Siamo due coinquilini. L’altro conduttore ospita regolarmente una terza persona in casa. Può farlo? Come mi tutelo?
La presenza di un terzo all’interno di un appartamento locato a più conduttori è lecita se il proprietario, nel contratto di locazione, non ha vietato ai conduttori la sublocazione, anche parziale, dell’immobile e la concessione in comodato, anche parziale, dello stesso (vedasi articolo 1594 del Codice civile).
Pertanto, se nel contratto di locazione relativo all’immobile in cui lei dimora, non sono stati inseriti i divieti per i conduttori di sublocare e di concedere in comodato l’immobile o anche parte di esso, allora i conduttori potevano e possono sia sublocare a terzi che concedere in comodato (uso gratuito) a terzi l’immobile o parte di esso.
Ma anche se la presenza di terze persone all’interno dell’immobile in cui lei abita fosse lecita in quanto non vietata dal contratto, lei avrebbe comunque il diritto di pretendere nei confronti dell’altro coinquilino e dell’ospite (quale sub conduttore o comodatario):
- un’equa suddivisione delle spese per i servizi comuni (gas, elettricità, acqua);
- il rimborso di eventuali somme che lei fosse costretto a versare al proprietario per danni prodotti all’immobile che fossero attribuibili alla esclusiva responsabilità dell’ospite.
Se, invece, la presenza di un ospite come sub conduttore o come comodatario fosse vietata dal contratto, allora sarebbe il proprietario a doversi attivare per contestare al conduttore trasgressore la presenza del terzo (ad esempio risolvendo il contratto o attraverso gli altri rimedi stabiliti dal contratto stesso).
Chiaramente a lei, anche nei confronti del terzo illecitamente presente in casa (illecitamente sotto il profilo civile), spetterebbero sempre l’equa suddivisione delle spese per i servizi comuni ed il rimborso di eventuali somme per danni come indicato poco sopra.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte