Comunicazione inizio lavori asseverata: le verifiche della PA ed il provvedimento di annullamento.
Indice
- 1 L’annullamento dell’efficacia di una Cila
- 2 Cila: controversie e tutela del terzo
- 3 Potere di accertamento dell’inefficacia della Cila
- 4 Gli interventi repressivi di illeciti edilizi
- 5 Provvedimento di annullamento della Cila: nullità
- 6 Quando è legittima la dichiarazione di inefficacia di una Cila?
- 7 Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali
L’annullamento dell’efficacia di una Cila
Non vi è difetto di competenza se l’“annullamento dell’efficacia” di una c.i.l.a., in quanto atto di gestione attinente al controllo del corretto esercizio dell’attività edificatoria, viene adottato non dal Sindaco ma dal funzionario preposto, in quanto rientra a pieno titolo nella sua
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 02/07/2018, n.646
Cila: controversie e tutela del terzo
L’azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base della comunicazione di inizio lavori asseverata non è un’azione di annullamento, ma, analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma 6-ter, l. 7 agosto 1990 n. 241 e in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost., gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a. ovvero l’azione di annullamento, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione si sia determinata con il provvedimento espresso lesivo dei propri interessi.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 16/07/2018, n.1497
Potere di accertamento dell’inefficacia della Cila
L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di accertamento della inefficacia della c.i.l.a. in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi non è soggetto a termini o procedure particolari e, comunque, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 20/09/2019, n.11155
Gli interventi repressivi di illeciti edilizi
Nel caso di un intervento repressivo-anticipato di attività edilizia priva di titolo, non sussiste alcun obbligo di comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/90, poiché la citata disposizione disciplina la partecipazione ai procedimenti preordinanti al rilascio di titoli abilitativi.
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 02/07/2018, n.646
Provvedimento di annullamento della Cila: nullità
Il provvedimento di annullamento della Cila è nullo, ai sensi dell’art. 21-septies, l. n. 241/1990, poiché espressione di un potere non tipizzato. In relazione agli interventi soggetti a c.i.l.a., infatti, l’Amministrazione dispone di un unico potere, che è quello sanzionatorio, da esercitare in caso di comunicazione mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con c.i.l.a..
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 15/06/2020, n.1179
Quando è legittima la dichiarazione di inefficacia di una Cila?
È legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale dichiara l’inefficacia di una c.i.l.a., relativa a un intervento di trasformazione di un locale con ampliamento della relativa superficie e volume che, invece, avrebbe necessitato del rilascio di un permesso di costruire.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 06/04/2020, n.1338
Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali
L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordine di demolizione non è ammissibile nei casi in cui l’intervento costruttivo si fondi su di un titolo abilitativo formatosi mediante meccanismi di “semplificazione procedimentale“, operanti grazie al contributo dell’inattività dell’Amministrazione nell’esercitare tempestivamente i dovuti controlli; in tal caso, dato il concorso dell’Amministrazione alla creazione dell’apparenza di un titolo valido, atto a circolare a seguito del trasferimento del bene, evidenti esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, anche a garanzia della sicurezza del traffico giuridico e della tutela delle buona fede dei terzi coinvolti, comporta la necessità che questi siano avvertiti della pendenza del procedimento di annullamento d’ufficio e del conseguente imminente intervento repressivo, in modo che questi siano messi in grado di partecipare al procedimento per ivi difendere le posizioni di vantaggio acquisite in base al titolo in contestazione, che, essendosi formato con il concorso della stessa P.A., deve prima essere da questo rimosso in autotutela.
In conclusione, è proprio tale circostanza che rende inconferente il richiamo ai principi sanciti dall’art. 21 octies, l. n. 241/1990, che trovano piena applicazione nel caso della doverosa repressione dell’attività edilizia condotta dal privato in consapevole contrasto con le prescrizioni o con il titolo rilasciato dalla P.A.
L’esigenza di coinvolgere i destinatari risulta ancora maggiore nel caso, come quello di specie, in cui al destinatario dell’ordine di demolizione non viene contestato di aver commesso un abuso, avendo questi svolto la propria attività costruttiva sulla base del titolo rilasciato al suo dante causa, ma la misura repressiva viene irrogata per conseguenza di una riqualificazione degli interventi precedentemente effettuati sulla base di detto titolo, ritenuti difformi a distanza di 15 anni, con conseguente qualificazione di illegittimità delle opere realizzate dal ricorrente in base ad una Cila che su questi basava la situazione dei luoghi ante causam.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 12/07/2018, n.7798