In caso di impossibilità temporanea al pagamento del canone di locazione il conduttore può chiedere la sospensione momentanea dell’affitto.
Hai preso in affitto un locale commerciale. A causa della crisi economica, tuttavia, non sei in grado, momentaneamente, di pagare il canone di locazione mensile. Ti domandi se puoi chiedere una sospensione dall’obbligo di versamento del corrispettivo.
Possono essere molte le cause che determinano una temporanea impossibilità di pagare il canone di locazione mensile per il conduttore di un locale commerciale o di un immobile ad uso abitativo. Cosa si può fare in questi casi? L’ordinamento giuridico offre la possibilità di richiedere una temporanea sospensione dall’obbligo di pagamento del canone. In questo articolo, vi forniremo un modello di lettera sospensione affitto (fac simile) che può essere utilizzato per richiedere al proprietario dell’immobile il temporaneo esonero dal versamento del corrispettivo mensile.
Cos’è la locazione?
Il contratto di locazione [1] è un accordo attraverso il quale una parte (detta proprietario o locatore) concede in uso un bene mobile o immobile di sua proprietà ad un’altra parte (detta conduttore o locatario) per un determinato periodo di tempo e, come corrispettivo per l’utilizzo del bene, riceve un canone di locazione mensile.
Il contratto di locazione può essere sottoscritto dalle parti per soddisfare diverse finalità del conduttore del bene. Sulla base di tale distinzione, l’ordinamento disciplina in modo differente le locazioni abitative dalle locazioni non abitative. Nel primo caso, il bene immobile verrà utilizzato dal conduttore per stabilirvi la propria abitazione principale, per sé e per la sua famiglia. Nel secondo caso, invece, il conduttore utilizzerà il bene per svolgere un’attività di tipo industriale, commerciale, artigianale, professionale o turistico.
Sospensione dell’affitto: è possibile?
Il contratto di locazione è un contratto di durata. La legge [2] prevede, infatti, una durata minima inderogabile dalle parti, sia per le locazioni abitative che per le locazioni non abitative. Nel primo caso, in particolare, si prevede una durata minima di quattro anni e un meccanismo di rinnovo tacito alla prima scadenza per ulteriori quattro anni. La durata minima è, invece, di tre anni, con rinnovo tacito di ulteriori due anni, per i contratti a canone concordato. Nel caso delle locazioni non abitative, invece, la durata minima prevista dalla legge è di sei o di nove anni, a seconda della tipologia di attività che vi svolge il conduttore.
La lunga durata del rapporto contrattuale, tuttavia, fa sì che, nel corso dello svolgimento del contratto, possano intervenire delle circostanze che rendono il conduttore temporaneamente impossibilitato all’esecuzione della propria prestazione principale, ovvero il pagamento del canone mensile d’affitto. Cosa fare in questi casi? Il conduttore può chiedere la sospensione dell’affitto avvalendosi di una norma del Codice civile [3] secondo la quale, in caso di impossibilità temporanea della prestazione, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Ne consegue che, per tutto il periodo in cui perdura un’impossibilità temporanea al pagamento del canone d’affitto, il ritardo nel pagamento del canone non configura responsabilità in capo al conduttore.
Sospensione dell’affitto: quali effetti?
La sospensione dell’affitto, in ogni caso, non deve essere confusa con l’esonero dal pagamento del canone di locazione. Nel caso della sospensione, infatti, il conduttore è temporaneamente esonerato dal pagamento dei canoni ma, quando la situazione che ha determinato l’impossibilità temporanea della prestazione viene meno, egli dovrà versare al locatore tutti i canoni che non sono stati versati nel periodo della sospensione. Diversamente, se il locatore concede un vero e proprio esonero dal pagamento del corrispettivo mensile, il locatore non dovrà versare i canoni nemmeno quando la condizione ostativa sarà venuta meno.
Fac simile lettera sospensione affitto
Per chiedere al proprietario di un immobile in locazione la sospensione dell’affitto si può utilizzare il modello che segue:
Luogo, data
raccomandata/ar
Gentile sig. __________,
scrivo la presente con riferimento al contratto di locazione tra noi intercorrente, stipulato in data ___ e avente ad oggetto l’uso del bene immobile sito in ______, via _______, n. ___.
A causa dei provvedimenti emergenziali adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’attività commerciale che svolgo all’interno dell’immobile locato è stata interdetta. L’interdizione, allo stato, perdurerà sino al ______. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 1256 cod. civ., chiedo la temporanea sospensione del pagamento del canone di locazione fino al _____.
Certo dell’accoglimento della presente porgo
Cordiali saluti.
Firma _______
note
[1] Art. 1571 cod. civ.
[2] L. 431/1998.
[3] Art. 1256 co. 2 cod. civ.