Il credito relativo alle spese condominiali ordinarie e straordinarie e l’eccezione di prescrizione.
Indice
- 1 Quando si prescrivono le spese condominiali?
- 2 Condominio: prescrizione del credito vantato dal singolo
- 3 Credito risalente a più di 5 o 10 anni addietro
- 4 La prescrizione quinquennale
- 5 Da quando decorre la prescrizione del credito?
- 6 Ripartizione delle spese in condominio
- 7 Spese, manutenzione e riparazioni
Quando si prescrivono le spese condominiali?
Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto costituente il titolo nei confronti del singolo condomino.
Tribunale Roma sez. V, 10/03/2020, n.5004
Condominio: prescrizione del credito vantato dal singolo
A seguito delle deliberazioni dell’assemblea condominiale, il credito vantato dal singolo condomino trova titolo nelle deliberazioni medesime e non nel fatto illecito, con conseguente esclusione della prescrizione quinquennale.
Tribunale Roma, 02/03/2020, n.4477
Credito risalente a più di 5 o 10 anni addietro
In tema di crediti condominiali, se all’eccezione di prescrizione del credito risalente a più di cinque o (a seconda dei casi) dieci anni addietro sia ribattuto con l’allegazione che lo stesso figura anche nei rendiconti successivi regolarmente approvati e il condomino obbligato contesti la circostanza ovvero impugni il titolo siccome non validamente formato (almeno nei suoi confronti), allora soltanto il condomino creditore è onerato della prova della reiterata approvazione (o delle reiterate approvazioni) o (se del caso) anche della rituale convocazione del debitore alle relative assemblee.
Tribunale Roma sez. V, 14/10/2019, n.19610
La prescrizione quinquennale
Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino.
Cassazione civile sez. II, 25/02/2014, n.4489
Da quando decorre la prescrizione del credito?
L’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1135 n. 3 c.c., sorge soltanto dal momento dell’approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della ripartizione delle spese e non dall’esercizio di bilancio.
Giudice di pace Palermo sez. VIII, 15/11/2011
Ripartizione delle spese in condominio
In tema di spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio, tutte le decisioni di spesa assunte dall’amministrazione condominiale devono intendersi comunque ratificate dall’assemblea – e con effetto retroattivo – ove questa successivamente approvi la ripartizione delle spese. Ne consegue che è soltanto da quel momento (e non dall’esercizio di bilancio) che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere.
Giudice di pace Palermo sez. VIII, 07/10/2010
Spese, manutenzione e riparazioni
L’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1135 n. 3 c.c., sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della ripartizione delle spese e non dall’esercizio di bilancio.
Cassazione civile sez. II, 05/11/1992, n.11981