Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 dicembre 2020 – 10 febbraio 2021, n. 3163
Presidente Scaldaferri – Relatore Campese
Fatti di causa
1. M.G. ricorre per cassazione, formulando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 novembre 2018, n. 2831, reiettiva del gravame da lui promosso contro la decisione del Tribunale di Modena n. 165/2018 che, accogliendo la domanda spiegata da sua madre Mo.Vi. , in persona dell’amministratore di sostegno M.M. , lo aveva condannato al rilascio dell’immobile, di proprietà materna, sito in (OMISSIS) , fissando, per l’esecuzione, la data dell’1 giugno 2018. La Mo. è rimasta solo intimata.
1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne: i) corretta, tenuto conto della domanda originariamente formulata dalla Mo. , la decisione del tribunale di trattare la controversia con il rito di cui all’art. 447-bis c.p.c., originariamente prescelto da quest’ultima, piuttosto che con quello ordinario. Evidenziò, peraltro, che ciò non aveva provocato alcuna compromissione del diritto di difesa dell’appellante; ii) insussistente, perché ormai cessato da molti anni, qualsivoglia obbligo della Mo. di mantenere il M. ; iii) indimostrato il prospettato riconoscimento, da parte della madre, dello stato di bisogno del figlio e della consapevolezza di adempiere spontaneamente ad una dovuta obbligazione alimentare; iv) non assolto dal M. l’onere di allegazione e prova del proprio preteso diritto agli alimenti, rimarcando, inoltre, che l’asserita mancanza di risorse economiche confliggeva con la dichiarazione, resa dallo stesso appellante, di avere anticipato spese per la madre per oltre Euro 1.500,00.
Ragioni della decisione
1. Il quarto motivo (benché recante il n. 3), da scrutinarsi prioritariamente rispetto agli altri, denuncia la “nullità del procedimento e della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere la corte di appello disposto il mutamento del rito nonostante la causa non vertesse in materia di comodato, come del resto riconosciuto già dal Tribunale di Modena”. Si censura l’assunto della corte felsinea secondo cui la scelta del rito dipende dalla domanda formulata, assumendosi che, se così fosse, non avrebbe senso la previsione dell’art. 427 c.p.c., che avrebbe inteso riferirsi ad una valutazione che il giudice deve compiere non solo alla blue della domanda introduttiva ma anche delle difese del convenuto dalle quali può evincersi una diversa qualificazione del rapporto controverso.
1.1. Orbene, giova premettere che, secondo la corte distrettuale, “Il Tribunale giustamente non ha disposto il mutamento del rito, risultando corretto quello prescelto dalla ricorrente in relazione alla domanda, dalla quale dipende il rito applicabile, di accertamento della risoluzione del contratto di comodato e di condanna al rilascio di quelle parti dell’immobile occupate. In altre parole, si applica il rito in conformità alla domanda formulata e non alla fondatezza, o meno, della stessa. Il rito del lavoro applicabile ratione materiae, peraltro, non determina alcuna compromissione del diritto di difesa della parte resistente, ma solo una diversa cadenza delle attività processuali. Nè tale rito preclude la proposizione di domande riconvenzionali che possono essere dichiarate ammissibili, o meno, non in ragione del rito, bensì in rapporto alla domanda principale. Per completezza, si osserva che lo stesso M. afferma che non vi fossero i presupposti per formulare una domanda alimentare nei confronti della madre che vi aveva sempre adempiuto spontaneamente tenendolo a vivere con sé” (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata).
1.2.1. Trattasi di affermazioni pienamente condivisibili, posto che la pretesa non corretta applicazione delle regole del codice di rito non può costituire, di per sé, un pregiudizio alle parti. Al riguardo deve osservarsi, infatti, – così dandosi continuità ai principi recentemente ribaditi da Cass. n. 8422 del 2018 – che: i) l’art. 111 Cost., assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo, al pari del diritto di difesa; ii) il principio di ragionevole durata porta ad escludere interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità dove, in concreto, la omissione della stessa non abbia comportato alcuna limitazione delle garanzie difensive; anche la Corte di Giustizia ha affermato che le modalità di attivazione della tutela giudiziaria non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti CGUE 19 settembre 2006, Germany c/Arcor, C 392/04 e C-422/04 punto 57; CGUE Pelati d.o.o. contro Repubblica Slovenia, 18.10.2012 n. 603, punti 23 e 25); iii) il pregiudizio delle facoltà difensive va eccepito in concreto e non in astratto.
1.2.2. Da quanto sopra detto, emerge, pertanto, che un valore fondante dell’ordinamento processuale è quello di attuare il diritto delle parti mediante una pronuncia di merito, che è garanzia di effettività della tutela ai sensi dell’art. 24 Cost., senza che questioni di rito possano pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l’accertamento del diritto stesso (cfr. Cass. n. 8422 del 2018, in motivazione). L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del resto, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo Cass. n. 17905 del 2016).
