Per condannare non bastano le sole analisi del sangue o delle urine, che dimostrano solo l’assunzione di droghe prima di mettersi alla guida. Occorre anche la prova di un effettivo ed attuale stato di alterazione psico-fisica del conducente, che può essere desunta anche dai sintomi del suo comportamento rilevati dagli operatori di polizia, purché siano univoci.
Guida sotto effetto di droga: come farsi assolvere


I criteri adottati dai giudici per accertare l’avvenuta assunzione di sostanze e lo stato di alterazione psicofisica del conducente: non bastano alcuni sintomi.
Assumere sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante è una pessima idea. L’alterazione psico-fisica che ne deriva è pericolosissima per sé e per gli altri: compromette le capacità di guida del conducente ed aumenta la probabilità di provocare incidenti. Inoltre, questo comportamento costituisce reato. Le pene previste sono molto severe e vengono raddoppiate per chi provoca un incidente stradale. Oltre all’arresto e ad una pesante ammenda, c’è anche la revoca della patente, che senza incidenti è «solo» sospesa, per un periodo da uno a due anni. È normale che qualcuno si chieda di istinto, quando viene beccato alla guida sotto effetto di droga, come farsi assolvere.
Quando si arriva a processo per questo genere di reati, possono verificarsi delle sorprese. La Cassazione richiede requisiti probatori molto stringenti. Questo equivale a dire che se manca la prova dell’assunzione di stupefacenti, o dello stato di alterazione che ne deriva, è più facile essere assolti.
In un nuovissimo caso, la Suprema Corte ha assolto un conducente che, dopo essere stato fermato alla guida, era stato sottoposto all’esame del sangue ed era risultato positivo ai cannabinoidi. Non c’è stato alcun dubbio sulla validità del test, ma questo dato eloquente non è bastato per la condanna.
Ti chiederai come è stato possibile ottenere questo risultato. Proseguendo la lettura di questo articolo scoprirai cosa è richiesto per provare il reato e, dunque, se la prova necessaria manca, come farsi assolvere dal reato di guida sotto effetto di droga.
Vedrai come la Suprema Corte per affermare la responsabilità penale richiede un accertamento rigoroso sia dell’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti sia dell’effettivo stato di alterazione quando il conducente viene fermato dalla polizia. Occorrono entrambi questi elementi; inoltre, il secondo deve dipendere dal primo. Si tratta di due cose ben diverse; di solito, ci si concentra esclusivamente sulla prima, ma la seconda è essenziale.
Così talvolta è difficile provare – soprattutto quando manca un incidente – che in conseguenza della droga la risposta psico-fisica dell’automobilista si sia modificata, diminuendo la sua attenzione e la capacità di reazione. Una volta provata l’assunzione di droga, tutto dipende dai sintomi concreti che il conducente presentava al momento del controllo e che gli operanti hanno rilevato e descritto.
Indice
- 1 Il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
- 2 Alterazione psicofisica: cos’è e come si accerta
- 3 La prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti
- 4 La prova dell’alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di droga
- 5 Alterazione psicofisica: quali sono i sintomi?
- 6 Guida sotto effetto di droga: quando non c’è prova del reato
Il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
Il Codice della strada [1] punisce con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno chi si pone alla guida di un veicolo «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Se il conducente provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
Per i neopatentati, le pene sono aumentate da un terzo alla metà e lo stesso aumento si applica quando il reato è commesso in orario notturno (tra le ore 22 e le ore 7). La patente di guida è revocata in caso di incidente, altrimenti è sospesa per un periodo da uno a due anni (raddoppiato se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, come nel caso del figlio che guidi l’auto intestata ad uno dei suoi genitori).
Alterazione psicofisica: cos’è e come si accerta
Non è l’assunzione di sostanze stupefacenti in sé a costituire reato, ma il mettersi alla guida nello stato di alterazione psicofisica che ne consegue. È questo l’elemento essenziale del reato, che non può mai mancare per poter affermare la responsabilità penale dell’imputato.
L’alterazione psicofisica viene intesa dalla scienza medico-legale come uno stato in cui il soggetto accusa un rallentamento dei riflessi, subisce una perdita di lucidità e manifesta una percezione errata o distorta della realtà che lo circonda. Può accompagnarsi a manifestazioni di agitazione.
