Multe annullate se l’ente non si costituisce in 10 giorni dalla fissazione dell’udienza


Entro dieci giorni dalla notifica del decreto di fissazione dell’udienza dal giudice di pace, l’amministrazione deve costituirsi in giudizio producendo le prove dell’infrazione.
Ancora una volta, in un’aula di tribunale, viene evidenziato un vizio di procedura che può portare all’annullamento delle multe per violazioni del codice della strada. Questa volta, a evidenziare la “falla” nel sistema è il giudice di pace di Pavia con una recente sentenza [1].
Secondo il magistrato, l’amministrazione che viene chiamata in causa dall’automobilista – il quale abbia impugnato una multa – deve costituirsi in giudizio nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del decreto di fissazione dell’udienza. E lo deve fare depositando in cancelleria una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le proprie difese, con i mezzi di prova e tutta la documentazione che attesti l’infrazione stradale [2]. Infatti, in virtù delle recenti modifiche legislative [3], alle controversie contro i verbali di accertamento di violazione del codice della strada si applica la procedura prevista per le cause in materia di “lavoro e previdenza” che, appunto, prevede tempi stretti per la costituzione in giudizio della parte resistente.
Se l’ente si costituisce dopo questo termine, decade dalla possibilità di contestare le affermazioni dell’automobilista e di provare, documenti alla mano, che l’infrazione è stata commessa. In tali casi, infatti, il giudice non può valutare gli atti sui verbali impugnati.
Qual è la conseguenza sul piano pratico? Che, in assenza di prove prodotte dall’amministrazione, la multa va annullata.
note
[1] G.d.P. di Pavia, sent. n. 1229/13.
[2] Combinato disposto di cui all’art. 416 cod. proc. civ.
[3] Art. 7 D.lgs. 150/11.
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E’ un’enorme forzatura. In ogni caso, i dieci giorni per la costiutzione del convenuto, nel rito del lavoro, devono computarsi “”a ritroso”, dall’udienza di comparizione e non dalla notifica di ricorso e decreto