Gestione separata Inps: va iscritto il socio lavoratore e amministratore


Il socio lavoratore che è anche amministratore deve, ai fini della contribuzione previdenziale, essere obbligatoriamente iscritto anche alla apposita gestione separata presso l’Inps, mentre non è più consentita l’iscrizione ad una sola posizione previdenziale (quella dell’attività prevalente).
La Corte di Cassazione, con una apprezzabile e recente pronuncia [1], ha risolto una questione che si trascinava da tempo causando non pochi problemi.
Ci si chiedeva, infatti, se il socio lavoratore (ad esempio di una cooperativa di produzione e lavoro e di simili istituzioni), che al contempo svolge funzioni di amministratore all’interno della compagine sociale, debba essere iscritto, ai fini previdenziali, soltanto all’ente previdenziale dell’attività prevalente.
Nel caso specifico è stato stabilito che, nel caso di commercianti o artigiani o coltivatori diretti che lavorino nell’ambito di imprese, continuando a svolgere la loro attività di lavoro autonomo, non deve applicarsi la regola dell’unificazione della posizione previdenziale [2].
La sentenza dà maggiore consistenza all’indirizzo che consente di poter con sicurezza orientare i soggetti interessati che, da oggi in poi, sapranno di dovere aprire una parallela posizione previdenziale presso la gestione separata Inps [3].
Viene così definitivamente risolto un problema che assillava non solo datori e lavoratori, ma anche e soprattutto consulenti aziendali nella gestione delle posizioni previdenziali e, in particolare, i consulenti del lavoro e addetti alle buste paga.
note
[1] Cass. sent. n. 8666 del 09.04.2013.
[2] Prevista e regolata dall’ articolo 1, comma 208, della Legge n. 662 del 1996.
[3] Regolata dall’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995 (cosiddetta riforma Dini).
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