I lavoratori che operano nell’ambito della scuola, al pari degli altri, hanno diritto ad una serie di tutele in caso di assenza dovuta allo stato morboso.
Dopo molti anni di precarietà, finalmente, sei diventato un docente di ruolo. Purtroppo, però, quest’anno, la salute non ti assiste e stai effettuando numerose assenze per malattia. Ti chiedi quanti giorni di malattia puoi cumulare senza rischiare di essere licenziato per superamento del periodo di comporto.
La patologia impedisce al lavoratore di recarsi regolarmente al lavoro e svolgere la prestazione prevista nel contratto. La legge prevede che il dipendente malato possa assentarsi sino alla guarigione ma fissa un limite massimo al periodo di assenza. Qual è la disciplina assenze per malattia per i docenti di ruolo? La regolamentazione di questo istituto è presente nel Ccnl Scuola che disciplina il periodo di comporto di malattia e garantisce ai docenti la possibilità di un lungo periodo di congedo non retribuito in caso di malattia prolungata. Ma andiamo per ordine.
Indice
Cos’è la malattia del lavoratore?
Il lavoratore subordinato è tenuto a recarsi regolarmente al lavoro per svolgere la prestazione lavorativa prevista nella lettera di assunzione. In alcuni casi, tuttavia, possono sopraggiungere degli oggettivi impedimenti che non consentono al lavoratore di prestare servizio. Una di queste condizioni ostative al lavoro è la malattia del dipendente, ossia, uno stato di alterazione della salute psicofisica che rende il prestatore di lavoro temporaneamente inidoneo a recarsi al lavoro.
In caso di malattia, il dipendente è esonerato dalla prestazione di lavoro per tutto il periodo di prognosi indicato dal medico curante nel certificato telematico di malattia.
Quali sono i doveri del dipendente in malattia?
Il lavoratore assente per malattia ha una serie di doveri che, se vengono disattesi, possono esporlo a delle conseguenze disciplinari verso il datore di lavoro, nonché patrimoniali verso l’Inps. In particolare, il lavoratore, non appena comprende che il suo stato di salute non gli consente di recarsi regolarmente al lavoro, deve:
- avvertire prontamente il datore di lavoro che non si recherà al lavoro;
- recarsi dal medico curante per farsi certificare lo stato di malattia;
- inviare all’azienda il codice identificativo del certificato telematico di malattia;
- restare a casa durante le fasce di reperibilità;
- non assumere comportamenti contrari allo stato di malattia che possono rallentare la guarigione.
Cos’è il periodo di comporto?
La legge [1] prevede che il dipendente assente per malattia non può essere licenziato per un lasso temporale massimo detto periodo di comporto. Se, decorso tale termine, l’assenza per malattia prosegue, il datore di lavoro può licenziare il dipendente per superamento del periodo di comporto. La durata e le modalità di calcolo del periodo di comporto sono disciplinati dai contratti collettivi di settore.
Malattia: quale disciplina per i docenti di ruolo?
I docenti di ruolo, ossia, i lavoratori assunti dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per svolgere il ruolo di docenti presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria con contratto a tempo indeterminato, hanno diritto, in tutto, a 18 mesi di assenza per malattia nell’arco di un triennio. Si tratta, dunque, di un periodo di comporto per sommatoria che include tutte le giornate di assenza per stato morboso cumulate nel periodo triennale di riferimento.
Per quanto concerne il trattamento economico spettante al docente di ruolo in malattia, egli ha diritto a ricevere le seguenti voci retributive:
- la piena retribuzione fissa mensile, incluso il compenso individuale accessorio, da cui deve essere escluso ogni altro compenso accessorio, per i primi 9 mesi di assenza. In caso di malattie superiori a quindici giorni lavorativi oppure in ipotesi di ricovero ospedaliero e per il periodo di convalescenza post-ricovero, al docente compete anche ogni trattamento economico accessorio percepito a carattere fisso e continuativo;
- un’indennità pari al 90% della retribuzione fissa mensile per i successivi 3 mesi di assenza;
- un’indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile per ulteriori 6 mesi di assenza.
Il periodo di conservazione del posto di lavoro può essere, eventualmente, prorogato per ulteriori 18 mesi in caso di gravi ed eccezionali motivi. In tal caso, tuttavia, al dipendente non spetta nessuna retribuzione trattandosi di un periodo di aspettativa non remunerata.
note
[1] Art. 2110 cod. civ.