Un atto di cambiamento di regime patrimoniale di coniugi italiani, fatto in Francia da un notaio francese, seguendo la legislatura italiana, ma avvenuto in assenza di testimoni può essere considerato nullo?
In virtù della Convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978 nonché della L. n. 218/1995, i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati da una legge diversa da quella a loro applicabile, purché sussista un criterio di collegamento (che, nel caso di specie, è la cittadinanza italiana).
Nello scegliere la legge italiana, quale legge applicabile per il regolamento dei rapporti patrimoniali (separazione dei beni), l’atto notarile stipulato dalla lettrice e da suo marito fa espresso riferimento agli articoli 215 e ss. del codice civile italiano. In altri termini, la scelta effettuata riguarda, non la modalità di mutamento del regime patrimoniale, bensì la regolazione sostanziale dei rapporti patrimoniali. A tal proposito, non rileva la forma attraverso la quale il mutamento del regime è avvenuto (dovendo a riguardo applicarsi la legge dello Stato francese in cui l’atto è stato stipulato); l’opzione è stata esercitata solo per la disciplina normativa italiana vigente in ordine alle regole sostanziali di separazione dei beni.
Peraltro, la necessità che, nell’ordinamento italiano, l’atto pubblico di mutamento del regime patrimoniale dei coniugi sia stipulato, a pena di nullità, dinanzi a due testimoni, non è prescritta dal codice civile, bensì dalla Legge notarile (Legge 16/2/1913 n. 89) che è legge speciale applicabile esclusivamente agli atti notarili stipulati in Italia.
L’atto notarile in questione, qualora abbia rispettato la forma prevista dall’ordinamento francese, è pertanto valido.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone