I grandi colossi del web, a partire dal 2019, devono versare allo Stato un’apposita tassa sui servizi digitali.
Si parla da molto tempo di imporre alle grandi società del settore digitale, che possono contare su ricavi miliardari in tutti i Paesi del mondo, una tassazione aggiuntiva. Nel 2020, è stata introdotta nel nostro ordinamento un’apposita tassa sui servizi digitali che persegue tale finalità.
Ma cos’è la digital tax? Si tratta di un’imposta che riguarda in modo specifico i servizi digitali e che deve essere pagata solo se vengono superati determinati requisiti di fatturato. Molto spesso, infatti, i grandi colossi del web pagano le tasse in ordinamenti caratterizzati da un sistema fiscale particolarmente favorevole e non lasciano, dunque, alcuna ricchezza sul territorio in cui operano.
Indice
Digital tax: cos’è?
La digital tax è una tassa sui servizi digitali introdotta nel 2019 [1] per tassare i ricavi ottenuti nel nostro Paese dai grandi colossi del mondo digitale e di Internet. Successivamente, con la legge di bilancio 2020, il legislatore ha completato la disciplina della digital tax fornendo importanti chiarimenti rispetto alla regolamentazione originaria.
Digital tax: a chi si applica?
- hanno realizzato ovunque nel mondo un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750.000.000 di euro;
- hanno realizzato nel territorio dello Stato un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro.
Digital tax: cosa si intende per servizi digitali?
La legge di bilancio 2020 [2] ha chiarito quali sono i servizi digitali che devono essere assoggettati a tassazione. In particolare, la Digital tax si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Al fine di chiarire meglio il campo di applicazione della digital tax, e di risolvere i dubbi interpretativi che erano sorti con la prima disciplina introdotta, la legge di Bilancio 2020 ha anche elencato quali sono i servizi che non devono essere considerati servizi digitali ai fini dell’applicazione della tassa:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.
Digital tax: quanto si paga?
L’importo dovuto a titolo di digital tax si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare.
Dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali
In sede di prima applicazione, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 andava versata entro il 16 maggio 2021.
Entro il 30 giugno 2021, i soggetti interessati devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa ai servizi prestati nel 2020 con i ricavi percepiti e i dati relativi all’imposta dovuta e versata per lo scorso anno.
- il 16 maggio è il termine per il versamento dell’imposta sui servizi digitali;
- il 30 giugno è il termine fissato per la presentazione della relativa dichiarazione.
Per presentare la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali occorre compilare il modello Digital service tax. La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata utilizzando il prodotto informatico “Imposta sui Servizi Digitali”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione”.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
note
[1] Art. 1 co. 35-50 L. n. 145/2018.
[2] Art. 1 co. 37 L. n. 145/2019.