Falso. La legge [1] prevede la regola del pagamento a vista dell’assegno e l’invalidità di ogni difforme disposizione riportata per iscritto sul titolo stesso. In pratica, l’assegno va pagato appena presentato allo sportello ed ogni diverso accordo tra le parti è nullo. Pertanto, la postdatazione non induce di per sé la nullità dell’assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo accordo intercorso tra le parti (quello, cioè, di presentare l’assegno all’incasso dopo una certa data riportata sul titolo): tali accordi sono infatti considerati dalla legge contrari a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito. Il che vuol dire che la postdatazione è come non apposta e il creditore può esigere immediatamente il pagamento dell’assegno [2].
note
[1] Art. 31 del R.D. 21-12-1939, n. 1736.
[2] Cass. sent. n. 5069/10; Cass. sent. n. 7135/2001.
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