Falsa malattia e controllo a distanza del dipendente fuori dal luogo di lavoro: il ricorso all’investigatore privato.
Indice
- 1 Legittimo ricorrere ad agenzia di investigazioni privata per dimostrare l’insussistenza della malattia
- 2 Licenziamento per giusta causa: accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente
- 3 Validi gli accertamenti del datore di lavoro volti a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa
- 4 Il certificato medico impone il riposo al lavoratore in malattia: legittimo il licenziamento per il lavoro nei campi
- 5 Il datore che dispone il pedinamento del dipendente ne il controllo della posta elettronica viola la privacy
- 6 Impianti e strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori
- 7 Guardie giurate e personale di vigilanza
- 8 Truffa lavoratore
- 9 Controlli e pedinamenti dipendenti
Legittimo ricorrere ad agenzia di investigazioni privata per dimostrare l’insussistenza della malattia
In tema di licenziamento per giusta causa, l’art. 5 st. lav., che vieta al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, ma lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l’assenza. In conclusione, può dirsi legittimo l’utilizzo di una agenzia di investigazioni privata da parte del datore di lavoro finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi malattia.
Tribunale Velletri sez. lav., 05/11/2020, n.1186
Licenziamento per giusta causa: accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente
In tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell’art. 5 st.lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l’assenza.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, all’esito di un’indagine demandata dal datore di lavoro a un’agenzia investigativa, risultava aver svolto con assiduità, durante il periodo di riposo per malattia, attività sportiva e ludica attestante l’intervenuta guarigione non comunicata al datore).
Cassazione civile sez. lav., 17/06/2020, n.11697
Validi gli accertamenti del datore di lavoro volti a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa
Le disposizioni dell’art. 5 l. 20 maggio 1970, n.300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza (nel caso di specie, relativa ad un infortunio lamentato dal lavoratore, gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa, mirando, piuttosto, esclusivamente ad una verifica della non riscontrabilità della malattia o la idoneità di essa a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante; ne discende la legittimità dell’accertamento effettuato anche mediante controlli di tipo investigativo non attenendo gli stessi allo svolgimento dell’attività lavorativa stricto sensu, bensì, all’insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente).
Cassazione civile sez. lav., 17/06/2020, n.11697
Il certificato medico impone il riposo al lavoratore in malattia: legittimo il licenziamento per il lavoro nei campi
Deve essere confermata la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente allorché l’impresa datrice, ricorrendo ad un’agenzia investigativa, abbia accertato a carico del lavoratore lo svolgimento di attività incompatibile con lo stato di malattia addotto a giustificazione dell’assenza dal lavoro (nella specie, il lavoratore aveva presentato un certificato medico che prevedeva un rigido riposo, ma era stato colto a lavorare nei campi guidando un trattore e caricando e scaricando manualmente della legna)
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, n.11535
Il datore che dispone il pedinamento del dipendente ne il controllo della posta elettronica viola la privacy
Viola la normativa sulla privacy il datore di lavoro che controlla il dipendente disponendone il pedinamento e l’accesso all’account di posta elettronica senza dare atto delle ragioni e delle effettive modalità del controllo. Non può essere configurato come legittimo ai sensi dell’art. 4, comma 2 st. lav. il controllo effettuato sull’account email del dipendente in assenza dell’adeguata informazione prevista dall’art. 4, comma 3 st. lav. Le predette violazioni comportano l’inammissibilità delle risultanze ottenute dai controlli occulti e, dunque, l’inutilizzabilità delle informazioni acquisite.
Tribunale Milano, 13/05/2019, n.17778
Impianti e strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori
È illegittimo il controllo datoriale esercitato mediante agenzie investigative che si riduca a mero ed esasperante pedinamento del lavoratore. Affinché un controllo “difensivo” realizzato ricorrendo ad investigatori privati possa dirsi compatibile con gli artt. 4 e 8 st. lav. nonché con le specifiche disposizioni in materia di privacy, invero, è necessario che lo stesso sia rispettoso di alcuni requisiti. Il controllo non dovrà essere invasivo, dovrà essere inevitabile e giustificato da un iniziale fondato sospetto sulla realizzazione di condotte illecite da parte del lavoratore controllato (condizioni tutte inesistenti nel caso di specie).
