Licenziamento economico: c’è il diritto alla reintegra


La Corte Costituzionale ritiene «irragionevole» la differenza nelle tutele per i lavoratori mandati via senza un valido motivo.
Il lavoratore licenziato senza un valido motivo ha diritto alla reintegra se il fatto è insussistente. Questo vale anche per i licenziamenti economici, oltre che per quelli per giusta causa. Lo ha spiegato oggi la Corte Costituzionale.
Il licenziamento economico consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento del lavoratore, imputabili unicamente a ragioni d’impresa. Per esempio, questioni che riguardano la riorganizzazione dell’azienda.
Ora come ora non è possibile licenziare un lavoratore per queste ragioni: è in vigore il blocco dei licenziamenti che durerà almeno fino al 31 marzo, forse fino a giugno se passerà la proposta di proroga. Si può invece licenziare per giusta causa, cioè fare a meno di quei dipendenti che si macchiano di gravi di violazioni o comportamenti inammissibili sul posto di lavoro.
Ebbene: la Corte si è espressa su questo tema perché la legge Fornero [1], modificando l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori [2] che riguarda il licenziamento, ha previsto che il giudice possa scegliere se reintegrare o non reintegrare il lavoratore licenziato per ragioni economiche.
Il tribunale di Ravenna ha ritenuto questa facoltà di scelta del giudice non in linea con la Costituzione. La disposizione, in particolare, sarebbe lesiva dell’articolo 3 della Carta fondamentale italiana, uno dei più noti e dei più cari a chi ha cuore l’uguaglianza: «Tutti i cittadini – recita l’articolo 3 – hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Per questo motivo i giudici emiliani hanno portato la norma davanti alla Corte Costituzionale con una questione di legittimità, affinché la Consulta la esaminasse. Ne è emerso che, secondo i giudici costituzionali, la questione è fondata, proprio sotto il profilo dell’articolo 3 e, quindi, di possibili violazioni dell’uguaglianza dei lavoratori.
Il motivo sta nel fatto che, per com’è stata modificata, la norma rischia di creare disparità di trattamento ingiustificate tra lavoratori in pari condizioni, cioè licenziati per un motivo (economico o disciplinare) che non si rivela fondato. La Corte mette in evidenza la disomogeneità tra le tutele previste per chi subisce un licenziamento per giusta causa e chi un licenziamento economico.
Nel primo caso, se il fatto è manifestamente insussistente, è previsto l’obbligo della reintegra. Invece, in caso di licenziamento economico, spetta al giudice la scelta tra decidere se reintegrare il lavoratore o corrispondergli un’indennità. Perché questa differenza? Per la Corte Costituzionale è «irragionevole» perché, una volta accertato che il licenziamento è illegittimo, non si vede per quale motivo solo alcuni lavoratori abbiano diritto alla reintegra. In questo modo, inoltre, si investe il giudice di un potere discrezionale che sconfina nell’esercizio di attività d’impresa.
Per ora, la Consulta si è limitata a un comunicato stampa stringato per annunciare la sua decisione. Le motivazioni arriveranno nelle prossime settimane.
note
[1] Legge 92/2012;
[2] Legge 300/1970;