Obbligo di restituzione della casa prestata al figlio: il caso dell’assegnazione all’ex coniuge.
Indice
- 1 L’età avanzata dei genitori costituisce un valido motivo per chiedere la restituzione della casa prestata al figlio
- 2 Rimborso spese di manutenzione
- 3 I genitori hanno diritto di richiedere al figlio convivente di liberare la casa famigliare, concedendogli termine ragionevole per il rilascio
- 4 Obblighi e responsabilità del comodatario
- 5 Casa in comodato al figlio e assegnazione all’ex moglie
- 6 Richiesta del comodante nel comodato senza determinazione di durata
- 7 Obbligo di restituzione e consenso di entrambi i genitori
L’età avanzata dei genitori costituisce un valido motivo per chiedere la restituzione della casa prestata al figlio
In tema di comodato familiare, il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto ed urgente. Ne consegue che l’età avanzata dei genitori, di per sé portatrice di inevitabili problemi di salute e della conseguente necessità di fronteggiare maggiori spese, costituisce un fattore decisivo per chiedere la restituzione della casa prestata al figlio a titolo di comodato. Del resto sui figli grava pur sempre un obbligo di assistenza in favore dei genitori anziani.
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2018, n.17332
Rimborso spese di manutenzione
Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
Deriva da quanto precede, pertanto, che se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale.
Cassazione civile sez. I, 14/06/2018, n.15699
I genitori hanno diritto di richiedere al figlio convivente di liberare la casa famigliare, concedendogli termine ragionevole per il rilascio
Non vi è alcuna norma nell’Ordinamento che attribuisca al figlio maggiorenne il diritto incondizionato di permanere nell’abitazione di proprietà esclusiva dei genitori, contro la loro volontà ed in forza del solo vincolo familiare. I genitori hanno quindi il diritto di richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l’immobile occupato con il solo limite – imposto dal principio di buona fede – che sia concesso all’altra parte un termine ragionevole, commisurato anche alla durata del rapporto.
Tribunale Modena sez. II, 01/02/2018
Obblighi e responsabilità del comodatario
Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale.
Cassazione civile sez. III, 30/06/2015, n.13339
Casa in comodato al figlio e assegnazione all’ex moglie
Quando un immobile viene dato in comodato da un genitore affinché funga da residenza familiare dei futuri coniugi, tale vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all’uso cui la cosa deve essere destinata il carattere di elemento idoneo a individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell’art. 1809, comma 1, c.c. Da ciò ne consegue che, una volta pronunciata la separazione legale dei coniugi comodatari, in assenza di figli minori e in assenza di provvedimenti di assegnazione dell’immobile già adibito a casa coniugale, questo deve essere restituito al comodante.
Tribunale Roma sez. VI, 27/09/2012, n.19321
Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda di rimborso avanzata da un coniuge separato nei confronti dei genitori dell’altro coniuge, proprietari dell’appartamento datogli in comodato).
L’assegnazione della casa coniugale a un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l’art. 6 l. 392/1978, il contratto di comodato, di guisa che permane l’applicazione della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. L’art. 1808 c.c. non distingue, infatti, tra spese autorizzate e spese a iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie e urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l’eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.
Cassazione civile sez. II, 27/01/2012, n.1216
Quando un bene immobile sia dato in comodato da uno dei genitori affinché funga da residenza familiare dei futuri coniugi, il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all’uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell’art. 1809, comma 1, c.c.; ne consegue che, una volta cessata la convivenza ed in mancanza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del bene, questo deve essere restituito al comodante, essendo venuto meno lo scopo cui il contratto era finalizzato.
Cassazione civile sez. III, 14/02/2012, n.2103
Richiesta del comodante nel comodato senza determinazione di durata
Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare, ed il giudice della separazione, ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, è tenuto a verificare che la concessione in comodato del bene sia stata effettuata nella prospettiva della sua utilizzazione quale casa familiare.
(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva disposto l’immediata restituzione dell’immobile concesso in comodato precario dai genitori al figlio e alla moglie di questo, poi separata, sul presupposto che la nuora, contestualmente alla concessione in comodato dell’appartamento controverso, aveva acquistato altro e più grande appartamento, sicché il nucleo familiare, pur privato dell’immobile dato in comodato, avrebbe comunque potuto utilmente collocarsi nell’altro senza perdita, per i figli dell’habitat domestico).
Cassazione civile sez. III, 07/08/2012, n.14177
Obbligo di restituzione e consenso di entrambi i genitori
Se i genitori stipulano congiuntamente un contratto con cui un appartamento di loro proprietà comune viene concesso in comodato gratuito al figlio, per l’azione di rilascio serve il consenso di entrambi.
Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, n.13593