L’avvocato ora deve pagare il praticante: il nuovo codice etico


Pronte le regole di comportamento del buon avvocato: al praticante spetta il compenso dopo sei mesi di tirocinio.
Il Consiglio nazionale forense ha presentato ieri il nuovo codice deontologico con il quale spiega, in 73 articoli, cosa il legale deve fare ma, soprattutto, non fare. Come già avevamo detto in un precedente articolo (leggi “Ecco il nuovo codice deontologico forense approvato dal Cnf”) le novità principali riguardano: la tipizzazione degli illeciti, la predeterminazione della sanzione con l’indicazione dei meccanismi di aggravamento e di attenuazione e la nuova formulazione delle condotte rilevanti tenendo presente quanto affermato dai giudici e dal legislatore.
Viene data massima importanza al titolo dedicato con i clienti (anteposto al titolo sui rapporti coi colleghi). Con il cliente il rapporto nasce con la libera pattuizione del compenso, anche misurato con modalità diverse. Resta sempre vietato il divieto del patto di quota lite.
L’avvocato dovrà astenersi dal consigliare azioni inutilmente gravose e fare la ricevuta fiscale per ogni somma che gli viene versata.
Tra le dolenti note, l’elencazione dei comportamenti che fanno incappare nel divieto di accaparramento della clientela: dalle prestazioni nei luoghi pubblici o offerte a domicilio agli omaggi.
Il codice affronta ancora una volta il delicato tema dei rapporti tra dominus e praticanti. Per questi ultimi si apre la via del rimborso spese e, dopo sei mesi, un compenso adeguato.
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