Preavviso di fermo: Equitalia può notificarlo con raccomandata a.r.


L’atto di preavviso di fermo non deve essere per forza preceduto dall’intimazione di pagamento a carico del contribuente.
Equitalia può notificare il preavviso di fermo amministrativo sull’auto anche attraverso una semplice raccomandata a.r.
In ogni caso, il preavviso di fermo amministrativo non deve essere preceduto dalla notifica dell’avviso [1] contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dalla cartella di pagamento.
Lo ha detto la Commissione Tributaria del Lazio con una recente sentenza [2].
Ricordiamo inoltre che, solo per i debiti uguali o inferiori a 2mila euro, prima di disporre il fermo, l’agente della riscossione deve inviare per posta al debitore due solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno sei mesi dal primo). Negli altri casi, invece, l’atto non deve essere preceduto da alcun avviso.
La sentenza torna su una questione di recente assai dibattuta: la validità della notifica delle cartelle esattoriali attraverso il postino (leggi l’articolo “Equitalia non può notificare le cartelle con posta privata”). Così come la cartella esattoriale, anche il preavviso di fermo – a parere della Commissione – può essere notificato [3] anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario. L’unico adempimento che deve compiere, in tali casi, l’ufficiale postale è di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto se nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione sia addotta come incomprensibile, l’atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato è stata preliminarmente accertata dall’ufficiale postale. Quest’ultimo, in quanto pubblico ufficiale, conferisce un valore probatorio di atto pubblico a quanto da lui dichiarato.
note
[1] Previsto dall’art. 50 D.p.r. 29.09.1973, n. 602.
[2] CTR Lazio, sent. n. 192 del 9.12.2013.
[3] Ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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