Cosa non è lecito affiggere in bacheca: i dati dei morosi e le indicazioni sui pagamenti, le azioni giudiziarie, i rimproveri a chi viola il regolamento, ecc.
La privacy impone il rispetto di alcune regole per quanto riguarda gli avvisi in bacheca condominiale. La diffusione dei dati personali dei condomini può integrare un reato in capo all’amministratore o del responsabile dell’affissione. Questo non perché non sia consentito, ai condomini stessi, conoscere le vicende della gestione comune (ad esempio, i nomi dei morosi) ma per via del fatto che terzi estranei (si pensi agli ospiti di uno dei condomini) potrebbero accedere nei locali comuni e venire a conoscenza di informazioni riservate.
Alcune pronunce della giurisprudenza consentono di farsi un’idea di cosa è consentito fare e cosa invece è vietato per quanto attiene agli avvisi in bacheca condominiale.
Indice
Chi può usare la bacheca condominiale?
Anche se la bacheca condominiale è di norma gestita dall’amministratore, il suo utilizzo è libero e quindi consentito a ciascun condomino. L’importante è che lo scopo attenga a interessi comuni (si pensi all’invito a non fumare nell’ascensore o a non lasciare gli escrementi di animali in cortile). Non sarebbe quindi possibile all’esercente di un’attività commerciale, affiggere un’offerta al pubblico.
Comunicazioni pagamenti bollette condominiali in bacheca
La bacheca condominiale può contenere un generico avviso a regolarizzare le quote ordinarie o straordinarie, ma non può indicare i nomi di chi è in ritardo con i pagamenti.
È vero: ogni condomino ha il diritto di sapere i nomi dei morosi, essendo cointeressato alla gestione del bilancio comune. Ma queste informazioni non possono filtrare all’esterno, così come succederebbe se tali dati fossero affissi in un luogo accessibile a terzi quali potrebbero essere l’androne o le scale.
Secondo la giurisprudenza, pertanto, l‘affissione nella bacheca condominiale delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo condomino integra un’inammissibile diffusione di dati personali in favore di una serie indeterminata di persone estranee. Tale condotta è illecita e dà luogo all’obbligo di risarcire i danni in capo alla vittima.
La responsabilità di tipo penale fa capo unicamente all’amministratore di condominio [2]. Difatti, «il condominio è il titolare del trattamento dei dati ma nel condominio, poiché l’amministratore ne è il legale rappresentante, egli assume il duplice ruolo di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento relativamente a tutte le attività svolte per la gestione condominiale». Su di lui, pertanto, grava «il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali», con tutte le responsabilità che ne derivano.
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Secondo la Cassazione, commette il reato di diffamazione l’amministratore che affigge il comunicato con il quale alcuni condomini vengono indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali in luogo accessibile ad un numero indeterminato di altri soggetti (come, ad esempio, la porta dell’ascensore di un condominio).
Azioni giudiziarie e vertenze in bacheca condominiale
La bacheca condominiale non può contenere notizie in merito alle cause e alle vertenze legali in corso nei confronti dei condomini. Allo stesso modo, non è possibile informare pubblicamente di una querela sporta dall’amministratore nel caso in cui siano evidenti i dati del reo. Anche in questi casi, si tratterebbe di una illecita violazione della privacy [3].
Avvisi assemblea condominiale sulla bacheca condominiale
Come la giurisprudenza ha più volte evidenziato, l’amministratore non può comunicare la data per la riunione condominiale affiggendo l’avviso in bacheca. Tale comunicazione, infatti, deve necessariamente avvenire in uno dei modi indicati dal Codice che consentono la prova del ricevimento ossia raccomandata, Pec, fax o consegna a mano dell’avviso.
Avvisi nei confronti di un condomino
La bacheca può contenere avvisi a rispettare il regolamento o le norme di legge, ma non può indicare il nominativo del trasgressore. Si pensi, ad esempio, a un condomino che puntualmente parcheggia l’auto in modo da non consentire il passaggio ad altri: l’amministratore ben potrebbe riprendere il comportamento, invitando a desistere da ulteriori condotte illecite, ma non potrebbe indicare né la targa dell’auto, né altri elementi da cui si possa evincere l’identità del colpevole (ad esempio, sarebbe illegittima una formula di questo tipo «Si invita il condomino del terzo piano a parcheggiare l’auto in corrispondenza delle linee disegnate sull’asfalto»).
note
[1] Per come prevista dall’articolo 15 del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003).
[2] C. App. Potenza sent. n. 355/2021.
[3] Cass. sent. n. 15221/2016.