Lo stato di alterazione va provato nel suo concreto manifestarsi, così come va stabilito il nesso causale con l’assunzione di sostanze stupefacenti che l’ha provocata. Ciò vuol dire che non bastano le analisi: esse dimostrano solo di aver fatto uso di droga, ma non l’attualità dei suoi effetti sullo stato di alterazione. Vediamo subito la portata di questo requisito.
Nella nuova pronuncia che abbiamo citato nell’introduzione, la Corte di Cassazione [2] ha affermato che il reato che stiamo esaminando punisce la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti «facendo riferimento all’attualità dell’assunzione», che non è desumibile da analisi biologiche ma solo da «una valutazione medico-clinica».
La giurisprudenza ha anche escluso che lo stato di alterazione possa essere desunto dalla sola presenza di elementi sintomatici esterni; sarebbe, invece, necessario, per provare l’attualità dell’uso, «un accertamento connotato da conoscenze tecniche e specialistiche».
Ma raramente è possibile avere la presenza di un medico sul posto in cui viene fermato il conducente e non sempre, quando il soggetto è condotto in ospedale per il prelievo e le analisi del sangue o delle urine, viene sottoposto anche a visita per far accertare dagli specialisti la presenza attuale di questo stato di alterazione.
La prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti
Nel caso deciso dalla Suprema Corte la condanna, emessa dal tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, si fondava sulla positività all’esame ematico dei cannabinoidi. La Cassazione, a tale riguardo, ha ritenuto che per configurarsi il reato «non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall’uso di droga».
In altre parole – prosegue il Collegio – «ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione».
Come ti abbiamo anticipato, è questo l’elemento decisivo. Ma i giudici di legittimità vanno ancora oltre e proseguono affermando che la prova della condotta illecita non può neppure desumersi dalle condizioni dell’imputato osservate dagli agenti, come l’andatura barcollante, che «è sufficiente per giustificarne la sottoposizione agli accertamenti medico-legali, ma non per l’attestazione dello stato di alterazione» [3].
C’è quindi una profonda differenza tra il reato di guida in stato di ebbrezza, che avviene sotto l’influenza dell’alcool e quello di guida in stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti: nell’ipotesi dell’alcool, è rilevante la quantità assunta (che per assumere rilievo penale deve superare una determinata soglia), mentre nel caso della droga, spiega la Corte, «il legislatore condiziona la punibilità all’effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante».
La prova dell’alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di droga
Con l’alcool alla guida, per la sussistenza del reato, bisogna assumerne un quantitativo oltre la soglia consentita e la rilevazione della sua presenza nel tasso alcolemico che supera i valori di legge è sufficiente a fondare la condanna. Il guidatore può essere cosciente e reattivo ma sarà condannato sulla base dei rilievi dell’etilometro o delle analisi del sangue.
Per la droga basta, invece, aver assunto un qualsiasi quantitativo di sostanza stupefacente, ma occorre accertare che a causa della sua presenza nell’organismo vi sia un’effettiva alterazione psicofisica in atto al momento della guida.
Questo significa, inoltre, che l’alterazione in sé non è sufficiente: per configurare il reato è necessario che essa si accompagni ad un accertamento della sua origine, e dunque che lo stato di alterazione derivi dall’assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non da altre possibili cause (può essere in grave stato di agitazione anche chi non ha fatto uso di droghe).
In altri termini, si può dire che secondo il ragionamento della Corte per integrare il reato non basta il mero uso della sostanza stupefacente quando da esso non deriva un’alterazione psico-fisica. Dall’altro lato, abbiamo visto che neppure tale alterazione è punibile in sé e come tale, ma per diventarlo deve derivare dall’uso di quelle sostanze.
Occorre dunque un nesso causale che leghi l’avvenuta assunzione di stupefacenti all’alterazione psicofisica che ne consegue: la prima è la causa, la seconda è il suo effetto. E tutte queste circostanze devono essere compiutamente provate nel processo.
