Il verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, tra i quali anche la distanza del veicolo in sosta dal margine della carreggiata.
Tutti sappiamo che i veicoli vanno parcheggiati in prossimità del margine della carreggiata, negli spazi consentiti e senza sporgenze, in modo da non ostacolare la circolazione stradale. Tuttavia, talvolta, anche la sosta irregolare, pur se è stata rilevata dai vigili, può beneficiare di qualche esimente e così andare indenne da sanzioni.
Una recente sentenza ha annullato il verbale elevato a un automobilista per la genericità della descrizione dell’infrazione: l’atto non riportava gli elementi necessari a capire dove e come sarebbe avvenuta la violazione e ciò integra una violazione di legge. Vediamo quindi nei casi di divieto di sosta quando la multa è nulla o, per meglio dire, può essere annullata proponendo l’apposito ricorso al giudice di Pace.
Sosta e fermata dei veicoli: differenza
Il Codice della strada [1] stabilisce che per «fermata» si intende «la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata», mentre la «sosta» è definita come «la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente».
Come va parcheggiato il veicolo
Al di là del particolare caso della sosta di emergenza, che ha regole proprie, la norma prescrive che in caso di fermata o sosta «il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia».
Dunque, il veicolo deve essere posizionato in aderenza al lato strada e non in modo obliquo oppure opposto alla direzione di circolazione. Inoltre, se nel punto in cui si parcheggia non c’è un marciapiede rialzato, bisogna lasciare uno spazio sufficiente per permettere il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Queste norme valgono sia nei centri abitati sia al di fuori di essi. In questo secondo caso, c’è la prescrizione aggiuntiva di collocare i veicoli in sosta o in fermata al di fuori della carreggiata (ma non sulle piste per velocipedi o sulle banchine, tranne nei punti in cui ciò sia espressamente consentito dall’apposito segnale). Inoltre, sempre fuori dai centri abitati, è vietata la sosta sulle carreggiate delle strade con precedenza.
Invece, nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga uno spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
Non è ancora finita, perché, al di là di queste prescrizioni generali e valevoli dovunque, nelle zone appositamente destinate alla sosta, come le aree adibite a parcheggio, il Codice della strada prescrive che «i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica» orizzontale o verticale che si trova in quel tratto, come le strisce di delimitazione di ciascuna piazzola e i posti riservati ai disabili.
Auto in divieto di sosta: quando la multa è nulla
Nel caso accennato in apertura, il veicolo era stato parcheggiato troppo distante dal margine della carreggiata, dunque in violazione delle norme del Codice della strada che ti abbiamo appena esposto. Il giudice di Pace [2] ha ritenuto che il verbale elevato dalla Polizia municipale fosse troppo generico e privo di alcuni elementi essenziali.
Nel ricorso, l’automobilista contravvenzionato aveva eccepito che nel verbale mancavano «il numero civico ed il punto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l’infrazione» ed era solamente riportato che «il conducente del veicolo effettuava sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata». Ma precisamente di quanto distante? Questa informazione essenziale non era stata scritta.
Il giudice di Pace ha accolto le doglianze, rilevando che gli accertatori si erano limitati a dichiarare che «la vettura indicata era lontano dal margine destro della strada» e che essa era «posizionata ad alcuni metri dal ciglio della strada, e, come d’abitudine di molti automobilisti, davanti ad alcune transenne che delimitano l’area pedonale».
A tale riguardo la sentenza parla di «obiettiva genericità della descrizione dell’illecito contenuta nel verbale, in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo al luogo della infrazione». Tutto ciò conduce a constatare che «l’amministrazione non ha assolto alla prescrizione» prevista espressamente dal Codice della strada [3], secondo cui «il verbale notificato, in caso di contestazione non immediata, deve contenere (si ritiene: a pena di nullità) gli estremi precisi e dettagliati della violazione».
