Il tirocinante può svolgere il tirocinio dove ha già lavorato?


Dovrei svolgere un tirocinio in Veneto. È vero che non si può fare tirocinio presso un ente dove si è già lavorato in passato?
Nella Regione Veneto, è in vigore la legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 (Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro) il cui articolo 41 disciplina i tirocini formativi e di orientamento.
In particolare, l’articolo 41, commi 4 e 5, della legge regionale n. 3/2009 attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento per definire:
- i limiti numerici dei tirocini;
- le caratteristiche dei soggetti promotori e dei destinatari;
- la durata dei tirocini;
- le caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;
- i criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;
- le modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.
La Giunta Regionale veneta, in applicazione dell’appena citato articolo 41 della legge regionale n. 3 del 2009, ha emanato la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1816 del 7 novembre 2017 il cui Allegato A, per quanto di suo interesse relativamente al quesito da lei posto, stabilisce nell’articolo 11 che:
- il tirocinio è regolato da apposita convenzione…tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico;
- nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: b) che non saranno ospitati tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi.
- l’articolo 11 contiene poi altre ipotesi in cui il tirocinante non può essere ospitato.
Aggiungo che l’articolo 17 dell’Allegato A della Delibera di Giunta regionale n. 1816 del 7 novembre 2017 stabilisce, in materia di controlli e sanzioni, che:
- per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento…alla convenzione richiesta, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini;
- per le violazioni sanabili, in particolare per i casi…di violazione della convenzione…sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni;
- la Giunta Regionale istituisce una casella di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni di irregolarità sullo svolgimento dei tirocini da parte degli interessati.
Ricapitoliamo.
Per i tirocini formativi e di orientamento che si svolgono nella Regione Veneto, l’Ente ospitante si impegna a non ospitare tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi.
Sono previste sanzioni per le violazioni di questa regola (e delle altre) ed è prevista anche la possibilità di segnalare alla Regione Veneto le irregolarità sullo svolgimento dei tirocini.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte