Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare, su richiesta di un lavoratore, la trattenuta sindacale costituisce condotta antisindacale.
Indice
- 1 Quote di iscrizione al sindacato
- 2 Versamento del contributo sindacale
- 3 Sindacato non firmatario del contratto collettivo
- 4 Ccnl metalmeccanici: la condotta antisindacale del datore
- 5 Sanzione della sospensione della trattenuta sindacale
- 6 Omessa indicazione della trattenuta sindacale operata nella busta paga
- 7 Obbligo di effettuare la trattenuta delle quote associative sindacali
- 8 Richiesta del dipendente di versamento della quota associativa
- 9 Rifiuto del datore di lavoro di effettuare la trattenuta sindacale
- 10 Omessa trattenuta e del versamento a favore dell’associazione sindacale
Quote di iscrizione al sindacato
La trattenuta dallo stipendio delle quote di iscrizione al sindacato segue lo schema della cessione di credito ex art. 1260 c.c. e non quello della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.: il pagamento della quota resta dovuto se e in quanto il lavoratore aderisca al sindacato, di modo che il recesso del primo non si pone come revoca della cessione del credito (non configurabile nel nostro ordinamento), bensì come cessazione della causa di pagamento per sopravvenuto venire meno del collegamento con negozio principale (adesione sindacale).
Cassazione civile sez. lav., 02/03/2017, n.5321
Versamento del contributo sindacale
Non costituisce condotta antisindacale, avverso la quale sia azionabile il rimedio dell’art. 28 l. n. 300 del 1970, il rifiuto della società datrice di lavoro di ottemperare all’ordine del lavoratore di effettuare una trattenuta sulla sua retribuzione al fine del versamento del contributo sindacale se dalle risultanze processuali non emerga in primo luogo un inadempimento datoriale, ed in secondo luogo che tale condotta del datore di lavoro sia obiettivamente idonea a violare la libertà sindacale (nella specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse configurabile un inadempimento del datore di lavoro nel rifiuto di effettuare la trattenuta sindacale sulla busta paga in favore di un sindacato non firmatario del contratto collettivo regolante la materia, e che la sentenza non indicasse per quale motivo tale rifiuto potesse realmente limitare la libertà sindacale della associazione ricorrente).
Cassazione civile sez. lav., 03/02/2004, n.1968
Sindacato non firmatario del contratto collettivo
Costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare – su richiesta di un lavoratore – la trattenuta sindacale, ai sensi dell’art. 6 del c.c.n.l. metalmeccanici privati, in favore di un sindacato non firmatario del contratto collettivo.
Tribunale Milano, 28/11/1998
Ccnl metalmeccanici: la condotta antisindacale del datore
Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare – su richiesta di un lavoratore – la trattenuta sindacale, ai sensi dell’art. 6, disciplina generale, del ccnl metalmeccanici privati, in favore di un sindacato che non abbia firmato il summenzionato contratto collettivo.
Tribunale Milano, 21/02/1998
Sanzione della sospensione della trattenuta sindacale
In ipotesi di sciopero economico-politico (nella specie deciso per protesta nei confronti del governo per l’emanazione del d.l. 19 settembre 1992 n. 384), sciopero che non rientra in nessuna delle fattispecie derogatorie del comma 7 dell’art. 2 legge n. 146 del 1990 come ipotesi di esclusione dell’onere di preavviso, non costituisce condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei lavoratori l’applicazione da parte dell’Enel della sanzione della sospensione della trattenuta sindacale a favore del sindacato (nella specie la Fnle) e dei permessi retribuiti al suo segretario regionale, ove non sia stato rispettato il termine di preavviso di 10 giorni di cui all’art. 2 cit. a nulla rilevando che di fatto siano stati non di meno garantiti i servizi essenziali.
Pretura La Spezia, 24/11/1992
Omessa indicazione della trattenuta sindacale operata nella busta paga
Sussiste comportamento antisindacale da parte del datore di lavoro laddove quest’ultimo ponga in essere concreti atteggiamenti con le seguenti azioni od omissioni: mancata concessione della sala riunioni; defissione dei comunicati sindacali dalle bacheche e da altri appositi spazi; omissione dell’indicazione della trattenuta sindacale operata nella busta paga.
Pretura La Spezia, 17/07/1981
Obbligo di effettuare la trattenuta delle quote associative sindacali
A seguito dell’abrogazione referendaria dei commi 2 e 3 dell’art. 26 l. n. 300 del 1970, non risulta individuabile alcun obbligo legale per il datore di lavoro di versare, per conto dei lavoratori associati, le quote sindacali da trattenersi sulla retribuzione. Né l’obbligo di effettuare la trattenuta delle quote associative sindacali dalle retribuzioni dei dipendenti che ne facciano richiesta e il relativo versamento all’organizzazione sindacale può farsi discendere dalle cessioni del credito comunicate dalla Fiom Cgil, in quanto cessionaria, al datore di lavoro. Tali cessioni devono ritenersi nulle alla luce del disposto degli art. 1 e 5 d.P.R. 180 del 1950. Invero, un’interpretazione sistematica ed organica delle disposizioni richiamate induce a ritenere che anche per i dipendenti da soggetti privati il divieto di cessione della retribuzione possa essere superato solo a fronte di un’operazione di prestito.
Non potendosi fare riferimento all’istituto della cessione del credito, la fattispecie non può che qualificarsi quale delegazione di pagamento, con conseguente necessità del consenso del delegato, che, nel caso di specie, manca.
Tribunale Brescia, 26/11/2012
Richiesta del dipendente di versamento della quota associativa
Il rifiuto del datore di lavoro di operare la trattenuta mensile nei confronti del dipendente, il quale abbia fatto richiesta di versamento della quota associativa ad un’organizzazione sindacale non firmataria del contratto collettivo, è da considerarsi antisindacale soltanto fino al 31 dicembre 2004, poiché il regime normativo di cui al novellato art. 1, d.P.R. n. 180/1950, in vigore dall’1 gennaio 2005, esclude la possibilità di cedere i crediti retributivi e pensionistici al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Tribunale Torino, 04/12/2006
Rifiuto del datore di lavoro di effettuare la trattenuta sindacale
Costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare – su richiesta di un lavoratore – la trattenuta sindacale, ai sensi dell’art. 6 del c.c.n.l. metalmeccanici privati, in favore di un sindacato non firmatario del contratto collettivo.
Tribunale Milano, 17/03/2000
Omessa trattenuta e del versamento a favore dell’associazione sindacale
La cessione, ai sensi del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e s.m.i., di quota del salario a fini di contribuzione sindacale è “contra legem”, con conseguente nullità, per violazione di norme imperative, del relativo contratto tra lavoratori e o.s., il che fa venire meno ogni connotazione antisindacale nella condotta del datore di lavoro (nella fattispecie, omessa effettuazione della trattenuta e del versamento a favore dell’associazione sindacale ricorrente). Ammettere una tale cessione equivarrebbe a reintrodurre il diritto delle associazioni sindacali di percepire i contributi tramite ritenuta sul salario, originariamente previsto dall’art. 26 comma 2 st.lav., cancellato dall’abrogazione referendaria.
Tribunale Termini Imerese, 22/10/2012