Amministratore condominio e formazione professionale: giurisprudenza


Partecipazione ai corsi di formazione iniziale e periodica: quando la nomina dell’amministratore è nulla e quando questi può essere revocato dall’incarico.
Indice
- 1 L’amministratore non frequenta i corsi di aggiornamento: è invalida la nomina o solo revocabile il mandato?
- 2 La nomina di amministratore che non abbia adempiuto ai doveri di formazione può dar luogo a revoca
- 3 L’amministratore che non si aggiorna e convoca l’assemblea in ritardo può essere revocato dal giudice per gravi motivi?
- 4 Amministratore di condominio: non è possibile recuperare corsi di formazione periodica annuali, essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo
- 5 È nulla la nomina dell’amministratore che non ha frequentato il corso annuale di aggiornamento
L’amministratore non frequenta i corsi di aggiornamento: è invalida la nomina o solo revocabile il mandato?
La mancata formazione professionale dell’amministratore di condominio, prescritta dall’art. 71-bis, disp. att. c.c., non è causa di nullità della nomina del gestore, ma è semplice motivo di revoca dell’incarico professionale.
Tribunale Milano sez. XIII, 27/03/2019, n.3145
La nomina di amministratore che non abbia adempiuto ai doveri di formazione può dar luogo a revoca
L’amministratore che non attende all’obbligo di formazione periodica di cui all’art. 71-bis disp.att. c.c. commette grave irregolarità che può dar luogo a revoca, ma la delibera di nomina non è affetta da nullità.
Tribunale Verona sez. III, 13/11/2018, n.2515
L’amministratore che non si aggiorna e convoca l’assemblea in ritardo può essere revocato dal giudice per gravi motivi?
Il requisito di cui all’art. 71-bis, lett. g, disp. att. c.c., cioè della frequentazione di un corso di formazione iniziale in riferimento all’art. 71-bis, comma 3, disp. att. c.c., va valutato con riferimento alla persona fisica che svolge l’attività di amministratore e la carenza dell’attività di formazione periodica non è indicata neppure dall’art. 71-bis come situazione che comporti la cessazione dell’incarico. La norma exart. 1129 c.c. indica come grave irregolarità la omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto.
Tuttavia, se detta assemblea si svolge nel termine di legge (180 giorni ex art. 1130, n. 10, c.c.), ma tardivamente rispetto al termine fissato dal regolamento, al più si può porre un problema di tempestività della convocazione, che però non è indicata dal legislatore come ipotesi di grave irregolarità per di più rispetto al termine del regolamento, ridotto riguardo a quello legale.
Corte appello Venezia sez. II, 26/10/2018, n.3399
Amministratore di condominio: non è possibile recuperare corsi di formazione periodica annuali, essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo
Il d.m. n. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, prevede che l’obbligo di formazione periodica per gli amministratori abbia cadenza annuale e non parlando di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo in questione vada dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e così di seguito per gli anni successivi. Ne consegue che non è possibile recuperare corsi di formazione periodica annuali, essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo.
Tribunale Padova sez. I, 24/03/2017, n.818
È nulla la nomina dell’amministratore che non ha frequentato il corso annuale di aggiornamento
La mancata frequentazione del corso di formazione periodica rende illegittima la nomina dell’amministratore di condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina è nulla.
Tribunale Padova sez. I, 24/03/2017, n.818