iva. Secondo l’orientamento della giurisprudenza, infatti, la crisi di liquidità non è una valida giustificazione per invocare l’assoluzione in caso di omesso versamento Iva.
Evasione Iva: quando c’è assoluzione
Esiste dunque un solo modo per invocare l’assoluzione in caso di omesso versamento Iva. In particolare, l’articolo 131bis del Codice penale prevede l’assoluzione per «particolare tenuità del fatto» tutte le volte in cui il comportamento del reo non è abituale e il danno prodotto è “minimo”. Secondo la Cassazione [1], quindi, se l’evasione Iva si riferisce a un solo anno d’imposta e questa supera di poco la soglia del penale, l’imprenditore può chiedere l’assoluzione [2].
Di quanto può essere lo sforamento rispetto al tetto dei 250mila euro per poter rientrare nella «particolare tenuità del fatto»? La Corte non lo dice espressamente ma è possibile rifarsi a ulteriori precedenti che hanno applicato lo stesso principio. Ad esempio, nel 2019 [3], la Cassazione ha ritenuto non punibile per evasione Iva l’imprenditore se supera solo del 4% (pari a 10mila euro) la soglia di non punibilità penale di 250mila euro.
Naturalmente, la non punibilità penale non esclude la sussistenza del debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e, dopo l’iscrizione a ruolo dell’importo non versato, il ricevimento della cartella esattoriale. A quel punto, interverrà Agenzia Entrate Riscossione che procederà al pignoramento dei beni del contribuente. Si ricorda, a tal fine, che da 120mila euro in su di debito accertato, è possibile subire il pignoramento della casa (purché non sia l’unico immobile di proprietà del debitore destinato a luogo di residenza ed abitazione).
Sempre la Corte ha detto [4] che «In tema di omesso versamento di Iva, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile soltanto all’omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità fissata dalla legge in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale».
In generale, per tutti i reati, tributari e non, che prevedano una soglia di punibilità, la sussistenza della particolare tenuità dell’offesa deve essere verificata attraverso una valutazione globale che tenga conto dell’importo complessivo dell’imposta o dei contributi non versati e della consistenza del superamento della soglia di punibilità [5].
note
[1] Cass. sent. n. 1768/21 del 18.01.2021.
[2] Estendendo all’evasione Iva il principio sancito per lo stato di ebbrezza, gli Ermellini hanno ricordato che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione a fattispecie, come reato di guida in stato di ebbrezza, che contemplano una soglia di punibilità, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di tali soglie all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo.
[3] Cass. sent. n. 1290/2019.
[4] Cass. sent. n. 12906/2018.
[5] Cass. sent. n. 18804/2019.
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