Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 dicembre 2013 – 5 febbraio 2014, n. 5719
Presidente Chieffi – Relatore Rombolà
Ritenuto in fatto
Con sentenza 29/1/13 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza 13/10/08 del giudice monocratico del Tribunale di Forlì che, con le attenuanti generiche (e ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 5 della legge n. 895/67), condannava D.U. (cui era contestata la recidiva reiterata) alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato (in Forlì, il 21/7/06) di porto e detenzione illegale di n. 3 bombolette spray marca “American Style Nato Super Paralisant” (della capacità di 40 ml ciascuna) contenenti una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in dotazione alle forze di polizia (comprese le italiane) per il controllo dell’ordine pubblico, a base di orto-clorobenziliden-malonitrile, altrimenti detta “CS”.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine alla offensività in concreto (vista anche la consulenza tecnica di parte) della condotta contestata (ritenuta in base alla sola analisi qualitativa ed omessa invece ogni analisi quantitativa sull’esatto valore di concentrazione del principio attivo di “CS” contenuto nelle bombolette, affidandosi al solo dato “max 80 mg” di cui all’etichetta); 2) vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato (da definirsi ex art. 4 della L n. 110 del 1975, la destinazione naturale del prodotto essendo la difesa personale e ridottissima la potenzialità offensiva). Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, la difesa il suo accoglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi e va respinto. Quanto al primo, si può ben prescindere da una analisi quantitativa del prodotto che accerti l’esatta concentrazione del principio attivo del liquido contenuto nelle più bombolette (peraltro dichiarato in max 80 mg), una volta che le stesse siano fabbricate e poste in commercio con una dichiarata destinazione offensiva (apodittico, in assenza di una neppure ipotizzata operazione truffaldina, evocare delle concentrazioni minime, se non inesistenti). Quanto al secondo, la giurisprudenza anche recente di questa Corte (Cass., I, sent. n. 11753 del 28/2/12, rv. 252261) ha affermato in modo netto che “integra il reato previsto dall’art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. mod., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2 L. n. 110 del 1975”. Già in tal senso anche Cass., I, sent. n. 6106 del 13/1/09, rv. 243349: “La bomboletta spray contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale costituisce reato ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n. 895”. Diversa fattispecie, riguardante uno spray anch’esso urticante ma a base di peperoncino e non di aggressivi chimici, quella di cui a Cass., I, sent. n. 3116 del 24/10/11, dep. 25/1/12, rv. 251825.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
E’ vero che si può detenere lo spray solo a casa ?