Agenzia Entrate Riscossione e domanda di sospensione della cartella esattoriale ex articolo 1, comma 538, della Legge n. 228 del 2012: effetti della mancata risposta.
Indice
- 1 La sospensione legale della riscossione opera solo per gli atti notificati dall’AdER
- 2 Riscossione delle imposte: domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012
- 3 La sospensione dell’atto impositivo, concernendo l’esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento
- 4 Istanza di sospensione della cartella e mancata risposta dell’ufficio entro 220 giorni
- 5 Domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012: conseguenze del ritardato riscontro
- 6 La mancata risposta, entro 220 giorni, alla richiesta del contribuente di sospensione dell’azione cautelare determina annullamento della pretesa tributaria
La sospensione legale della riscossione opera solo per gli atti notificati dall’AdER
L’istituto della sospensione legale della riscossione è stato introdotto dalla legge 228/2012, commi 537-543 ma ha subito modifiche per effetto del Decreto legislativo 159/2015. Gli atti che possono essere oggetto di sospensione sono solo quelli notificati dall’Agente di Riscossione, non anche quelli emessi dagli Enti creditori, come l’avviso di addebito. Per tali atti occorre rivolgersi direttamente agli enti creditori che li hanno emessi.
Tribunale Catania sez. lav., 28/10/2020, n.3715
Riscossione delle imposte: domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012
In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato cessata la materia del contendere rilevando che il contribuente, nel 2013, nelle more del giudizio di secondo grado, aveva presentato istanza di sospensione cui l’Ufficio non aveva risposto e che, in base alla norma transitoria di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2015, ad essa si applicava la previgente disciplina di cui all’art. 1, comma 540, della l. n. 228 del 2012).
Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, n.28354
La sospensione dell’atto impositivo, concernendo l’esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento
La sospensione dell’atto impositivo, concernendo l’esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento, che è atto prodromico dell’esecuzione ed ha carattere meramente consequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impugnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabile.
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n.20361
L’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora (o l’intimazione di pagamento ex art.50 del D.P.R. n.602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell’art.19 del medesimo D. Lgs., con la conseguenza che, essendo la cartella solo un atto prodromico all’esecuzione e consequenziale rispetto agli avvisi di accertamento, la sospensione dell’atto impositivo, concernendo l’esecuzione, non spiega diretti effetti sulla cartella, che necessità di autonoma impugnazione.
Comm. trib. prov.le Napoli sez. XXII, 25/11/2020, n.8371
Istanza di sospensione della cartella e mancata risposta dell’ufficio entro 220 giorni
In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato cessata la materia del contendere rilevando che il contribuente, nel 2013, nelle more del giudizio di secondo grado, aveva presentato istanza di sospensione cui l’Ufficio non aveva risposto e che, in base alla norma transitoria di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2015, ad essa si applicava la previgente disciplina di cui all’art. 1, comma 540, della l. n. 228 del 2012).
Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, n.28354
Domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012: conseguenze del ritardato riscontro
Il ritardato riscontro ad una domanda di sospensione dell’attività esecutiva ex art. 1, comma 538, l. 228/2012, innescata da un provvedimento cautelare transitorio, reso nell’ambito di un giudizio distinto e autonomo, non comporta l’estinzione del debito erariale già consolidato e irrevocabile quale automatica conseguenza del mancato rispetto da parte dell’Agenzia delle entrate del termine di 220 giorni nella risposta alla domanda di sospensione innescata dal temporaneo provvedimento di sospensione giudiziale dell’atto presupposto.
Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. XXV, 27/06/2019, n.2807
La mancata risposta, entro 220 giorni, alla richiesta del contribuente di sospensione dell’azione cautelare determina annullamento della pretesa tributaria
La legge n. 228 del 2012 all’articolo 1 sancisce che trascorso il termine di 220 giorni dal giorno della presentazione della richiesta di sospensione della procedura esecutiva, inutilmente, senza che il soggetto creditore comunichi il risultato positivo o negativo delle verifiche effettuate sia al contribuente sia all’Agenzia per la riscossione, una volta accertata la regolarità dei documenti forniti dal contribuente stesso, si annulla la pretesa tributaria.
Comm. trib. prov.le Milano sez. I, 09/01/2017, n.114