Notifica Pec su casella piena: è valida?


La procedura si perfeziona in favore del mittente anche quando il messaggio non è stato recapitato al destinatario per esaurimento dello spazio disponibile.
Quando una casella di posta elettronica esaurisce lo spazio di memoria disponibile per l’archiviazione non può più ricevere nuovi messaggi. Ma intanto i mittenti continuano ad inviarli e, spesso, non sanno che i recapiti non giungono a destinazione, a meno che il sistema non li avvisi dell’accaduto. Finché si tratta di un normale indirizzo e-mail, il problema non è grave, anche se rimane il rischio di perdere qualcosa di importante; ma quando il fenomeno avviene sulla posta elettronica certificata è possibile che sfuggano le notifiche di atti legali, giudiziali o tributari.
Per il mittente però questi messaggi risultano regolarmente inviati, tant’è che dispone anche della ricevuta di consegna, ma in concreto il destinatario non li ha visualizzati e non potrà farlo fino a quando non provvederà a svuotare la propria casella di posta. Quando ciò si verifica la notifica Pec su casella piena è valida o può essere contestata?
La legge stabilisce i rispettivi oneri posti a carico del mittente e del destinatario e la giurisprudenza si è espressa più volte al riguardo: la notifica si intende perfezionata anche quando la casella è satura e non può ricevere l’atto notificato, che però era stato validamente spedito: perciò, gli effetti della notifica si realizzano comunque nei confronti di chi non ha provveduto a gestire in modo adeguato il proprio spazio di archiviazione.
Indice
La notifica mediante Pec
La notifica a mezzo Pec (acronimo di “posta elettronica certificata”) è equiparata a quella tradizionale in formato cartaceo, che avviene attraverso la consegna mediante ufficiale giudiziario o con spedizione postale di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La prova del recapito è rappresentata dalla ricevuta di consegna in formato digitale (un file con estensione xml).
Il valore legale della notifica a mezzo Pec
La notifica effettuata a mezzo Pec ha pieno valore legale, a condizione che la comunicazione avvenga da un indirizzo di posta elettronica certificata verso un’altra Pec, e non invece quando lo scambio si realizza attraverso le normali caselle e-mail: l’invio di una Pec a un indirizzo email semplice non vale affatto come notifica ai fini legali.
La prova dell’invio della Pec, e dunque dell’avvenuta notificazione in via telematica, valida agli effetti di legge, è contenuta nella ricevuta digitale che il sistema restituisce al mittente con un apposito messaggio inoltrato sulla sua Pec: sarà questo documento – chiamato ricevuta di avvenuta consegna – a valere quanto la tradizionale “cartolina” delle raccomandate A/R. Nel caso di casella del destinatario satura, e perciò impossibilitata ad accogliere il contenuto ad essa trasmesso, il sistema emette un apposito messaggio di avvertenza che, come tra poco vedremo, è considerato di valore equipollente.
Pec non ricevuta per spazio di destinazione pieno
La casella Pec di ricezione deve essere sempre mantenuta attiva e funzionante dal destinatario: se egli non provvede a farlo, il messaggio che è stato correttamente indirizzato ed inoltrato alla sua Pec avrà valore di avvenuta notifica anche se non è stato concretamente aperto oppure non è arrivato perché lo spazio disponibile a riceverlo si era esaurito.
Questo principio è stabilito dalla legge [1] secondo cui la notifica si perfeziona, in favore del notificante, nel momento in cui viene generata dal sistema la ricevuta di accettazione (che equivale alla spedizione postale della lettera raccomandata) e, verso il destinatario, nel momento in cui il sistema crea la ricevuta di avvenuta consegna.
Il raggiungimento dello spazio massimo di capacità della casella Pec – che varia da gestore a gestore ed in base al tipo di contratto stipulato – preclude in concreto la possibilità di ricevere nuovi messaggi Pec se non viene periodicamente svuotato dai messaggi precedenti, ma non elimina gli effetti di validità della notifica, che nonostante ciò si producono in favore del mittente: egli non può essere ritenuto responsabile dell’incuria del destinatario nella gestione della sua casella.
Le notifiche giudiziarie su casella Pec piena
In particolare, per le notificazioni fatte dalle cancellerie agli avvocati, la legge [2] prevede espressamente che esse sono valide in quanto rivolte a soggetti che hanno l’obbligo di munirsi di un indirizzo Pec anche quando la mancata consegna avviene «per cause imputabili al destinatario» che evidentemente è incaricato della diligente gestione del proprio spazio di archiviazione dei messaggi digitali.
Anche quando la notifica avviene tra privati, però (o da un privato verso una pubblica amministrazione), come in uno scambio di missive legali tra avvocati o tra società, la Corte di Cassazione afferma [3] che la notifica telematica è perfetta pur se la ricevuta di consegna non è stata generata per incapienza della casella Pec del destinatario ed ha ribadito che in tali casi egli ha un «onere di controllo» volto ad evitare che essa diventi satura.
Del resto, anche le norme in tema di notificazioni a mezzo Pec eseguite dall’Ufficiale giudiziario [4] stabiliscono che «la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario».
Notifica Pec valida anche quando lo spazio è saturo
Tale documento informatico che dimostra l’avvenuta notifica deve consistere per forza nella ricevuta di consegna oppure può essere anche un documento alternativo che prova la “tentata” consegna da parte del sistema, che non si è potuta realizzare a causa del riempimento della casella Pec?
Ora, in una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione [5] rileva che nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo Pec – dunque imprenditori, professionisti iscritti a Ordini o Collegi, società, titolari di ditte individuali e di partita Iva – la notifica si intende perfezionata proprio nel momento in cui il sistema attesta di aver trovato piena la casella del destinatario: questo messaggio è equiparato, ai fini della validità della notifica, alla ricevuta di avvenuta consegna, poiché la saturazione della capienza è imputabile al destinatario che non ha saputo (o voluto) gestire in modo appropriato il suo spazio destinato alla ricezione di nuovi messaggi.
Perciò, in definitiva, la mancata ricezione del messaggio a causa dello spazio pieno sulla casella Pec alla quale è stato indirizzato non potrà essere addotta dal destinatario come motivo valido per contestare la notifica effettuata nei suoi confronti.
note
[1] Art. 3 bis, comma 3, Legge n. 54/1994.
[2] Art. 16, comma 6, D.L. n. 179/2012.
[3] Cass. ord. n. 3164 del 11.02.2020.
[4] Art. 149 bis, comma 3, Cod. proc. civ.
[5] Cass. sez. Lavoro, sent. n. 5646/21 del 2.03.2021.