Limiti di durata del contratto a termine: quanto dura un contratto a tempo determinato e quante volte può essere prorogato?
La legge pone dei limiti di durata al lavoro a tempo determinato (o “contratto a termine”). Tanto allo scopo di evitare che, tramite il ricorso a tale tipologia di contratto, il datore possa eludere la più rigorosa normativa dei contratti a tempo indeterminato, in particolare quella sui licenziamenti. Un contratto a termine, infatti, cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di una giusta causa o di un giustificato motivo, come invece nel lavoro a tempo indeterminato; il che evita all’azienda i rischi collegati ad eventuali contestazioni del dipendente.
Qui di seguito vedremo, in particolare, qual è la durata massima del lavoro a tempo determinato: ci occuperemo cioè di spiegare quanto può durare un contratto a termine e quante volte può essere prorogato. Ma procediamo con ordine.
Indice
Durata massima contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato può durare massimo 12 mesi se non ha alcuna motivazione.
Il contratto di lavoro a tempo determinato può anche avere una durata superiore a 12 mesi (ma non oltre i 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti motivazioni, le cosiddette causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle
causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
Per stabilire se ci si trovi in presenza dell’obbligo della causale si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare.
Quante volte può essere prorogato un contratto a tempo determinato?
Vediamo ora qual è la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato. Premesso che il contratto collettivo può disporre una disciplina speciale che deroghi alla legge, e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Se il limite dei 24 mesi viene superato, a prescindere che ciò succeda con un unico contratto o con una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data di tale superamento.
Deroga al limite di durata
In deroga ai limiti di durata appena visti, la legge prevede che il datore di lavoro e il dipendente possano stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, purché lo facciano presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. Anche a questo contratto (che è un rinnovo), va apposta la causale.
Se tale procedura non viene rispettata o in caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Quante assunzioni a tempo determinato si possono fare?
L’azienda può stipulare un numero di contratti a termine entro un limite quantitativo massimo. In particolare deve risultare che il numero complessivo dei contratti a termine non superi il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione.
Per le attività iniziate durante l’anno, la verifica va fatta alla data di assunzione del primo lavoratore a termine.
Nella verifica del 20% anno sono esclusi:
- i rapporti di natura autonoma o di lavoro accessorio;
- i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione;
- i lavoratori a chiamata a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità.
Viceversa, vanno conteggiati:
- i lavoratori part-time;
- i dirigenti a tempo indeterminato;
- gli apprendisti.
Nel calcolo della percentuale è previsto l’arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.