1.3. Nella specie, nessuna specifica e concreta compromissione del proprio diritto di difesa (verificatasi in primo o in secondo grado) è stata allegata e/o dimostrata dall’odierno ricorrente (peraltro, il tenore letterale della parte finale della pagina 18 del ricorso depone espressamente in senso contrario) sicché la sua odierna doglianza non può essere meritevole di accoglimento (cfr. Cass. n. 23682 del 2017, secondo cui “La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall’erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa”).
2. Gli altri motivi – rubricati, rispettivamente, “errata applicazione e/o interpretazione delle norme di legge; mancata applicazione della tutela del diritto alla salute”, “vizio di nullità della sentenza di appello (art. 360, comma 1, n. 4), per assenza di motivazione circa questione di diritto decisiva ai fini della sentenzia” ed “errata applicazione/violazione di norme di legge” – ascrivono alla corte bolognese, rispettivamente: i) di aver errato nell’affermare l’insussistenza dello stato di bisogno in capo al M. malgrado l’impossibilità dello stesso di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni primari, strumentali ai fini della tutela del suo diritto alla salute; ii) di “non aver fornito una motivazione completa” alla ritenuta infondatezza del motivo di appello con cui il M. aveva lamentato il rigetto della propria eccezione riconvenzionale volta, da un lato, a dare conto del titolo in forza del quale egli aveva sempre legittimamente vissuto all’interno della casa familiare, ed aveva diritto a permanervi, rappresentato dallo spontaneo adempimento, da parte della Mo. , dell’obbligo di mantenimento dei figli gravante sul genitore ai sensi dell’art. 30 Cost., e art. 147 c.c., o comunque di un’obbligazione alimentare ex art. 433 c.c., nella consapevolezza, in capo alla stessa Mo. , di esservi tenuta per la conosciuta situazione di non autosufficienza del figlio; dall’altro, a criticare l’erroneo riferimento del tribunale alla disciplina dettata per il cd. comodato precario, sul presupposto che, nel caso di specie, fosse ravvisabile un negozio atipico di diritto familiare idoneo a far sorgere, in capo al M. , una condizione di detenzione precaria qualificata sul bene equiparabile, quanto a disciplina, proprio al comodato senza determinazione di durata; di non aver riconosciuto, in capo alla Mo. , l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio o, comunque, di un obbligo di prestazione di alimenti in favore dello stesso.
2.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.
2.2. Giova premettere che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 25444 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
2.2.1. Costituisce, quindi, principio pacifico quello secondo cui il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr, ex multis, Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).
2.3. Va rimarcato, infine, che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza reso il 22 novembre 2018), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorché la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
2.4. Orbene, nell’odierna fattispecie la corte distrettuale ha ritenuto l’eccezione riconvenzionale sollevata dal M. (oggi sessantaduenne e la cui pregressa esperienza lavorativa come rappresentante era terminata circa venti anni fa, senza che, successivamente, avesse trovato altro lavoro) infondata “a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto fra le parti”. Ha fornito, altresì, una motivazione chiara circa la ritenuta insussistenza sia di un obbligo della Mo. di mantenere il figlio ex art. 30 Cost., e art. 147 c.c., sia quanto alla carenza di dimostrazione del prospettato riconoscimento, da parte della prima, dello stato di bisogno del secondo e della consapevolezza di adempiere spontaneamente ad una dovuta obbligazione alimentare (cfr. pag. 5 e ss. della sentenza impugnata, da intendersi, qui, per brevità, interamente riportate), dovendosi, peraltro, ricordare che l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509 del 2017; Cass. n. 26259 del 2005; Cass. n. 7555 del 2020, in motivazione). La stessa corte, inoltre, ha considerato non assolto, dal M. , l’onere di allegazione e prova del proprio preteso diritto agli alimenti, rimarcando, altresì, che l’asserita sua mancanza di risorse economiche confliggeva con la dichiarazione, resa dallo stesso appellante, di avere anticipato spese per la madre per oltre Euro 1.500,00.
2.5. Va ricordato, poi, in ogni caso, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, indicato in precedenza, qui applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
2.6. Nella specie, dunque, non ricorre il vizio di nullità della motivazione perché dalla sentenza impugnata emergono chiaramente, e nel rispetto del minimum costituzionalmente garantito (cfr. Cass., SU,. n. 8053 del 2014), le giustificazioni che ne hanno fondato il decisum; nè è configurabile il vizio di violazione di legge, alla stregua della definizione dello stesso di cui si è detto precedentemente, atteso che le argomentazioni oggi esposte dal ricorrente – lungi dal consistere in specifiche argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza predetta debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità – si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa sua valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 28108 del 2020).
3. In definitiva, l’odierno ricorso va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la Mo. rimasta solo intimata, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
4. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusto il cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.