Tribunale Milano sez. lav., 23/04/2015, n.1221
Guardie giurate e personale di vigilanza
Le norme poste dagli art. 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse od in corso di esecuzione indipendentemente dalle modalità di controllo, che può avvenire anche occultamente e a distanza di tempo dall’inizio del rapporto lavorativo senza che vi ostino né il principio di buona fede né il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro. Ne consegue che è legittimo l’accertamento effettuato dall’imprenditore mediante il pedinamento di un informatore farmaceutico ad opera di un altro dipendente (nella specie del suo superiore gerarchico) al fine di verificare la corretta indicazione del chilometraggio percorso per le successive richieste di rimborso.
Cassazione civile sez. lav., 10/07/2009, n.16196
Truffa lavoratore
In presenza di fatti illeciti commessi dal lavoratore (nella specie, si procedeva per l’ipotesi di truffa aggravata commessa da pubblico dipendente in danno dell’amministrazione di appartenenza) nessuna limitazione può sussistere per l’attività di accertamento della polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), la quale può certamente procedere (tra l’altro) ad attività di pedinamento e osservazione, non potendosi certamente opporre in senso contrario le limitazioni contenute negli art. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori che riguardano solo il datore di lavoro e sono operative all’interno del rapporto lavorativo, laddove si vuole tutelare il soggetto “debole” da eventuali abusi nell’attività di vigilanza e sorveglianza.
Cassazione penale sez. II, 30/10/2008, n.44912
Controlli e pedinamenti dipendenti
Non può essere giustificato come c.d. controllo difensivo e viola l’art. 8 St. lav. il pedinamento del lavoratore tramite agenzia investigativa disposto dal datore di lavoro in assenza di qualunque elemento fattuale che lasci ritenere il mancato svolgimento da parte del dipendente dell’attività lavorativa allorché si reca al di fuori dell’azienda.
Tribunale Milano, 11/08/2006
È illegittimo, per violazione dell’art. 8 st. lav., il controllo effettuato sul lavoratore attraverso pedinamento tramite un’agenzia investigativa, mirante non già alla verifica del corretto esercizio della prestazione lavorati va quanto invece alla verifica dello svolgimento di attività sindacale in attuazione di un permesso fruito in forza dell’art. 23 st. lav.
Tribunale Milano, 24/12/2003
Un mio collega mi ha chiesto spesso di sostituirlo ed io l’ho fatto senza problemi sia perché comunque riuscivo a fare il mio ed il suo lavoro sia perché immaginavo che chiedesse dei permessi in azienda e che l’azienda glieli avesse concessi. Invece lui fingeva di stare a lavoro, ovviamente telematico, e si prendeva i meriti di quel che facevo io, senza che nessuno sapesse la furbata che stava mettendo in atto. Quindi, io facevo gli straordinari per cortesia e lui faceva la bella faccia con i colleghi. Ma c’è gente assurda in giro e senza morale
Io devo dire che sono dovuto arrivare ad assumere un investigatore per far pedinare un lavoratore che puntualmente mi diceva che doveva assistere un familiare disabile. Ci mancherebbe, non sono mica io ad impedire nulla. Ma il furbetto si è tradito da solo quando un bel giorno ha postato sui social una foto con la sua compagna mentre erano al mare…Mentre aveva detto che era da tutt’altra parte. Ed è lì che ho avuto il sospetto ed ho voluto vederci più a fondo. Poi, ovviamente, l’ho cacciato e non gli ho fatto più rimettere piede in ufficio
Sapete quando si dice che la puzza dell’inganno si sente lontano un miglio? O magari me la sono inventata io adesso. Insomma, vedevo che ultimamente il mio collega cercava prendeva la lista dei clienti con la scusa di doverlo contattare per parlargli delle nuove offerte. Ma in realtà c’era qualcosa di strano. Che faceva il traditore? Prendeva questa lista e la passava alla concorrenza con cui aveva un accordo segreto e per ogni cliente lui ci guadagnava un extra in nero. Ho avvisato subito il capo che si è reso conto di quello che stava succedendo e prima ancora che lui aprisse bocca l’aveva già sgamato, mandandolo via
Mi potete dire quando è consentito e quando non è consentito il pedinamento del lavoratore? Io da queste sentenze non ha ben capito cosa può fare o meno l’investigatore privato ingaggiato dall’azienda. Aspetto vostri chiarimenti grazie
Chiariamo subito che è possibile pedinare un lavoratore ricorrendo ad un detective o a qualcun altro, ma dobbiamo precisare che questo tipo di attività deve essere svolta esclusivamente fuori dall’azienda e non nel corso degli orari lavorativi. Quindi, è illegittimo pedinare il dipendente quando è in azienda e quando comunque sta svolgendo le proprie mansioni, anche se fuori dal posto di lavoro. Inoltre, non deve trattarsi di un’azione pressante, ripetitiva, indiscreta e impertinente.