Attendibilità testimonianza di un familiare come il coniuge (marito, moglie), figli, zii, cugini, nipoti: resta libera la valutazione del giudice.
Spesso, ci si chiede quale possa essere l’attendibilità della testimonianza di un parente; la presenza del vincolo di sangue o di affinità potrebbe infatti rendere poco genuina la deposizione di quest’ultimo, minandone l’imparzialità. A volte, peraltro, nei rapporti tra familiari, si inseriscono comuni interessi economici, come spesso succede tra coniugi o tra genitori e figli. Di qui, il problema dell’ammissibilità della prova testimoniale dei parenti.
La questione è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza e, da ultimo, da una recente sentenza della Cassazione [1]. Ecco qual è l’orientamento dei giudici in materia.
Indice
Si può chiedere la testimonianza di un parente?
Un tempo, esisteva l’articolo 247 del Codice di procedura civile che vietava la prova testimoniale del coniuge, anche se separato, nonché dei parenti o affini in linea retta e di coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione.
Questa norma è stata dichiarata incostituzionale nel lontano 1974 ed oggi non sussiste alcun divieto di testimoniare per il marito, la moglie, i figli e tutti i familiari, anche quelli più stretti.
Non resta che la generica previsione contenuta nell’articolo 246 del Codice di procedura civile in base al quale «Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio».
Si tratta quindi di un «interesse processuale», quello cioè che legittimerebbe, da parte del testimone, un autonomo giudizio: un interesse, in definitiva, che gli consentirebbe di avviare da sé un’autonoma causa.
Attendibilità testimonianza parente
Una volta ammessa, in linea generale, la testimonianza dei parenti bisogna valutare, caso per caso, quando la deposizione di questi possa essere ritenuta attendibile o meno. Ed in questo l’ultima parola ce l’ha sempre il giudice.
Il giudice valuta le prove «secondo il proprio prudente apprezzamento»: il che significa che spetta al magistrato dedurre dalle dichiarazioni testimoniali riportate in verbale e dall’analisi delle altre prove (ivi comprese le ulteriori testimonianze) se il teste ha detto il vero o meno.
Quanto vale la prova di un testimone?
Al contrario della prova documentale (ed in particolare quella proveniente da un atto pubblico), il giudice non è tenuto a ritenere vincolante la dichiarazione del testimone, potendo pertanto non attribuirle credibilità.
Di conseguenza, non è determinante il numero di testimoni di cui una parte possa avvalersi se le loro deposizioni sono generiche, contraddittorie o carenti. Basterebbe quindi anche un solo testimone, pur a fronte di una moltitudine di testi presentati dalla controparte, per poter vincere la causa.
Ammissibilità della prova testimoniale dei parenti
In passato, la Cassazione [2] aveva già stabilito che, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, non esiste alcun principio di inattendibilità. Difatti, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 del Codice di procedura civile, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli, non può essere esclusa a priori, non almeno in assenza di ulteriori elementi in base ai quali il giudice reputi inficiarne la credibilità.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito gli stessi principi. Dunque, i soggetti che sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela o affinità possono essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la libera valutazione di attendibilità da parte del giudice e, comunque, sempre che non abbiano un autonomo interesse al giudizio.
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note
[1] Cass. sent. n. 2295/21 del 2.02.2021.
[2] Cass. 20 gennaio 2006, n. 1109; conforme Cass. 3 agosto 2004, n. 17384; Cass. lav., 18 aprile 1994, n. 3651; Cass. lav., 28 luglio 2010 n. 17630.
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