Solo in presenza di urgenza e necessità il condomino può ottenere il rimborso delle spese anticipate per conto del condominio su parti comuni dell’edificio.
Se un condomino sostiene da solo tutta la spesa per delle cose o parti comuni, l’esborso non è rimborsabile se non ha ottenuto una previa autorizzazione e giustificazione dall’assemblea dei condomini, salvo si tratti di spesa urgente.
Lo ha chiarito ieri la Cassazione [1].
Così, anche se il condominio ha solo due partecipanti, è comunque necessaria regolare delibera per le spese di riparazione e conservazione, a meno che vi siano ragioni di particolare urgenza o di trascuratezza degli altri proprietari.
Pertanto l’anticipazione di spese non urgenti non può essere rimborsata.
Dunque, anche i lavori di ristrutturazione eseguiti in maniera unilaterale, senza l’urgenza e l’indifferibilità, non ammettono rimborsi se la spesa non è stata adeguatamente deliberata.
Al contrario, quando il condomino dimostri di aver agito per intervenire in una situazione di urgenza, che richiedeva tempi stretti, senza possibilità di convocare l’assemblea dei condomini per deliberare, egli potrà chiedere il rimborso delle somme anticipate. Il rimborso verrà determinato dall’amministratore che provvederà a ripartire gli oneri secondo millesimi di proprietà (così come vuole la regola generale).
note
[1] Cass. sent. n. 3707/14 del 17.02.14.