La giurisprudenza sul reato di rapina e sull’effetto intimidatorio provocato dall’uso di un oggetto con le caratteristiche intrinseche di un’arma.
Indice
- 1 Minaccia realizzata con un’arma giocattolo
- 2 Rapina: quando sussiste l’aggravante dell’uso delle armi?
- 3 Rapina e uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso
- 4 Senso di pericolo e timore di subire un danno ingiusto
- 5 Uso della pistola giocattolo accompagnato da frasi di tenore inequivoco
- 6 Circostanza aggravante dell’uso delle armi
- 7 Minaccia realizzata con un’arma giocattolo
- 8 Arma idonea, in apparenza, a produrre lesioni
- 9 Arma da fuoco giocattolo sprovvista del tappo rosso
- 10 Minaccia con una pistola giocattolo e con un coltello
Minaccia realizzata con un’arma giocattolo
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell’uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale.
Corte appello L’Aquila, 28/05/2018, n.1269
Rapina: quando sussiste l’aggravante dell’uso delle armi?
L’uso di un’arma giocattolo può integrare l’aggravante prevista per la rapina dall’art. 628 comma 3 n. 1, prima ipotesi; tuttavia, deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante dell’uso delle armi solo quando la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo non riconoscibile come tale.
Cassazione penale sez. II, 17/11/2017, n.4712
Rapina e uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso
In tema di rapina l’uso della pistola giocattolo priva del tappo rosso integra la circostanza aggravante di cui al comma 3 n.1 dell’art. 628 c.p.. (Nel caso di specie, si trattava di una tentata rapina di un orologio Rolex che la vittima portava al polso, con violenza e minaccia consistiti dapprima nel puntare gli contro la pistola semiautomatica, rivelatasi poi arma giocattolo ma non riconoscibile in quanto priva di tappo rosso regolamentare, e successivamente nello sferrargli un forte calcio sulla coscia).
Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 26/10/2016, n.2981
Senso di pericolo e timore di subire un danno ingiusto
Integra il delitto di rapina aggravata dall’uso di un’arma la condotta di chi si impossessa degli alimenti all’interno di un locale pubblico, con minaccia posta in essere mediante pistola giocattolo priva del tappo rosso che, in ragione delle circostanze e delle modalità dell’azione, abbia determinato nella vittima il senso di pericolo ed il timore di subire un danno ingiusto.
Tribunale Napoli sez. I, 02/04/2015, n.6113
Uso della pistola giocattolo accompagnato da frasi di tenore inequivoco
In tema di minaccia, ricorre l’aggravante dell’arma anche nel caso di una pistola-giocattolo, in quanto qualsiasi oggetto che abbia all’apparenza le caratteristiche intrinseche di un’arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso; peraltro, nella specie l’uso della pistola giocattolo era stato accompagnato da frasi di tenore inequivoco in ordine alla gravità della minaccia.
Cassazione penale sez. V, 04/03/2015, n.13915
Circostanza aggravante dell’uso delle armi
L’uso di un’arma giocattolo è ritenuto compatibile con l’aggravante prevista per la rapina dall’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, prima ipotesi, e quindi sussistente la circostanza aggravante dell’uso delle armi, quando la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo non riconoscibile come tale.
Cassazione penale sez. II, 18/11/2014, n.8998
Minaccia realizzata con un’arma giocattolo
In tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell’uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo.
Cassazione penale sez. II, 27/03/2014, n.18382
Arma idonea, in apparenza, a produrre lesioni
Costituisce un’aggravante del delitto di minaccia l’uso di un’arma apparente o giocattolo qualora si tratti di oggetto che, avendo l’apparenza di arma idonea a produrre lesioni, sia atto a provocare nella vittima un intenso effetto intimidatorio (riconosciuta la responsabilità dell’imputato per avere, nel corso di un colloquio con l’insegnante della figlia, minacciato di morte la ex moglie, il suo compagno e la figlia, con una pistola giocattolo).
Cassazione penale sez. V, 19/11/2013, n.9367
Arma da fuoco giocattolo sprovvista del tappo rosso
L’uso o il porto fuori della propria abitazione di un’arma da fuoco giocattolo sprovvista del tappo rosso o con il tappo rosso reso non visibile non è previsto dalla legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante. Sussiste, pertanto, l’aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un’arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo “visibile” alla persona offesa.
Tribunale Bari, 11/03/2008
Minaccia con una pistola giocattolo e con un coltello
Sussiste la circostanza aggravante dell’uso di un’arma nella perpetrazione di una rapina (art. 628, comma 5, n. 1 c.p.) quando la minaccia sia stata commessa con una pistola giocattolo e con un coltello.
Corte appello Bologna, 20/09/1996