Insieme a un amico sto cercando di aiutare una conoscente, presumibilmente, vittima del suo compagno. Si tratta di una persona, a mio parere, pericolosa, tant’è che ha minacciato anche il mio amico. Volevo sapere se per questo comportamento può configurarsi una responsabilità penale.
Gentile Cliente, la legge, nello specifico l’articolo 612 del codice penale [1], non ammette che si possa minacciare una persona. In particolare, commette reato colui che prospetta un danno ingiusto all’incolumità fisica di qualcuno oppure al suo patrimonio. Si tratta, infatti, di una condotta inammissibile, visto che genera un inaccettabile timore nella vittima. Pertanto, ai fini della responsabilità penale, non è necessario che si verifichi, concretamente, un danno a carico del minacciato, essendo soltanto sufficiente che ne sia stato prospettato il pericolo.
Il reato di minaccia può essere compiuto in tanti modi. Ad esempio, è tipica quella espressa dal responsabile in presenza della vittima, durante un litigio o un’accesa discussione. Oppure il danno ingiusto potrebbe essere promesso all’interno di una comunicazione scritta indirizzata al minacciato. Ciò che conta, però, è l’inquietudine provocata al destinatario che, non necessariamente, deve essere collegata ad una minaccia di rilevante gravità.
Il reato in esame non è, però, punito con una pena, particolarmente, afflittiva. In genere, infatti, è prevista solo una multa fino a € 1032,00 e soltanto nelle ipotesi più eclatanti, ad esempio allorquando l’illecito è commesso con l’uso delle armi, con la tradizionale reclusione.
Infine, è importante sapere che, ad eccezione dei casi più gravi, le autorità inquirenti possono procedere ad accertare questo tipo di reato soltanto se la vittima deposita una querela formale. Lo si può fare, ad esempio, recandosi presso i carabinieri di zona, così denunciando i fatti oggetto della minaccia subita.
Si ricordi, però, che non è possibile depositare la querela trascorsi tre mesi dall’accaduto. In caso contrario, il reato non sarebbe più perseguibile e il responsabile non potrebbe più essere punito, nonostante il fatto commesso.
Detto ciò, alla luce di quanto ha descritto in quesito, sarà, pertanto, sull’articolo del codice penale richiamato in precedenza e sulle conseguenze appena descritte che il suo amico potrebbe querelare e far perseguire il responsabile.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Marco Borriello
note
[1] Art. 612 cod. pen.