Perciò, occorre seguire le modalità di accertamento delineate dalla norma incriminatrice [4] e ci sono diverse strade per farlo: la visita medica, cui abbiamo già accennato, i controlli sui liquidi biologici, gli accertamenti tossicologici con prelievi di campioni di sangue, tessuti e mucose e le successive analisi. Spesso si ricorre all’accertamento ematico (gli esami del sangue), che gli Ermellini ritengono «risolutivo sulla causa scatenante l’alterazione»: così se l’esito è positivo si può affermare che il conducente aveva assunto droghe.
Altri accertamenti biologici invece, come l’esame delle urine, sono considerati dalla Cassazione «di per sé non esaustivi» (perché la positività viene accertata sui metaboliti, dunque in modo meno diretto rispetto all’esame del sangue), ma anch’essi risultano «certamente indicativi della pregressa assunzione».
Alterazione psicofisica: quali sono i sintomi?
Una volta accertato che la causa dell’alterazione consiste nella pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, occorre compiere un ulteriore passo, quello decisivo: bisogna accertare e descrivere i concreti segnali dell’alterazione psicofisica in atto.
Ti ricordiamo che se non c’è prova dell’alterazione (che deve manifestarsi in uno stato «attuale» nel momento in cui il conducente viene controllato) il reato cade, perché non è configurabile nel suo principale elemento costitutivo.
Qui giocano il loro ruolo anche gli elementi di riscontro esterni, cioè fattuali e rilevati nella loro manifestazione fenomenica: gli Ermellini affermano che «lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato».
Da un lato, assumono rilievo le testimonianze dei poliziotti sul comportamento del conducente o sulla dinamica dell’incidente rilevato, se dimostra uno scarso controllo del mezzo guidato; dall’altro lato, risulta sufficiente anche il risultato dell’analisi eseguita sulle urine, purché esso sia associato ai dati sintomatici dell’alterazione, quelli rilevati sul conducente al momento del fatto: il suo stato ed il suo comportamento.
In particolare, questi stati sintomatici, facilmente rilevabili dagli agenti accertatori, sono, nell’elencazione esemplificativa fornita dalla Cassazione [5]:
- pupille dilatate;
- stato d’ansia ed irrequietezza;
- difetto di attenzione;
- ripetuti conati di vomito;
- detenzione di involucri contenenti sostanze stupefacenti, come l’hashish.
Guida sotto effetto di droga: quando non c’è prova del reato
Siccome stiamo valutando dei sintomi, essi non sono univocamente ed inequivocabilmente dimostrativi di un fatto. Per essere indirizzanti devono essere più di uno e possibilmente convergenti nel loro significato dimostrativo.
Ecco allora da dove scaturisce l’assoluzione nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour: gli operanti si erano limitati a constatare un unico sintomo, quello del rossore agli occhi, senza rilevare altri segnali di alterazione psico-fisica del conducente. Questo isolato elemento è stato giudicato insufficiente, nonostante la positività alle analisi che però, come abbiamo visto, prova soltanto l’altro “polo” del reato, quello dell’avvenuta assunzione di stupefacenti e non dice nulla sul successivo stato di alterazione psicofisica che ne deriva.
La Suprema Corte, nell’annullare senza rinvio la condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha assolto con la formula piena «perché il fatto non costituisce reato» in quanto al di là della constatazione della positività agli esami ematici e del sintomo del rossore agli occhi, era stato «omesso ogni approfondimento sullo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti» e non era stato svolto nessun accertamento su ciò che l’alterazione psico-fisica implica, e cioè «una modifica comportamentale che renda pericolosa la guida di un veicolo, diminuendo l’attenzione e la velocità di reazione dell’assuntore».
Leggi anche gli articoli “Guida e stupefacenti: analisi delle urine con visita medica” e “Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: ultime sentenze“.
note
[1] Art. 187 Codice della strada.
[2] Cass. sent. n. 3900/21 del 2 febbraio 2021.
[3] Il medesimo principio è ribadito in altre precedenti pronunce: Cass. sent. n. 41376 del 25.09.2018 e n. 39160 del 23 settembre 2013.
[4] Art. 187, comma 2 e comma 3, Codice della strada.
[5] Cass. sent. n. 43486 del 13 giugno 2017.