Scorrimento graduatoria, nuovo concorso, diritto all’assunzione: le regole sull’accesso al pubblico impiego.
Indice
- 1 Scorrimento graduatoria
- 2 Assunzione e rispetto graduatoria
- 3 Limiti di tempo all’efficacia dei concorsi
- 4 Uso graduatorie
- 5 Data unica concorso
- 6 Assunzione dopo concorso
- 7 Ricorso avverso il silenzio inadempimento e diritto all’inquadramento
- 8 L’Amministrazione ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di ammissione in capo ai candidati, fino all’approvazione della graduatoria di concorso.
- 9 Termine impugnazione concorso
Scorrimento graduatoria
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ove la nomina del vincitore di un concorso per l’assunzione di personale sia annullata dal giudice amministrativo, non si procede allo scorrimento della graduatoria in senso proprio, atteso che, avendo il bando di concorso la duplice natura di provvedimento amministrativo e di offerta al pubblico negoziale vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso, il secondo classificato vanta una posizione individuale di diritto soggettivo alla costituzione del rapporto, indipendentemente dalla nomina; tale diritto è destinato a venir meno in caso di “ius superveniens” che incida sull’assetto organizzativo dell’ente pubblico, ma non per effetto di una modifica organizzativa limitata alle modalità di nomina in una posizione lavorativa comunque esistente in organico e disponibile, che dunque non può essere opposta a chi ha già acquisito il diritto all’assunzione sulla base della graduatoria concorsuale approvata nel rispetto delle precedenti e legittime modalità di immissione in ruolo.
Cassazione civile sez. lav., 25/11/2020, n.26838
La proroga della validità delle graduatorie costituisce un’eccezione al principio espresso nell’art. 97, ultimo comma, Cost., secondo cui al pubblico impiego si accede mediante concorso e questo si esaurisce con l’approvazione della graduatoria finale. Ne consegue che gli innumerevoli ed alluvionali interventi normativi, al riguardo, adottati dal legislatore, hanno sempre avuto carattere eccezionale, limitato, cioè, ai diversi e singoli settori di intervento.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 21/09/2020, n.9618
In materia di pubblico impiego nel momento in cui la pretesa allo scorrimento della graduatoria sia lesa da un provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 10/04/2020, n.564
Assunzione e rispetto graduatoria
Nel pubblico impiego contrattualizzato, qualora la graduatoria formata all’esito di un pubblico concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato debba essere utilizzata per l’assunzione con contratto a termine degli idonei, l’assunzione in questione deve avvenire nel rispetto dell’ordine della graduatoria, in armonia con la previsione di cui all’art. 97 Cost., che individua la selezione concorsuale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento a garanzia dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., i quali risulterebbero violati ove la scelta dei destinatari della assunzione a tempo determinato fosse operata senza l’osservanza di un criterio predeterminato ed oggettivo e, dunque, verificabile.
Cassazione civile sez. lav., 16/11/2020, n.25986
Nel rapporto di lavoro di pubblico impiego l’assunzione avviene mediante il rispetto dell’ordine delle graduatorie risultanti dalle liste circoscrizionali territorialmente competenti e non mediante selezione dalle liste di collocamento.
Corte appello Catania sez. lav., 29/02/2020, n.130
Lo scorrimento della graduatoria, che costituisce modalità prioritaria di reclutamento del personale delle p.a., è precluso in caso di nuova istituzione o di trasformazione di posti non previsti dalla dotazione organica adottata al momento della indizione della procedura concorsuale, ma il divieto, in caso di deliberato aumento del fabbisogno del personale, resta limitato alle posizioni aggiuntive e non si estende a quelle già previste nella precedente dotazione organica, divenute vacanti.
Cassazione civile sez. lav., 31/01/2020, n.2316
Nel pubblico impiego privatizzato, lo scorrimento della graduatoria, che costituisce modalità prioritaria di reclutamento del personale della P.A., è precluso in caso di nuova istituzione o di trasformazione di posti non previsti dalla dotazione organica adottata al momento della indizione della procedura concorsuale, ma in caso di deliberato aumento del fabbisogno di personale il divieto, di cui all’art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, resta limitato alle posizioni aggiuntive, e non si estende a quelle già previste nella precedente dotazione organica, divenute vacanti.
Cassazione civile sez. lav., 31/01/2020, n.2316
Limiti di tempo all’efficacia dei concorsi
Ai fini del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la previsione di limiti temporali di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per l’accesso all’impiego nella P.A. è diretta ad evitare che, rendendo lontana la selezione che vi abbia dato luogo si pregiudichi l’esigenza di aggiornamento professionale di coloro che accedono agli impieghi pubblici.
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 13/05/2020, n.272
Uso graduatorie
In materia di procedure concorsuali preordinate all’assunzione di dipendenti nel pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’Amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi idonei, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della Pubblica amministrazione nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando.
Tribunale Roma sez. I, 07/01/2020
Data unica concorso
La previsione di cui all’art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006., esclude la discrezionalità dell’Amministrazione di fissare una data unica per tutti i corsisti, a prescindere cioè da quella in cui ciascuno di essi ha conseguito l’abilitazione, trattandosi di provvedimento che incide sul diritto, maturato dal docente e riconosciutogli per legge, di ottenere l’inserimento nelle graduatorie senza riserva e l’assegnazione del posto con priorità, al conseguimento dell’abilitazione, senza dover attendere la conclusione di tutti i corsi.
A dette conclusioni si giunge valorizzando, da un lato, il tenore letterale della norma in commento che, nel consentire l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ammessi a frequentare i corsi abilitanti di cui al D.L. n. 97 del 2004, ha fatto discendere dal conseguimento del titolo, quale effetto automatico, lo scioglimento della riserva stessa; dall’altro i principi affermati dalle Sezioni Unite nn. 25972/2016, 16756/2014, 3032/2011, 22805/2010, 17466/2009, sulla natura delle graduatorie permanenti, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento, e sulla qualificazione in termini di diritto soggettivo della pretesa del docente che rivendichi l’assegnazione del posto disponibile, assumendo la non conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria.
Cassazione civile sez. lav., 10/07/2020, n.14815
Assunzione dopo concorso
Il giudice ordinario può condannare la Pubblica Amministrazione all’assunzione del vincitore di un concorso
La pretesa azionata dal vincitore di un pubblico concorso bandito da un piccolo Comune non soggetto al patto di stabilità interno (vigente ratione temporis), posizionatosi al primo posto della relativa graduatoria finale, a causa della propria mancata assunzione in servizio – della quale il giudice del merito abbia ritenuto l’illegittimità in considerazione dell’assenza di impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della p.a. – non investe provvedimenti discrezionali della p.a. medesima, ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi; essa pertanto rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo dell’art. 63, comma 2, d.lg. n. 165 del 2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della p.a. una sentenza di condanna all’assunzione.
Cassazione civile sez. lav., 23/06/2020, n.12368
Ricorso avverso il silenzio inadempimento e diritto all’inquadramento
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva. Nel caso di specie la pretesa azionata ha ad oggetto non una procedura concorsuale né un atto di macro-organizzazione bensì il diritto soggettivo all’inquadramento e rimane, pertanto, sottratta alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’articolo 63 del d.lg. 165/2001. Non è in contestazione, infatti, la avvenuta individuazione dei posti da ricoprire, bensì la concreta esecuzione della relativa delibera con il consequenziale inquadramento in ruolo, nei limiti dei posti disponibili già individuati, dei medici utilmente inseriti in graduatoria che la stessa delibera ha nominativamente indicato.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 27/02/2020, n.125
Nel pubblico impiego privatizzato, la proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali, prevista dall’art. 1, comma 100, della l. n. 311 del 2004 e, successivamente, dall’art. 1, comma 536, della l. n. 296 del 2006, e dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009, si riferisce a tutte le graduatorie approvate successivamente al 1° gennaio 1999, comprese quelle relative a procedure concorsuali ancora pendenti alla data di pubblicazione del richiamato art. 1, comma 100, della l. n. 311 del 2004, e si applica anche alle amministrazioni che abbiano rispettato il patto di stabilità, dal momento che, in tal caso, pur non essendo configurabile un divieto di nuove assunzioni, sussistono comunque limitazioni all’instaurazione di nuovi rapporti.
Cassazione civile sez. lav., 31/01/2020, n.2316
L’Amministrazione ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di ammissione in capo ai candidati, fino all’approvazione della graduatoria di concorso.
In materia di concorsi finalizzati all’accesso al pubblico impiego, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti previsti dal bando non consegue ad un sub – procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all’unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori. L’Amministrazione, infatti, si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando. Per l’effetto, anche l’eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d’esame, come pure il superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione; operazione che può essere postergata fino all’approvazione della graduatoria: di conseguenza, tra l’altro, nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 può profilarsi in relazione all’esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/01/2020, n.756
Termine impugnazione concorso
Il termine per l’impugnazione degli atti di un concorso a posti di pubblico impiego, ivi compresi quelli universitari, decorre dalla data di conoscenza del relativo esito e, quindi, inizia a decorrere dal provvedimento di approvazione della graduatoria.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 23/09/2019, n.1274