Ho una pensione di circa 1.500 euro. Possono pignorarmela?
La legge italiana (in particolare l’articolo 545 del Codice di procedura civile) stabilisce delle regole per il pignoramento delle pensioni.
Innanzitutto non sono pignorabili l’assegno sociale, la pensione di invalidità civile e l’assegno di accompagnamento.
Per quanto riguarda invece le pensioni ordinarie, esse sono pignorabili entro i limiti seguenti che le vado ad illustrare:
- se il creditore decide di pignorare la pensione direttamente alla fonte, cioè direttamente presso l’Inps prima dell’accredito al pensionato, il pignoramento non può superare un quinto dell’importo netto della pensione mensile calcolato però sulla parte che eccede il cosiddetto limite vitale pari a circa 690,00 euro (cioè una volta e mezza l’importo dell’assegno sociale); questo vuol dire, ad esempio, che su una pensione netta mensile di euro 1.500,00 si può pignorare direttamente presso l’Inps al massimo un quinto della differenza tra euro 1.500,00 ed euro 690,00, cioè al massimo un quinto di euro 810,00 pari ad euro 162,00 al mese;
- se invece il creditore pignora la pensione sul conto bancario o postale dove essa viene accreditata, la legge stabilisce che: 1) le somme che si trovano già depositate sul conto prima del giorno del pignoramento sono interamente pignorabili solo se superano tre volte l’importo dell’assegno sociale e cioè solo se superano l’importo di euro 1.380,00 (quindi se al momento del pignoramento il pensionato ha sul conto 1.500,00 euro, potrà essere pignorata al massimo la differenza tra 1.500,00 euro e 1.380,00 euro e cioè sarà pignorata la somma di euro 120,00); 2) le somme che invece saranno accreditate sul conto del pensionato dopo la data del pignoramento saranno pignorabili nel limite massimo di un quinto fino alla totale estinzione del debito (così, ad esempio, se la pensione è di 1.500,00 euro mensili, dopo la data del pignoramento potrà essere pignorato, mese per mese e fino ad estinzione del debito, al massimo un quinto dell’importo della pensione mensile che, nel caso di pensione netta mensile di 1.500,00 euro, sarà pari ad euro 300,00); occorre precisare che nel caso di pignoramento sul conto bancario e postale non si applica il limite del minimo vitale assolutamente impignorabile pari ad euro 690,00 mensili.
Questi sono dunque i limiti massimi di pignoramento delle pensioni vigenti in Italia.
Per evitare, in parte, il pignoramento si può soltanto mantenere il proprio conto in banca o alla posta sotto la soglia di euro 1.380,00 (infatti, come detto sopra, se il creditore pignora la pensione in banca, potrà pignorare le somme che già si trovano depositate sul conto alla data del pignoramento che superano il limite di euro 1.380,00).
Mantenendo il conto in banca o alla posta sotto il limite di euro 1.380,00 il creditore potrà solo pignorare, mese per mese, le somme che saranno accreditate sul conto dopo la data del pignoramento nel limite massimo di un quinto sull’importo netto mensile della pensione e fino ad estinzione del debito.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte