Monopattini elettrici: novità sull’obbligo del casco


Il Tar di Firenze: non spetta al sindaco imporre l’uso della protezione in testa ai conducenti maggiorenni. Resta l’obbligo per i minorenni.
Chi guida un monopattino elettrico e ha più di 18 anni non è obbligato ad usare il casco. Almeno finché il Codice della strada non dirà il contrario. Ma non è certo un sindaco che può imporre ad un maggiorenne la protezione in testa per circolare in città con questo mezzo.
In estrema sintesi, è questo il contenuto della sentenza [1] con cui Tar di Firenze ha ritenuto illegittima l’ordinanza del primo cittadino del capoluogo toscano, Dario Nardella, che aveva imposto ai conducenti di monopattini elettrici di indossare il casco. Alla base della decisione, un ragionamento molto semplice: non spetta al sindaco firmare ordinanze (anche contingibili e urgenti) che rientrano nel campo di applicazione del Codice della strada.
Secondo la normativa in vigore, il monopattino a propulsione elettrica viene equiparato «al velocipede», cioè alla bicicletta. La legge, inoltre, prevede l’obbligo del casco protettivo solo per chi ha un’età inferiore ai 18 anni. Ed è qui che, secondo il Tar di Firenze, il sindaco Nardella ha commesso «l’invasione di campo», con un’ordinanza che, pur perseguendo lo scopo di tutelare l’incolumità di tutti i cittadini, non aveva il potere di firmare. L’ordinanza in questione, che risale a metà dicembre 2020, introduceva dal 1° febbraio scorso l’obbligo di indossare il casco anche per i conducenti maggiorenni dei monopattini.
Ad avviso di Nardella, infatti, il Testo unico degli enti locali consente al sindaco di adottare, con atto motivato, «provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica». Dal canto suo – continua il primo cittadino di Firenze – il Codice della strada riconosce al sindaco il potere «di regolamentare con ordinanza la circolazione stradale».
Non la pensa così il Tar fiorentino, secondo cui tale ordinanza non ha alcun carattere di urgenza e, per di più, i poteri concessi dal Codice riguardano i dirigenti e non il sindaco.
Da ricordare che i monopattini elettrici possono circolare se rientrano nei limiti di potenza e di velocità previsti dal cosiddetto decreto Toninelli [2], ovvero una potenza massima del motore di 500 W e un limite di velocità di 20 km/h, che diventano 6 km/h nelle zone pedonali. Non occorrono patente o assicurazione, ma serve dotare il mezzo di luce e di segnalatore acustico. Nelle ore notturne, va indossato il giubbotto catarifrangente.
note
[1] Tar Firenze sent. n. 32/2021 dell’08.02.2021.
[2] DM n. 229/2019.