Ipoteca di Equitalia: illegittima dopo 1 anno dalla cartella senza intimazione


Per il pignoramento e l’esecuzione forzata di Equitalia è necessaria, ad oltre un anno dalla cartella esattoriale, la previa intimazione al pagamento.
È illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia a oltre un anno dalla consegna della cartella se l’Agente per la riscossione non ha prima provveduto a notificare, al contribuente, un avviso di intimazione al pagamento. Quest’ultimo, infatti, è un atto preordinato e funzionale all’esecuzione.
Lo ha sancito la Commissione Tributaria di Firenze con una recente la sentenza [1].
Secondo i giudici tributari, se Equitalia intende procedere ad iscrizione ipotecaria a distanza di un anno dalla notifica del ruolo è tenuta a notificare previamente al contribuente un avviso contenente l’intimazione ad adempiere la somma riportata nel ruolo medesimo nel termine di cinque giorni: l’intimazione infatti rientra nel procedimento di espropriazione forzata esattoriale e quindi atto preordinato e strumentale alla espropriazione immobiliare.
L’ipoteca non può considerarsi – dice la Commissione toscana – una semplice misura cautelare rivolta solo alla tutela del credito e il concessionario per i tributi non può ostinarsi a considerarla tale. Al contrario l’ipoteca è ormai un metodo di “coercizione” che s’inserisce nel normale procedimento di espropriazione forzata esattoriale. E quindi necessita di tutte le garanzie.
note
[1] CTR Firenze, sent. n. 213/13.
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