Dunque, la sanzione della nullità non è comminata direttamente dalla norma di legge, ma è stata ritenuta dal giudice in sentenza come conseguenza inevitabile dell’omissione da parte degli accertatori di un elemento essenziale per ricostruire la trasgressione contestata.
Puoi leggere la sentenza integrale nel riquadro al termine di questo articolo. Per conoscere altri casi leggi anche “Auto in divieto di sosta: quando non c’è multa“.
note
[1] Art. 157 Cod. strad.
[2] Giudice di Pace di Alessandria, sent. 7.01.2021.
[3] Art. 201 Codice della strada.
Giudice di Pace di Alessandria, sentenza 26 novembre 2020 – 7 gennaio 2021
Giudice di Pace Dettori
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso inviato a mezzo posta il 17.02.2020 (omissis) chiedeva l’annullamento della ordinanza ingiunzione Prot. 21400/2019 AREA III Dep. R emessa il 9.01.2020 dal Prefetto di Alessandria in esito al rigetto del ricorso ex art. 203 CdS avverso verbale n. (omissis) emesso il 19.9.2019 dalla Polizia Municipale di Alessandria in conseguenza dell’accertamento della violazione di cui all’art. 157/2-8 C.d.S..
Il ricorrente, dopo avere rilevato una carenza motivazionale dell’impugnato provvedimento, deduceva a principale ed assorbente motivo di ricorso la genericità della contestazione, non essendo riportato nel verbale il numero civico ed il punto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l’infrazione, essendo nel verbale solamente riportato che “il conducente del veicolo sopra citato effettuava sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata”, infrazione che sarebbe avvenuta il ”località p.zza (omissis)”; eccepiva infine la illegittimità della mancata contestazione immediata non essendo egli assente al momento della presunta infrazione, e la mancata apposizione del preavviso di contestazione.
La Prefettura depositava in data 14.4.2020 la comparsa di risposta allegando la documentazione afferente all’accertamento, in particolare i fotogrammi comprovanti l’avvenuta infrazione.
Il procedimento veniva rinviato per discussione al 26.11.2020, ed in tale data il ricorrente, previa replica alla documentazione avversaria, insisteva nell’accoglimento del ricorso.
Il ricorso appariva fondato ed andava quindi accolto.
La documentazione prodotta dall’Amministrazione evidenzia che l’infrazione è stata rilevata direttamente da personale della Polizia Municipale il quale utilizzava apparecchiatura “targa System”.
Nelle controdeduzioni l’organo accertatore dichiara che la vettura indicata era lontano dal margine destro della strada” e ad ulteriore specificazione della descrizione sommaria contenuta nel verbale aggiungeva che “il veicolo era posizionato ad alcuni metri dal ciglio della strada e inoltre, come d’abitudine di molti automobilisti, era posizionato davanti ad alcune transenne che delimitano l’area pedonale di p.zza (…) il veicolo si trovava nei pressi dell’intersezione p.zza (omissis) (come descritto sul preavviso)”.
Tuttavia, come rilevato dalla parte ricorrente, il fotogramma in cui è raffigurato il mezzo in infrazione ha impresso quale “indirizzo rilevamento” quello di “Via (omissis)”, contrariamente a quanto indicato nel verbale.
Tale discrasia unitamente alla obiettiva genericità della descrizione dell’illecito contenuta nel verbale (in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo a luogo della infrazione) fa ritenere che l’Amministrazione non abbia assolto alla prescrizione di cui all’art. 201 CdS secondo cui in caso di contestazione non immediata il verbale notificato deve contenere (si ritiene: a pena di nullità) “gli estremi precisi e dettagliali della violazione”.
I restanti motivi si ritengono assorbiti.
La condanna al pagamento delle spese documentate segue la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l’art. 6 D.Lgs. 150/2011 accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza opposta.
Pone a carico della Prefettura resistente gli esposti di lite pari ad Euro 43,00.
Alessandria, 26/11/2020.